Infrazione rilevata con autovelox su rettilineo – In caso di contestazione differita nel verbale deve essere specificato il motivo per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.

Tuttavia, quando il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, è un rettilineo, in via di principio, nulla impedisce agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, possano fermare l'autovettura di cui si è rilevato l'eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.

In un tale scenario, il verbale di contestazione non può limitarsi a rilevare che l’accertamento di infrazione è stato effettuato mediante autovelox perché deve specificare la ragione per la quale non è stata possibile la contestazione immediata.

Questo il principio di diritto sancito dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza ordinanza 27771/2017.

24 Novembre 2017 · Giuseppe Pennuto