Prelevare l’intero saldo del conto corrente cointestato con il defunto non configura necessariamente accettazione tacita dell’eredità

Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell’articolo 1298 del codice civile, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.

Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.

Pertanto, il prelevamento anche dell'intera giacenza del conto corrente a firma disgiunta, da parte di un cointestatario del defunto, non può ritenersi automaticamente effettuato nella qualità di erede, potendo compiersi anche quale mero cointestatario, titolare di poteri disgiunti verso la banca del tutto avulsi rispetto al contesto dell'apertura della successione.

A meno che, chi agisce in giudizio contro il cointestatario. per vedere riconosciuta l'accettazione tacita dell'eredità da parte di quest'ultimo, non dimostri che il saldo attivo del conto corrente dovesse ritenersi discendere anche dal versamento di somme di pertinenza del defunto.

Quello appena esposto è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 4320/2018.

24 Febbraio 2018 · Carla Benvenuto