Consultazioni e visure al catasto: sono gratuite? » Arriva la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Consultazioni e visure al catasto: sono gratuite? » Arriva la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

In tema di catasto, precisamente riguardo a consultazioni e visure, quando è possibile effettuarle gratuitamente? Arrivano i chiarimenti dell'agenzia delle entrate.

In tema di consultazioni e visure al catasto, quando le stesse sono gratuite?

Ciò avviene se a richiederle è il titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Ciò è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta su questo tema con la circolare numero 3/E del 24 marzo 2017.

Approfondiamo la questione nei paragrafi successivi.

Visure al catasto gratuite

Ecco quando è possibile, secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate, effettuare visure o consultazioni al catasto gratuite.

Con la Circolare 3 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando le consultazioni ipotecarie e catastali sono gratuite.

L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento: è questo quanto previsto dall'articolo 6 comma 5-quater, del Decreto Legge 161/2012.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3/2017 ha fornito chiarimenti su questi aspetti.

L’accesso telematico al servizio di consultazione “personale” è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), in particolare:

L’accesso al servizio di consultazione avviene esclusivamente in base al codice fiscale del soggetto richiedente e la ricerca viene eseguita a livello nazionale.

A seguito della richiesta, il sistema fornisce in risposta l’elenco degli “omocodici” reperiti (soggetti presenti nelle banche dati catastale o ipotecaria con lo stesso codice fiscale, ma con dati anagrafici/denominazione differenti); una volta selezionato il soggetto di interesse, è possibile visualizzare la lista delle province in cui si trovano i beni di cui lo stesso risulta all’attualità “intestatario catastale”.

In questa fase è possibile richiedere la visura per soggetto, che viene eseguita a livello provinciale e con riferimento all’attualità.

Selezionata una provincia, viene visualizzato l’elenco degli immobili, censiti al catasto terreni e al catasto fabbricati, con possibilità di richiedere:

La richiesta di consultazioni personali può peraltro essere avanzata dall’avente diritto anche per il tramite del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado - ovvero del dipendente, per le persone giuridiche - facendo ricorso alle forme “semplificate” di procura previste dall’articolo 63 del DPR 600/73.

Con la circolare n. 4/T del 2012 l'Agenzia ha chiarito quali consultazioni si considerano “personali”, specificando che

Per individuare la “titolarità attuale” si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del Richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile.

Un’ipotesi particolare riguarda gli acquisti fatti in regime di comunione legale, quando nel relativo atto è intervenuto solo uno dei coniugi e la voltura e la trascrizione sono state fatte solo “a favore” di quest’ultimo.

In questi casi - è stato chiarito - la visura o l’ispezione “personali” potranno essere eseguite in esenzione relativamente ai beni acquistati in regime di comunione legale, essendo i beni stessi di titolarità di entrambi i coniugi, per effetto di tale peculiare regime patrimoniale.

Le medesime considerazioni, possono essere svolte anche nei confronti delle parti dell’unione civile ovvero dei soggetti che, sottoscritto un contratto di convivenza, hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Quando e come effettuare visure o consultazioni al catasto gratuitamente

Vi spieghiamo quando ed in quale maniera effettuare visure o consultazioni al catasto gratuitamente.

Il servizio di consultazione personale è accessibile nei seguenti modi:

L’accesso telematico è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali che l’Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline.

Presso gli uffici, la richiesta di consultazioni personali dovrà essere corredata, come di consueto, da un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta di consultazioni personali può peraltro essere avanzata dall’avente diritto anche tramite il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado, ovvero del dipendente (per le persone giuridiche), facendo ricorso a forme semplificate di procura. È gratuita la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni.

Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

La situazione di titolarità attuale può essere verificata tramite:

Le consultazioni dei documenti si considerano personali.

Per quanto concerne le visure al catasto, è necessario che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.

Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dai registri immobiliari.

Sono gratuite le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario).

Sono escluse dall’ambito dell’esenzione tributaria le seguenti consultazioni:

Per le richieste di ispezione e di visura “personali” sono in corso di predisposizione appositi modelli, che saranno resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia e presso gli Uffici.

10 Aprile 2017 · Gennaro Andele




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