Dispute tra consumatori e società fornitrici di energia elettrica e gas » Obbligatoria la conciliazione

Dispute tra consumatori e società fornitrici di energia elettrica e gas » Obbligatoria la conciliazione

Per quanto riguarda il contenzioso tra consumatori e società fornitrici di energia elettrica e gas, sarà obbligatoria la conciliazione: scopriamo come, quando e perché.

Contratti e servizi non richiesti, bollette stratosferiche, ritardi nella fornitura e tutto ciò che ruota intorno ai problemi tra consumatore e fornitori: dal prossimo anno, il 2017, cambiano le regole per risolvere i contenziosi tra le società e i tanti consumatori di luce e gas che si troveranno in situazioni del genere.

Difatti con la delibera n. 209/2016 l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, ha approvato il cosiddetto TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas.

E questo proprio in vista dell'abbandono del mercato tutelato e delle tariffe fissate dall'Autorità per l'energia, che difendono le famiglie dalle impennate dei prezzi e da eventuali comportamenti collusivi fra gli operatori.

Cerchiamo di fare più chiarezza nel prosieguo dell'articolo.

Obbligatoria la conciliazione nei contenziosi tra consumatori e società fornitrici di energia

Come accennato nel precedente paragrafo, a partire dal 2017, sarà obbligatoria la conciliazione nei contenziosi tra consumatori e società fornitrici di energia.

Bollette stratosferiche, doppie fatturazioni, maxiconguagli, contratti e servizi non richiesti, ritardi nella fornitura e chi più ne ha più ne metta: dal prossimo anno cambiano le regole per risolvere i contenziosi tra le società e i tanti consumatori di luce e gas che si troveranno in situazioni del genere.

E questo proprio in vista dell’abbandono del mercato tutelato e delle tariffe fissate dall’Autorità per l’energia, che difendono le famiglie dalle impennate dei prezzi e da eventuali comportamenti collusivi fra gli operatori.

Dal 1° gennaio 2017, la nuova disciplina prevede infatti che il tentativo di conciliazione per risolvere le controversie diventi condizione necessaria per un’eventuale successiva azione giudiziale. In sostanza, mentre prima si poteva anche andare direttamente dal giudice, ora si è obbligati a passare per la “conciliazione”, strumento che ha l’obiettivo di velocizzare le controversie e aiutare le parti a trovare un accordo extragiudiziario. E che quindi dal prossimo anno aumenterà esponenzialmente di importanza, visto che, se si ha intenzione di andare in causa, non sarà più semplicemente facoltativo ma obbligatorio.

Come funziona?

In caso di controversia il consumatore può scegliere tra due servizi di conciliazione: quello dell’Autorità dell’Energia, gestito dall’Acquirente Unico (“Servizio Conciliazione clienti energia”), o quello di altri Organismi Adr, nati da protocolli d’intesa tra le associazioni dei consumatori e le singole società contro cui si fa il reclamo.

In quest’ultimo caso, la terzietà della conciliazione sembrerebbe garantita dalla presenza delle associazioni ma anche degli stessi esercenti che non hanno saputo, nel primo contatto con i propri clienti, risolvere un disservizio da loro stessi causato.

Enel, Eni e Edison stanno aggiornando i loro protocolli con le associazioni sulla base delle novità che subentreranno dal prossimo anno.

Tutto bene dunque? Non proprio.

Leggendo i vari protocolli tra le righe saltano agli occhi, caso per caso, alcune postille che pongono interrogativi su una tutela al 100% dei consumatori e sulla imparzialità del servizio.

Più o meno in tutti i protocolli si prevede l’organismo a cui farà capo tutto il processo (anche solo se ammettere o meno le richieste) è nella sede della società.

Dettaglio che dà potere all'azienda.

Ad esempio, nell'accordo dell'ENI si legge che Eni indice le riunioni della Commissione e trasmette all'Autorità per l’Energia Elettrica e il gas il report dell’andamento delle conciliazioni, redatto sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di Conciliazione.

