Contenzioso tributario – Il diniego di autotutela può essere impugnato solo per vizi propri
L’istanza di sgravio in autotutela, in ogni caso, non sospende i termini per la presentazione di un eventuale ricorso giudiziale. Pertanto, se il rigetto dell'istanza in autotutela dell'amministrazione viene notificato una volta decorsi i termini per l'impugnazione giudiziale dell'atto, non è più possibile contestare il merito della pretesa tributaria.
Infatti, la giurisdizione tributaria è una giurisdizione che abbraccia qualunque atto rappresentativo di una pretesa tributaria ad eccezione di quelli che appartengono alla fase dell’esecuzione: pertanto, anche il diniego di autotutela è suscettibile di essere opposto avanti al giudice tributario.
Tuttavia, il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi propri.
In altre parole, il giudice adito per l'impugnazione del diniego di autotutela deve limitarsi ad effettuare un controllo inteso a verificare che l'esercizio di detto potere sia avvenuto correttamente ovvero in adesione alle norme che ne disciplinano l'esercizio, sicché non è consentito al giudice investito dell'opposizione sostituirsi alla pubblica amministrazione nel giudizio di discrezionalità, ad esempio, revocando un atto impositivo non più opponibile.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23765/15.
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