Lavori di ristrutturazione del condominio » Per i danni ad un singolo appartamento chi è obbligato al risarcimento danni?

Condominio: chi paga quando i lavori sono fatti male e danneggiano un singolo appartamento.

Quando i lavori condominiali creano un danno al singolo appartamento, si crea una complessa catena di responsabilità.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20557/14.

Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, il proprietario della casa danneggiata dai lavori eseguiti su parti comuni può chiedere, in determinati casi, il risarcimento non solo alla ditta di costruzioni, ma anche all'amministratore e al condominio.

Partiamo da un ovvio principio: è noto che, se l’esecuzione di lavori condominiali sulle parti comuni dell'edificio danneggia l’appartamento di un singolo condomino, quest’ultimo può agire, per ottenere il risarcimento danni, nei confronti della ditta appaltatrice per la condotta poco diligente.

A parere degli Ermellini, però, in determinati casi, è possibile richiedere il risarcimento danni anche al condominio, in qualità di committente, e all'amministratore.

Secondo quanto disposto dai giudici del Palazzaccio, infatti, per danni provocati alle proprietà privata nel corso di lavori di rifacimento di parti condominiali, si crea una complessa catena di responsabilità.

Innanzitutto, risponde l’impresa di costruzioni, se essa svolge la propria prestazione normalmente in piena autonomia, utilizzando i mezzi che ritiene adeguati.

Dopodiché, la responsabilità ricade sul condominio, se l’impresa di costruzioni si limita a eseguire, senza margini di autonomia, le istruzioni che riceve dall'appaltante, oppure se ha colpa per aver affidato i lavori a un’impresa che palesemente difetta delle necessarie capacità tecniche.

Infine, la colpa viene scaricata sull'amministratore quando viene meno al proprio dovere di controllare la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa.

La Corte chiarisce, infine, che, per il risarcimento danni, è possibile che i soggetti interessati (impresa, condominio e amministratore) vengano condannati, per i danni arrecati, in via solidale tra loro.

In parole povere, il condomino danneggiato potrà chiedere l’integrale pagamento indifferentemente a uno solo dei tre oppure per quote a ciascuno di essi.

5 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi