Concessionaria auto applica due volte lo sconto » Rettifica del contratto non è valida

Concessionaria auto applica due volte lo sconto per errore » Il prezzo pattuito non si cambia

Una concessionaria, che si occupa della vendita di autovetture, applica, per sbaglio, due volte lo sconto al prezzo dell'automobile. In questo caso, ormai, il contratto non è rettificabile. L'acquirente non deve pagare un euro di più del prezzo concordato.

Questo importante principio è stato stabilito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza numero 23032/2013, ha sancito che: Il fatto che l’acquirente possa essere in grado di riconoscere l’errore materiale del venditore, consistito nell’aver operato una detrazione dal prezzo di acquisto del veicolo per due volte sul preventivo, non integra gli elementi richiesti dall'articolo 1430 del codice civile ai fini della rettifica del contratto.

Con questa sentenza gli Ermellini hanno fornito importanti chiarimenti in tema di errore di calcolo e rettifica, nell’ambito delle trattative volte all'acquisto di un autoveicolo.

A loro parere non è condivisibile la tesi del puro errore materiale incorso nella determinazione del prezzo base ed è, quindi, ritenuto inapplicabile il dettato dell'articolo 1430 Codice Civile, che recita: L' errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Infatti, la mera indicazione dei recapiti societari sul preventivo iniziale e il dato dell'effettivo acquisto del medesimo veicolo dopo pochi giorni, non potevano integrare l’accettazione del prezzo base anche alla luce della non coincidenza tra il preventivo ed il contratto viziato da errore di calcolo.

Dopo sette mesi dalla consegna del veicolo la concessionaria richiedeva un sovrapprezzo

I fatti risalgono al febbraio 2003, quando una società acquistava un autoveicolo al prezzo di 24 mila e 830 euro, di cui seimila costituti dal valore di un’auto usata data in permuta.

Dopo sette mesi dalla consegna del bene e dal pagamento di euro 18.330, la concessionaria chiedeva ulteriori euro 6.000,00, assumendo che sul contratto vi era un errore materiale, consistito nell'avere applicato, per due volte, la decurtazione di detti 6.000,00 euro da parte del venditore.

La concessionaria precisava, inoltre, che l’importo corretto era quello risultante dal preventivo consegnato, alcuni giorni prima della vendita, al marito della legale rappresentante della società acquirente, ove erano stati indicati anche i recapiti della società che avrebbe comprato l’auto.

L'acquirente rifiutava però di pagare l'ulteriore sovrapprezzo.

Pertanto, la società di vendita automobili, portava il caso in foro.

Concessionaria auto applica due volte lo sconto - non si tratta di errore materiale nella determinazione del prezzo

Se dapprima il Tribunale di Cagliari respingeva ogni richiesta della concessionaria, la Corte di appello sarda considerava sufficienti le sue ragioni, condannando il cliente al pagamento degli ulteriori 6.000 euro.

Così, la società acquirente ricorreva per Cassazione.

Qui, i giudici della legittimità hanno riformato la sentenza di appello e rinviato la questione ad altra sezione, anche per le spese di giudizio.

Inoltre, rilevando un’omessa istruttoria orale da parte della Corte di merito, gli Ermellini hanno evidenziato che gli elementi presuntivi posti a base della sentenza gravata, non erano né gravi, né precisi, né concordanti, a fronte delle recise smentite degli acquirenti.

La mera indicazione dei recapiti societari sul preventivo iniziale e il dato dell'effettivo acquisto del veicolo dopo pochi giorni, non potevano integrare l’accettazione del prezzo base di euro 30.820,00, anche alla luce della non coincidenza tra detto preventivo ed il contratto asseritamente viziato da errore di calcolo.

Per tali ragioni la Corte non ha condiviso la tesi del mero errore materiale incorso nella determinazione del prezzo base ed ha ritenuto inapplicabile il dettato dell'articolo 1430 del codice civile al caso di specie, così accogliendo il ricorso degli acquirenti.

15 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!