Anche al pedone può essere attribuito dal giudice un concorso di colpa nel sinistro


L'articolo 2054 del codice civile prevede che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del ...

L'articolo 2054 del codice civile prevede che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La norma, in altre parole, pone una presunzione di colpa a carico del conducente il quale ha l'onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.

Tuttavia, come chiarito di recente dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 2241/2019, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra conducente e pedone investito, deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; accertare in concreto la colpa del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.

E, nella sentenza dei giudici della corte di cassazione 18321/2019, sezione penale, i giudici di legittimità, hanno affermato che, affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione: che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso; che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.

Infine, con sentenza 23251/2019, la Suprema Corte ha ricordato che anche il comportamento dei pedoni deve considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla disposizione dell'articolo 190 del codice della strada, norma dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada.

E' evidente, pertanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che non può essere esente dal concorso di colpa nel sinistro il pedone che attraversa la strada, talvolta anche servendosi delle strisce pedonali, in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, o ancora discorrendo al cellulare, senza porre attenzione all'eventuale sopraggiungere di veicoli.

28 Settembre 2024 · Giuseppe Pennuto


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