Contenzioso per spese processuali liquidate dalle Commissioni Tributarie – E’ competente il giudice tributario
Quando le somme pretese dalla Pubblica Amministrazione sono riconducibili a spese legali liquidate, con sentenza passata in giudicato, nell’ambito di precedente giudizio tributario, il relativo contenzioso deve essere ricondotto alla giurisdizione tributaria.
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in base alla normativa vigente, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed ogni altro accessorio, rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente le somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14554/15.
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