E per i consumatori che vorranno avere anche solo un’informazione c’è solo l’indirizzo aziendale.

Nell'accordo di Edison si trova scritto: La domanda di conciliazione può essere inviata per fax a un numero verde dedicato o posta elettronica dedicata, ossia unicamente della società.

Nessun contatto invece delle associazioni dei consumatori.

La procedura sulla carta è gratis.

Ma per tutelarsi bisognerà pagare.

Inoltre, saranno le società a pagare per il funzionamento del comitato in base non si sa a quali scelte più o meno discrezionali.

E poi ancora: nell'accordo con Enel troviamo scritto che se anche tutte le associazioni dei consumatori (tranne una) escono dall'accordo, l’organismo andrà comunque avanti. Quindi rimarrebbero 3 persone per la società e tre per la stessa associazione.

Infine, anche se nei protocolli c’è scritto che “la procedura di conciliazione è gratuita”, in realtà spesso non è così: se il consumatore vuole essere realmente tutelato perché non sa districarsi dei tecnicismi di una materia tanto complessa, sarà bene si iscriva, con una quota annuale, ad una associazione dei consumatori.

Ovviamente il consumatore può sempre scegliere di andare dall'Autorità e dall'Acquirente Unico, soggetti terzi indipendenti.

Sempre però che il consumatore lo sappia, perché va da sé che una società privata ha sicuramente più risorse (e interesse) per pubblicizzare il suo servizio.

Tant'è che tra i punti dei vari protocolli c’è anche una parte che parla di promuovere la conoscenza e la diffusione del servizio.

La procedura del TICO che obbliga alla conciliazione tra utenti e fornitori

Vediamo come funziona la procedura del TICO che obbliga alla conciliazione tra utenti e fornitori.

Come ampiamente chiarito, a partire dal primo gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica), dopo il reclamo all'operatore e prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive società fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia.

In pratica dopo il reclamo all'Operatore, il tentativo di conciliazione - svolto presso il Servizio di Conciliazione dell'Autorità o altri organismi previsti dal TICO quali: Associazioni dei consumatori, Associazioni di categoria, Camere di commercio ecc.- diventerà il primo metodo di risoluzione delle problematiche tra le Parti e dovrà concludersi entro 90 giorni.

In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione questo diviene condizione indispensabile per eventualmente rivolgersi al giudice.

Quali sono le caratteristiche di tale obbligo? Al fine di ottemperare a tale "condizione di procedibilità" (art. 3.1 del TICO), la conciliazione si svolgerà a cura di una apposita articolazione dell'Autorità (c.d. Servizio Conciliazione) e non comporterà oneri per il consumatore.

L'istanza introduttiva, non richiederà particolari formalità e, ad ulteriore valorizzazione della semplicità e della celerità della procedura, sarà possibile anche la presentazione della stessa per via telematica.

L'utente (a dire dall'Autorità) non necessiterà nemmeno dell'assistenza di un avvocato o di una associazione di categoria, che resta comunque una facoltà dell'istante.

La domanda introduttiva dovrà rispettare alcuni requisiti essenziali indicati dal TICO (artt. 6.7 e 7.1) in difetto dei quali il Servizio Conciliazione emetterà una declaratoria di inammissibilità della procedura e provvederà alla relativa archiviazione.

In pratica sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo.

Una volta attivato, il procedimento proseguirà esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa.

Il tempo massimo entro cui la procedura dovrà essere definita, è fissato in novanta giorni dalla proposizione della domanda, prorogabile alla presenza di specifiche condizioni, per una sola volta e per ulteriori trenta giorni.

In alternativa all'istituto innanzi descritto, l'utente potrà soddisfare la condizione di procedibilità, in presenza di appositi protocolli d'intesa, anche ricorrendo alla media - conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010, nonché a quella espletata dalle C.C.I.A.A. (camera di commercio).

Il tentativo di conciliazione diventa quindi condizione di procedibilità per l'azione giudiziale e il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo tra le parti.

24 Ottobre 2016 · Gennaro Andele


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