Condomino moroso e decreto ingiuntivo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Nella quotidiana vita condominiale le quote di spesa sono un male necessario, ma fonte di discussione di ogni assemblea. Spesso, di fronte a situazioni condominiali mal gestite, alcuni inquilini credono di tutelarsi sospendendo il pagamento della propria quota. Una scelta sbagliata e inefficace, perché il condomino moroso rischia di vedersi notificare un decreto ingiuntivo per procedere al pignoramento.

Le spese condominiali hanno la funzione di far fronte alla manutenzione dell'abitazione.

Dalla pulizia delle scale al riscaldamento. Dalla portineria all'illuminazione delle parti comuni. In linea di principio, eccetto che per diversa convenzione prevista da una deliberazione unanime o nel regolamento, ogni condomino vede determinata la propria quota di spesa in proporzione al valore della proprietà di ciascuno o dell'uso che ciascuno può fare del bene comune.

Il documento nel quale sono indicate le spese necessarie per la gestione del condominio si chiama rendiconto.

L’amministratore ha l’obbligo di presentarlo ogni anno. Il rendiconto prende il nome di rendiconto preventivo o di rendiconto consuntivo, a seconda che riguardi le spese da sostenersi nell'anno successivo o quelle già sostenute nell'anno passato. La differenza tra quanto versato in base al preventivo e quanto richiesto con il consuntivo dà luogo al conguaglio spese.

Il rendiconto, nella doppia versione, va posto all'esame dell'assemblea condominiale, ogni anno, da parte dell'amministratore. Se non lo presenta per due anni consecutivi, l’amministratore è passibile di revoca, su ricorso anche di un solo condominio.

Se approvato il rendiconto diventa titolo idoneo per ottenere decreto ingiuntivo esecutivo. Cosa significa? Che se non si pagano le quote di spesa potrebbe scattare il pignoramento. Per questo ogni condomino, che si ritenga insoddisfatto dell'operato del proprio amministratore, non può non pagare le proprie quote in quanto, davanti ad un rendiconto regolarmente approvato e di fronte ad una situazione di morosità, qualunque giudice provvederà ad emettere un'ingiunzione di pagamento.

25 Febbraio 2009 · Antonio Scognamiglio


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4 risposte a “Condomino moroso e decreto ingiuntivo”

  1. Ferruccio ha detto:

    Salve, vorrei sapere se in caso di morosità di un appartamento, con all’interno inquilini con contratto d’affitto non registrato ma in nero, se è possibile rivalersi sugli affitti degli inquilini se il proprietario no npaga le spese condominiali e si rende irreperibile ai solleciti dell’amministratore.
    Grazie Ferruccio!!

  2. lello ha detto:

    Se il condominio ha un debito con un fornitore (acquedotto) il fornitore puo agire in via legale verso un condomino? (pignorando l’appartamento)
    se è si come difendersi

    • c0cc0bill ha detto:

      L’unico modo per difendersi a fronte di una procedura giudiziale di recupero crediti avviata dal fornitore, è quella di nominare un legale, se non si riconosce il debito (o lo si riconosce parzialmente).

      Altrimenti ci si oppone con espedienti.

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