Tutela del consumatore » Il vademecum sui contratti in sede a distanza e fuori dai locali commerciali regolati del codice del consumo

Tutela del consumatore » Il vademecum sui contratti in sede a distanza e fuori dai locali commerciali regolati del codice del consumo

Tutela del consumatore: tutte le disposizioni, regolate dal codice del consumo, per gli acquisti stipulati, sia in sede che a distanza, tra consumatore e professionista.

Di recente, sono state aggiornate le normative riguardanti i contratti stipulati tra consumatori e professionisti.

Le disposizioni riguardano tutti i tipi di contratti, ovvero quello stipulati:

  • in sede
  • a distanza
  • fuori dai locali commerciali

Con questo articolo vogliamo, dunque, fornire un breve riepilogo su tutte le regole vigenti in questo ambito.

Le regole per professionista e consumatore sui contratti stipulati in sede

Le norme che disciplinano i contratti effettuati nei negozi e nei centri commerciali, nonché i contratti firmati nelle varie sedi del venditore.

Partiamo dalle informazioni precontrattuali.

Prima che il consumatore sia vincolato da un acquisto, infatti, deve ricevere determinate informazioni che il venditore deve fornire a meno che esse non siano già apparenti dal contesto.

Si tratta di:

  • caratteristiche dei beni e dei servizi;
  • identità del professionista, indirizzo e numero di telefono. Stessa cosa se c'e' di mezzo un intermediario.
  • il prezzo totale comprensivo di imposte; se il tipo di bene o servizio comporta l'impossibilità di stabilire in anticipo il prezzo, devono esser fornite almeno le modalità di calcolo del prezzo. Se vi sono, vanno quantificate anche le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali. Se anche queste non possono essere preventivate, almeno deve essere data notizia al consumatore che gli verranno addebitate.
  • le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione (data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio).
  • un richiamo all'esistenza della garanzia legale e di conformità (due anni dall'acquisto, vedi codice del consumo, art.130 e segg.) e alle altre eventuali garanzie esistenti (produttore, venditore, etc.).
  • la durata del contratto, se applicabile, e se c'e' un rinnovo automatico, le regole di risoluzione.
  • modalità di trattamento dei reclami.

Le informazioni, sopra esplicate, non sono obbligatorie se il contratto implica transazioni quotidiane ed e' eseguito immediatamente, al momento della sua conclusione.

Per quanto riguarda la consegna dei beni, il venditore effettuarla senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvi patti diversi.

Se non rispetta i termini il consumatore può intimare la consegna dettando un ulteriore termine supplementare, quello più appropriato alle circostanze (di norma 15 giorni).

Se anche entro questo termine supplementare il venditore non consegna il bene, allora il consumatore e' legittimato a ritenere risolto il contratto, con restituzione del pagato e, nel caso, con rimborso del danno.

Meglio se tutto ciò viene riportato su una raccomandata a/r (o un messaggio di posta elettronica certificata), contenente il nuovo termine e la minaccia di ritenere il contratto risolto.

A tal fine il consumatore può anche non concedere il termine supplementare se il venditore si è espressamente rifiutato di consegnare i beni; se il termine pattuito per la consegna è da considerarsi essenziale; se il consumatore ha informato il venditore, prima di concludere il contratto, che la consegna entro una determinata data è essenziale.

In tutti questi casi perché il consumatore possa considerare risolto il contratto è sufficiente che non venga rispettata la data di consegna pattuita oppure, in mancanza, quella di legge di 30 giorni.

i venditori, oltre a dare informativa precontrattuale riguardo al recesso (tempi, modi, effetti) devono consegnare o rendere disponibile una modulistica pronta già precompilata, che il consumatore può utilizzare inserendoci i propri dati (non c'e' obbligo di utilizzo).

Se i venditori non adempiono all'obbligo di dare informativa completa sul diritto di recesso il termine per esercitarlo diventa di un anno a partire dallo scadere dei 14 giorni, oppure, se la comunicazione avviene nel frattempo, scatta da quel momento (per 14 giorni).

in caso di recesso il rimborso delle somme eventualmente pagate deve avvenire entro 14 giorni da quanto il professionista viene a conoscenza dello stesso.

Sempre i caso di recesso l'eventuale bene acquistato deve essere restituito entro lo stesso termine e deve essere in normale stato di conservazione.

