Il diritto di accesso alla documentazione del conto corrente e del deposito titoli del cliente e di coloro che gli succedono a qualunque titolo

Il diritto di accesso alla documentazione del conto corrente e del deposito titoli del cliente di coloro che gli succedono a qualunque titolo

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni di conto corrente o deposito titoli, poste in essere negli ultimi dieci anni.

Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

E' l'articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB) a disciplinare il diritto di accesso alla documentazione bancaria, riconosciuto al cliente (al successore a qualunque titolo nonché al soggetto subentrante nell’amministrazione dei beni), condizionato alla sola corresponsione dei relativi costi di produzione.

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria è inoltre richiamato, pur con alcune differenze, nella deliberazione dell’Autorità garante della protezione dei dati personali 53/2007, così come regolato dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

La normativa riconosce ai clienti il diritto di ottenere copia della documentazione delle operazioni bancarie, purché tali operazioni siano avvenute negli ultimi dieci anni; il cliente è tenuto a corrispondere all'intermediario il costo di produzione.

In particolare, qualora una parte delle operazioni oggetto di richiesta vada oltre il termine decennale, l’intermediario non può addebitare nessun costo per la ricerca della documentazione, se questa non viene poi reperita e consegnata al richiedente (vedasi decisione 6423/2015).

Inoltre, i costi addebitati al cliente per ottenere la documentazione bancaria devono essere effettivamente collegati alle spese vive che la banca è costretta ad affrontare per la ricerca e la produzione della documentazione, non potendo quest’ultima addebitare al cliente somme forfetariamente determinate (decisione 3759/2015).

Conto corrente cointestato - Bilanciamento tra il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria e il diritto alla riservatezza dei cointestatari

Molto delicato è il tema del bilanciamento tra il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria e il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi eventualmente indicati nella documentazione richiesta.

Il Collegio di coordinamento dell''Arbitro Bancario Finanziario (decisione 5856/2015) ha riconosciuto il diritto del cliente di ottenere copia degli assegni emessi dal coniuge cointestatario del conto, senza alcuna omissione specie con riguardo al nome dei beneficiari degli assegni. Questo in ragione del fatto che il diritto del cliente riconosciuto dall'art. 119 del TUB è riferito alla parte titolare del rapporto di conto corrente, comprensiva di tutti i soggetti eventualmente contitolari del conto: non sussiste pertanto, nella fattispecie, alcuna violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Analogamente, con la decisione 5872/2015, è stato confermato il principio secondo il quale il diritto di accesso alla documentazione bancaria è prevalente rispetto al diritto alla riservatezza degli eventuali soggetti contitolari del conto, con la conseguenza che al coerede (successore del cliente) non può essere opposto il diritto alla riservatezza del terzo cointestatario del conto corrente e del deposito titoli.

9 Agosto 2016 · Annapaola Ferri




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