La cointestazione del conto corrente non determina anche la comproprietà dei titoli azionari e obbligazionari detenuti in deposito collegato al conto corrente cointestato

La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti, è un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto corrente, ma non comporta anche la cointestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente, in quanto il trasferimento del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 21963/2019

13 Settembre 2019 · Simonetta Folliero




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2 risposte a “La cointestazione del conto corrente non determina anche la comproprietà dei titoli azionari e obbligazionari detenuti in deposito collegato al conto corrente cointestato”

  1. Anonimo ha detto:

    Avevo un conto corrente cointestato con mia moglie ed un conto titoli personale, la banca mi ha fatto un altro conto corrente personale per la gestione dei titoli, mi hanno detto che non è possibile avere un conto corrente cointestato per la gestione di un conto titoli personale – Ho letto l’ordinanza della corte di Cassazione 21963/2019 che mi sembra smentire la banca…vorrei capirci meglio Grazie.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La questione è di opportunità pratica finalizzata ad evitare un contenzioso giudiziale, in occasione del decesso del cointestatario del conto corrente titolare esclusivo del conto di deposito titoli, fra il contestatario del conto corrente superstite e gli eredi del titolare del conto titoli (il coniuge attuale potrebbe domani diventare un semplice terzo in seguito a divorzio): anche se la più recente giurisprudenza in materia, ha escluso che il cointestatario del conto corrente superstite possa vantare diritti sul 50% del valore dei titoli depositati, il codice civile e la risalente giurisprudenza non sgombrano il campo da dubbi in merito a tale fattispecie e nemmeno sugli obblighi a cui è tenuto l’istituto di credito nell’attribuire i titoli in custodia ai soggetti (cointestatario superstite del conto corrente ed eredi del titolare dei titoli in deposito) che ne pretendano l’attribuzione. Pertanto, l’azione della banca si pone l’obiettivo di rendere trasparente e legalmente definito il rapporto fra gli eredi del titolare esclusivo del conto deposito titoli deceduto e l’altro cointestatario del conto corrente superstite (o i suoi eredi), eliminando i motivi che possano coinvolgerla in un contenzioso in qualità di custode dei titoli depositati.

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