Responsabilità civile e condominio » Prescrizione della polizza per l’appaltatore

In caso di danni nei lavori effettuati nell’edificio, l’appaltatore ha un anno di tempo per farsi coprire dall'assicuratore della responsabilità civile a partire da quando è chiamato in causa dal condominio.

Infatti, va affermato che, nell'assicurazione della responsabilità civile, la richiesta di risarcimento è valida, ai sensi dell'articolo 2952, terzo comma, cod. civ., soltanto quando proveniente dal terzo danneggiato.

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile contratta da un appaltatore per i danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività d'impresa, non è idonea allo scopo la missiva con la quale il committente dei lavori denuncia all'appaltatore i danni sofferti dal terzo e dichiari di voler agire in responsabilità nei suoi confronti (a meno che l'assicurazione non sia riferita all'obbligo di garanzia nascente dal contratto di appalto).

Questo, in sintesi, l'orientamento della Corte di Cassazione con la pronuncia 25897/13.

Condominio e prescrizione responsabilità civile: Fatti e precisazioni

Nel caso di specie il titolare del negozio danneggiato da un allagamento provocato da lavori edili effettuati nel condominio in cui si trovano i locali commerciali cita in giudizio sia il condominio, il quale a sua volta chiama in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, sia la ditta che materialmente ha eseguito i lavori (quest'ultima allargando il contraddittorio, a sua volta, alla propria compagnia di assicurazione).

La pronuncia della Suprema Corte offre spunti di riflessione circa l'interpretazione dell'articolo 2952 codice civile in materia di assicurazione per la responsabilità civile.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essi decorrono dal momento in cui il terzo formula domanda formale di risarcimento del danno al responsabile.

Da questo momento, poi, inizia a decorrere quello a disposizione dell'assicurato per richiedere il pagamento dell'indennizzo alla propria compagnia di assicurazione.

4 Dicembre 2013 · Paolo Rastelli




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