compromesso e pignoramento….
Il contratto preliminare non costituisce un vincolo da tenere in considerazione ai fini del pignoramento di un immobile. Nell'ipotesi che prefigura, la parte danneggiata sarebbe la promissaria acquirente, la quale avrebbe tutto il buon diritto di chiedere la restituzione del doppio della caparra versata.
E' da dire che non si arriva agli atti giudiziari, e quindi al pignoramento dell'immobile, da un giorno all'altro. Potrebbe quindi avere tutto il tempo di vendere l'immobile, anche perchè - tenendo aperto il colloquio con i creditori - tale ipotesi potrebbe essere più gradita alle banche di un eventuale esproprio.
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vorrei sapere se la scrittura privata tuteli un bene , nel caso in questione una quota di denaro ricavata dalla vendita di un appartamento con eredi in successione. che tempi ci sono per tutelarsi le proprietà dal momento in cui i creditori procedono con i titoli,, assegni,, nelle mani?
Teoricamente, dopo la formazione del debito, non c’è nessuna possibilità di tutelarsi. Il creditore può procedere a presentare istanza di revocazione di atti di vendita, donazioni, costitizione di fondi patrimoniali, cessioni in usufrutto ecc…, tutti evidentemente finalizzati a sottrarre al prestatore ogni possibilità di recuperare il credito vantato attraverso il pignoramento.
In tal senso, le scritture private non hanno alcun valore.