Contenzioso riguardante atti o cartelle esattoriali di Equitalia » Come muoversi e a chi rivolgersi

Contenzioso riguardante atti o cartelle esattoriali di Equitalia » Come muoversi e a chi rivolgersi

Per chi voglia intraprendere un ricorso, o contenzioso, per un atto della riscossione o una o più cartelle esattoriali, vi spieghiamo come muoversi e a chi rivolgersi.

È possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente contro un atto della riscossione, qualora si ritenga che abbia vizi formali o sostanziali.

Con particolare riferimento alla cartelle esattoriali, i possibili vizi formali sono, a titolo esemplificativo:

  • vizio di notifica;
  • carenza e/o mancanza di motivazione;
  • omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella;
  • omessa sottoscrizione del ruolo.

Il contribuente che intenda contestare vizi formali dell'atto impugnato deve rivolgersi all'ente creditore per il ritenuto difetto di motivazione della pretesa (la cartella riporta, infatti, fedelmente i dati contenuti nel ruolo quali comunicati dallo stesso ente), il vizio di omessa sottoscrizione del ruolo e, ancora, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

I ritenuti vizi formali delle cartelle esattoriali

I ritenuti vizi formali delle cartelle esattoriali, come per esempio quelli relativi alla sua notifica, devono essere contestati, invece, all'agente della riscossione, essendo riconducibili a una sua attività tipica.

Vizi sostanziali sono, a titolo esemplificativo:

  • omessa notifica degli atti precedenti al ruolo;
  • decadenza della pretesa creditoria;
  • prescrizione della pretesa creditoria;
  • erronea iscrizione a ruolo.

Il contribuente che intenda contestare la pretesa per vizi sostanziali deve rivolgere le relative eccezioni nei confronti dell'ente creditore che ha formato il titolo, cioè il ruolo e che, pertanto, è il solo a poter contraddire in giudizio in ordine a tale circostanza.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei principali casi di impugnazione delle cartelle esattoriali e dell'autorità giudiziaria a cui rivolgersi.

Casi di impugnazione delle cartelle esattoriali

casi di impugnazione cartelle esattoriali

Principali casi di impugnazione delle cartelle esattoriali

Quando Equitalia avvia la fase esecutiva il debitore ha la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria (in questo caso il giudice dell’esecuzione), proponendo diversi tipi di opposizione.

Ad esempio:

  • un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), al fine di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ad esempio per intervenuta prescrizione del credito (senza termine);
  • un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), al fine di contestare la regolarità formale del titolo esecutivo o della sua notificazione e quella dei singoli atti esecutivi (nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto che si vuole impugnare).

Ai sensi dell’art. 57 del DPR n. 602/1973, però, nel caso di esecuzione esattoriale promossa per la riscossione delle entrate riservate alla giurisdizione delle Commissioni tributa-rie, non sono ammesse:

  • le opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., salvo quelle che riguardano la pignorabilità dei beni;
  • le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

Questo lo schema riassuntivo dei principali casi di impugnazione e dell’autorità giudiziaria a cui rivolgersi.

Impugnazione delle cartelle esattoriali: autorità a cui rivolgersi

casi di impugnazione altri atti esattoriali

27 Ottobre 2016 · Andrea Ricciardi


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