Anche prima la norma si esprimeva in tal senso ma aggiungeva anche che il bene doveva essere integro e ciò ha creato in molti casi confusione.

Adesso viene chiaramente detto che il bene può esser manipolato per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, senza che ne risulti un danno o una diminuzione di valore.

Per quanto concerne i beni persi o danneggiati durante il trasporto, se il contratto prevede che la spedizione dei beni è a carico e cura del venditore, sul consumatore NON deve gravare alcun rischio di perdita o danneggiamento dei beni, almeno fino al momento in cui non ne entra in possesso. Ciò anche se la causa della perdita o danneggiamento non è imputabile al venditore, questi, in ogni caso, deve farsene carico.

Diversamente, il rischio grava sul consumatore se il vettore è stato scelto da quest'ultimo, di sua iniziativa e non per proposta del venditore.

Inoltre, il venditore non può imporre al consumatore il pagamento di spese per l'uso di determinati mezzi di pagamento (carta di credito, bancomat, etc.)

Se il venditore utilizza una linea telefonica per i contatti da parte del consumatore, a quest'ultimo non devono essere addebitati costi aggiuntivi rispetto a quelli della normale chiamata rispetto al contratto telefonico che questi ha col suo gestore.

Per eventuali pagamenti supplementari di qualsiasi tipo il venditore deve ottenere il consenso del consumatore prima che questi sia vincolato da offerte o contratti. Il consenso dev'essere espresso, quindi non valgono accettazioni dedotte da rifiuti di opzioni prestabilite.

L'istituto di emissione della carta, inoltre, riaccredita al consumatore eventuali addebiti eccedenti il prezzo pattuito, utilizzi indebiti anche per uso fraudolento della carte da parte di terzi, con addebito ovviamente al venditore.

Infine, il consumatore non e' tenuto a pagare forniture non richieste di qualsiasi genere: un quest'ottica, la mancata risposta da parte del consumatore a seguito della fornitura del bene o del servizio non costituisce consenso alla stessa.

La fornitura diversa da quella pattuita, anche se di stesso o superiore valore e/o qualità, non costituisce adempimento del contratto, salvo che il consumatore abbia dato consenso prima della conclusione del contratto.

Le regole per professionista e consumatore sui contratti stipulati a distanza

Cominciamo col dire che è un contratto a distanza, il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Sono inclusi i contratti aventi per oggetto l'acquisto di beni e/o servizi e la fornitura di acqua, gas ed elettricità o teleriscaldamento.

Vi rientrano anche i contratti conclusi via internet, telefono, fax, televisione, etc.

Restano esclusi i contratti a distanza:

  1. relativi ai servizi finanziari;
  2. conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
  3. conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
  4. relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
  5. conclusi in occasione di una vendita all'asta.
  6. ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
  7. ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

Per tutti gli altri contratti validi, sopra accennati, sono in vigore le seguenti regole.

In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

  1. identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
  2. caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  3. prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
  4. spese di consegna;
  5. modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  6. esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
  7. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  8. costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  9. durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  10. durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.

Il consumatore, inoltre, deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

  1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  2. l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

Diritto di recesso

Per i contratti e per le proposte contrattuali perfezionate a distanza, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.

Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.

L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di dieci giorni lavorativi, della merce ricevuta.

Per i contratti stipulati a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:

  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di esercizio del diritto di recesso, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale.

Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni appena indicate, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

Anche il contratto di credito collegato si intende risolto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso.

Infine, va detto che, salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso nei casi:

  1. di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso;
  2. di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
  3. di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
  4. di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
  5. di fornitura di giornali, periodici e riviste;
  6. di servizi di scommesse e lotterie.

Le regole per professionisti e consumatori sui contratti stipulati al di fuori dai locali commerciali

Per contratto stipulato al di fuori dai locali commerciali, si intende quella prestazione effettuata alla presenza fisica del professionista/venditore e del consumatore in un luogo diverso dai locali del professionista/venditore, quindi a casa del consumatore, per strada, presso alberghi o fiere, etc.

