Le parti comuni si presumono in comproprietà fra i condomini a meno che non sia prevista la totale esenzione dalla contribuzione delle spese di manutenzione e conservazione per alcune di esse

La proprietà dell'ascensore è comune a tutti i condomini: il criterio di ripartizione delle relative spese non incide sul regime di proprietà.

Infatti, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese per l'ascensore tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime.

Solo in quest'ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l'esenzione totale dall'onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione) in ordine a una determinata cosa comune (come ad es.

l'ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato.

In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto bene.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14697/15.

16 Luglio 2015 · Giorgio Martini




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