Condono delle cartelle esattoriali inferiori o pari a 300 euro se sono trascorsi oltre tre anni dall’emissione

Condono delle cartelle esattoriali inferiori o pari a 300 euro se sono trascorsi oltre tre anni dall'emissione

Secondo la Legge di stabilità 2015, saranno condonate le cartelle esattoriali inferiori a 300 euro, se sono trascorsi oltre tre anni dall'emissione.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300) ha previsto, al comma 688, una nuova sanatoria per le cartelle esattoriali di modesto importo, a partire dal 1 gennaio 2015.

In particolare è previsto il condono delle cartelle rimaste insolute dall'anno 2000 in poi e di importo inferiore a 300 euro: tali cartelle dovranno essere cancellate da Equitalia (per lo più si tratta di debiti concernenti il canone Rai o le sanzioni previste dal Codice della strada).

Obiettivo della sanatoria sarebbe quello di estinguere tutti quei casi rimasti in sospeso di modica cifra, in base ad un giudizio di bilanciamento tra i costi necessari per il recupero coattivo del credito e l'importo del credito stesso.

Il condono avverrà automaticamente senza necessità di alcuna richiesta da parte del contribuente. Va precisato che la cartella si considera effettivamente "condonata" e quindi inesigibile, solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua emanazione. In altre parole, se Equitalia non è riuscita a riscuotere il credito entro il terzo anno dall'emanazione della cartella (data di esecutività del ruolo), quest'ultima si considererà estinta e inesigibile, per cui la stessa Equitalia dovrà inviare una comunicazione all'Ente impositore ai fini della cancellazione definitiva del credito dal ruolo.

Condono delle cartelle esattoriali inferiori o pari a 300 euro - il dispositivo di legge

Cosa dicono agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/1999, rivisti anch'essi dalla legge di stabilità' 2015 (ovvero con testo consolidato)?

In pratica questo: ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo (data di esecutivita' del ruolo e non data di notifica della cartella esattoriale, ndr). La comunicazione e’ trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate o da contenzioso pendente.

L’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attivita' istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, puo’, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

Ne consegue che: se c’e' un credito inesigibile (non ancora riscosso e non escutibile per mancanza di beni del debitore da assoggettare ad azione esecutiva) iscritto a ruolo, il concessionario della riscossione, decorsi tre anni dalla data in cui gli e' stata affidata (senza successo) la riscossione del credito, deve trasmettere all’ente creditore una comunicazione di inesigibilita'. Per crediti superiori a 300 euro, se l’ente creditore individua beni del debitore su cui avviare ulteriore azione esecutiva, riaffida le somme in riscossione al Concessionario (indicando anche i beni da pignorare, ipotecare, sottoporre a fermo amministrativo).

Per crediti inferiori o pari a 300 euro, l’ente creditore e' dispensato dagli ulteriori controlli, ed il credito inesigibile viene in sostanza condonato (visto che il concessionario della riscossione non ricevera' piu' quel credito in affidamento).

28 Gennaio 2015 · Antonella Pedone


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4 risposte a “Condono delle cartelle esattoriali inferiori o pari a 300 euro se sono trascorsi oltre tre anni dall’emissione”

  1. irgendein ha detto:

    buongiorno,

    vorrei sapere se equitalia puo’ richiedere il fermo amministrativo di un auto per delle cartelle esattoriali risalenti all’anno 2000 e 2001 tutte e due inferiori di 300 €.
    Il vostro articolo e’ molto chiaro e l’ho pure detto all’impiegato di equitalia, ma mi dice che apriranno un nuovo procedimento…. e’ legalmente fattibile?

    cordialmente

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Come riportato nell’articolo, il meccanismo in base al quale scatta il condono prevede la trasmissione all’ente creditore della lista dei crediti inesigibili (quelli per i quali, in tre anni, Equitalia non è riuscita a riscuotere), relativi a ciascun debitore. Per i crediti inesigibili di importo pari o inferiore a 300 euro, l’ente creditore procederà automaticamente (per motivi di economicità) a non riaffidare la riscossione del credito.

      E’ dunque necessario, in prima battuta, che venga espletata questa procedura (trasmissione dei crediti inesigibili da parte di Equitalia e mancato riaffidamento a cura dell’ente creditore di quelli pari o inferiori a 300 euro).

      In più c’è da aggiungere che, nel suo caso, il credito inesigibile è presumibilmente superiore a 600 euro. Il che vuol dire che la riscossione del credito risulterà sicuramente non riaffidato ad Equitalia solo se i due creditori sono diversi.

      Nell’ipotesi in cui, invece, le due cartelle esattoriali afferiscano allo stesso creditore, quest’ultimo, dopo aver valutato la capacità di rimborso del debitore (verifica della disponibilità di conti correnti, di immobili o della posizione lavorativa nell’anagrafe tributaria) potrebbe anche riaffidare la riscossione al concessionario, indicandogli i beni da aggredire.

  2. BARTOLOMEO ha detto:

    Salve vorrei sapere se tutte le cartelle esattoriali ricevute dalla S.E.R.I.T ( Riscossione sicilia ) inferiori a 300 euro rientrano nella legge di stabilita’ oppure rientrano solo quelle di equitalia ? e se ci rientrano come faccio a far valere questo diritto alla cancellazione ? grazie inviare risposta a e-mail bcammar1962@libero.it

    • Mi spiace, ma non inviamo risposte per e-mail.

      Comunque la legge di stabilità 2015 parla di agenti della riscossione, non di Equitalia, e pertanto il condono si riferisce anche alle cartelle esattoriali affidate a S.E.R.I.T. Sicilia.

      Il condono avverrà automaticamente senza necessità di alcuna richiesta da parte del debitore. Va precisato che la cartella esattoriale si considera effettivamente “condonata” e quindi inesigibile, solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di esecutività del ruolo. In altre parole, se l’agente della riscossione non è riuscito a riscuotere il credito entro il terzo anno dall’emanazione della cartella, quest’ultima si considererà estinta e inesigibile, per cui lo stesso agente dovrà inviare una comunicazione all’Ente impositore ai fini della cancellazione definitiva del credito dal ruolo.

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