Per tutti questi tipi di contratto, il professionista deve fornire le seguenti informazioni, in modo chiaro e comprensibile:

  • caratteristiche dei beni o servizi;
  • identità del professionista;
  • indirizzo geografico del professionista, con numero di telefono, fax, indirizzo elettronico (se disponibili) in modo che il consumatore possa contattarlo velocemente;
  • se diverso da quello precedente, l'indirizzo geografico dove il consumatore può inviare reclami;
  • prezzo totale dei bei o servizi comprensivo di imposte. Se è impossibile calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo (dipende dalla natura dei beni o servizi), devono essere fornite le modalità di calcolo precisando anche le spese aggiuntive (spedizione, consegna, postali, etc.), se calcolabili in anticipo. Se il contratto è a tempo indeterminato o comprende un abbonamento, il prezzo totale include i costi TOTALI del periodo di fatturazione. Se c'e' una tariffa fissa il prezzo totale equivale ai costi mensili totali.
  • il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto
  • le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione;
  • condizioni e termini di esecuzione del diritto di recesso e relativo modulo precompilato. Le informazioni possono essere date anche tramite consegna di un prospetto di istruzioni redatto secondo i dettami di legge.
  • informazione, se applicabile, relativa ai costi di restituzione a carico del consumatore in caso di recesso se i beni non sono restituibili a mezzo posta;
  • informazione sui costi a carico del consumatore nel caso di esercizio del recesso dopo aver chiesto l'attivazione del contratto prima che sia decorso il periodo di recesso stesso
  • se del caso, l'informazione che non è esercitabile il diritto di recesso
  • promemoria dell'esistenza della garanzia biennale di legge a carico del venditore
  • se esistenti, notizie sulle garanzie commerciali del produttore e/o del venditore;
  • se esistenti, notizie su codici di condotta sottoscritti dal professionista;
  • durata del contratto, se esso è a tempo indeterminato e/o a rinnovo automatico, con condizioni per recedere anticipatamente;
  • eventuale durata minima degli obblighi del consumatore;
  • eventuale esistenza di garanzie finanziarie (o depositi) richieste al consumatore;
  • eventuale funzionalità del contenuto digitale, e sua interoperabilità con l'hardware e il software di cui il professionista sia a conoscenza;
  • se esistente, la possibilità di fruire di meccanismo di reclamo extragiudiziale.

Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.

Il consumatore, inoltre, deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

  1. un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  2. l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

Per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.

Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.

L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di dieci giorni lavorativi, della merce ricevuta.

Per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:

  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di esercizio del diritto di recesso, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale.

Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni appena indicate, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

Anche il contratto di credito collegato si intende risolto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso.

Infine, va detto che, salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso nei casi:

  1. di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso;
  2. di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
  3. di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
  4. di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
  5. di fornitura di giornali, periodici e riviste;
  6. di servizi di scommesse e lotterie.

La garanzia legale per tutti i tipi di acquisto stipulati tra professionista e consumatore

Il codice del consumo regola la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori.

La garanzia legale tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all'uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.

Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore.

In presenza di un vizio di conformità, infatti, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.

La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il tempo).

Salvo prova contraria, che deve essere fornita dal venditore, se il difetto si manifesta nei sei mesi dalla data di consegna del prodotto, si presume che il malfunzionamento sia dovuto a un vizio di conformità già esistente a quella data.

Il venditore, pertanto, deve:

  • prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità;
  • effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore.

Da notare che vi è una netta differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali.

Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, difatti, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata.

Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.

Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, e' opportuno fare una scelta tra due strade, rappresentate dalle due garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del produttore rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i beni di consumo.

Tra le due garanzie possono esserci molte differenze, in termini economici e temporali, e la convenienza può cambiare a seconda del caso (tipo di difetto, momento in cui si manifesta, efficienza dei centri di assistenza, etc. etc.). Cambia anche la controparte a cui riferirsi. Per la garanzia contrattuale del produttore e' responsabile quest'ultimo nonché, rispetto ai singoli interventi, il centro di assistenza convenzionato.

Per la garanzia di legge, invece, di fronte al consumatore/acquirente e' responsabile il venditore, che può ovviamente poi rivalersi entro un anno sul produttore o sul distributore del bene.

Per cautelarsi verso venditori che ignorano, in buona fede o meno, la garanzia biennale di legge a loro carico, e comunque per affrontare al meglio gli inconvenienti legati alla presenza di difetti o malfunzionamenti sui propri acquisti, e' bene che il consumatore sia, e si mostri, ben informato sulle regole e su tutti i passi a sua disposizione.

12 Gennaio 2015 · Andrea Ricciardi


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