Comunione ereditaria di immobile non comodamente divisibile – Le regole per l’assegnazione

In caso di comunione ere­ditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisi­bile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l'assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di op­portunità e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di at­tribuzione dell'intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all'incanto.

E' da escludere che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipen­dere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima.

Il procedimento di divisione, infatti, non è soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parità di con­dizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata, dalle maggiori o minori possibilità economiche degli aspiranti. Se la scelta dell'assegnatario dovesse essere determinata dalla somma che egli offre di pagare a conguaglio, verrebbe meno la caratteristica tipica del procedimento per assegnazio­ne e questo si risolverebbe in una vendita all'incanto: l'unica particolarità consisterebbe nella limitazione della gara ai condividenti medesimi.

Ma si tratterebbe di una soluzione in contrasto con la legge, che ha inteso tener ben distinta l'assegnazione dalla vendita ed ha mostrato netta preferenza per la prima, ricorrendo alla seconda come estremo rimedio quando non si possa addivenire in altro modo allo scioglimento della comunione.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 10216/15.

29 Maggio 2015 · Andrea Ricciardi


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