Conto corrente cointestato e diritto dell’erede di uno dei cointestatari ad accedere alla documentazione bancaria

Il Testo Unico Bancario (TUB) sancisce il diritto del cliente e di colui che gli succede a qualunque titolo a ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Se si considera che l’erede (o il coerede) subentra nella stessa posizione del de cuius originario titolare del rapporto, all’erede non può essere eccepito il diritto alla riservatezza del terzo cointestatario, diritto che certamente non sarebbe stato oggetto di alcuna tutela nei confronti di richieste avanzate dallo stesso de cuius cointestatario del rapporto.

Infatti, il contratto di conto corrente cointestato, ancorché a firma disgiunta, ha carattere unitario, dato che è stipulato tra due parti: la banca da un lato e i correntisti cointestatari dall’altro, i quali costituiscono una sola “parte” formata da una pluralità di persone (parte soggettivamente complessa). Da un punto di vista contrattuale, dunque, quando la legge bancaria adotta il termine “cliente”, intende riferirsi non al singolo correntista che abbia compiuto una operazione, ma alla “parte” titolare del conto corrente; e pertanto, quando allude alle operazioni poste in essere dal cliente negli ultimi dieci anni, non può che riferirsi a tutti i soggetti contitolari del conto, indipendentemente da chi abbia concluso materialmente l’operazione riversata sul conto stesso, dato che i correntisti, ancorché legittimati a operare separatamente, individuano giuridicamente un unico centro di interessi, a nulla rilevando per la banca (controparte unica contrattuale) che i loro interessi possano nel corso del rapporto assumere in fatto profili conflittuali.

Dal che discende anche che, in mancanza di diverso accordo, le comunicazioni relative al rapporto devono essere fatte a ciascuno dei cointestatari, pur quando ricorre il potere di disposizione disgiuntiva, il quale attiene agli atti di esecuzione del rapporto, ma non alle comunicazioni che lo riguardano.

In altre parole, il correntista che chiede copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere dall’altro correntista a firma disgiunta si trova nella identica situazione in cui si troverebbe se chiedesse l’informativa documentale relativa a una operazione posta in essere da lui direttamente, ipotesi per la quale, ovviamente, non sarebbe neppure in astratto configurabile un diritto alla protezione dei dati personali del terzo con il quale il correntista abbia compiuto l’operazione attraverso la cooperazione della banca.

Analogo discorso deve valere per l’erede del cointestatario defunto che esercita il medesimo diritto di informativa, così come peraltro previsto dalle linee guida del Garante della Privacy nel trattamento dei dati relativi al rapporto banche-clientela, laddove viene precisato che il diritto di accedere alla documentazione bancaria riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi gli subentra nell’amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all’interessato, sia nel caso che ciò non accada). Tale diritto non prevede limitazioni all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi i dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche in forma di un parziale oscuramento delle informazioni stesse.

Queste le considerazioni svolte dal collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 5872/15.

27 Settembre 2015 · Simonetta Folliero




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2 risposte a “Conto corrente cointestato e diritto dell’erede di uno dei cointestatari ad accedere alla documentazione bancaria”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, mio padre è cointestato a firma disgiunta sul conto corrente con sua mamma che è deceduta, il conto è stato utilizzato solo esclusivamente per pagare rette e necessità della mamma in vita idem per i soldi affluiti. Ora il conto è stato bloccato dalla banca in attesa di successione (sono molti eredi) e mio padre vuole mettere a disposizione la sua parte a tutti gli eredi e accettare la legittima con beneficio di inventario come bisogna procedere visto che il suo 50% di conto è fuori asse ereditario? E se dovesse richiedere un estratto conto aggiornato non avendo più operato dalla morte della mamma potrebbe perdere il beneficio di inventario. Grazie.
    Riccardo

    • La contestazione del conto corrente dà diritto solo in via presuntiva all’attribuzione del 50% di quanto ivi depositato: se le entrate del conto corrente erano costituite. ad esempio, solo dalla pensione della defunto, ciò è sufficiente a far rientrare nell’asse ereditario l’intera disponibilità di saldo del conto corrente.

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