Dichiarazione dei redditi – La comunicazione di irregolarità è un atto impugnabile
Secondo giurisprudenza, è impugnabile un qualsiasi atto tributario che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono.
Non è dunque necessario attendere, per impugnare l'atto innanzi al giudice tributario, che tale pretesa si vesta della forma di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalle norme vigenti.
Ne consegue che anche un avviso bonario (la comunicazione di irregolarità ai sensi del D.
P.R. 600/1973, art. 36 bis, comma 3) portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.
Questo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nell'ordinanza 25297/14.
A proposito della norma richiamata per la comunicazione di irregolarità, ricordiamo che, quando dai controlli automatici, eseguiti dall'Agenzia delle entrate, emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
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