Cosa è un condominio: definizione e regolamentazione

Definizione: Comunione e condominio
(Articolo 1100 – 1116 – 1117 – 1138 – C.C.)

La comunione
Le norme che disciplinano la comunione trovano applicazione quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone e se il titolo o la legge non dispone diversamente.

La comunione viene disciplinata dagli articoli 1100 al 1116 del Codice civile. Le quote dei partecipanti si presumono uguali e i vantaggi e i pesi vengono suddivisi fra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote.

Ciascun partecipante può servirsi delle cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. L'amministrazione ordinaria avviene attraverso le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote; per le innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono previste maggioranze più qualificate.

Per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune può essere formato un regolamento.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria che può nominare anche un amministratore.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio