Compensazione della cartella esattoriale con i crediti di imposta – procedura e modelli

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Compensazione della cartella esattoriale con i crediti di imposta

compensazione

Con la direttiva di Equitalia del 15 giugno 2009 il contribuente può scegliere di pagare i debiti indicati nella cartella di pagamento utilizzando i crediti d’imposta di cui è beneficiario. Prende avvio, dunque, la procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento ed i crediti di imposta.

Equitalia, infatti, per permettere ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d'imposta di cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari, ha definito le procedure ed i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione. In particolare, ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate l'informazione dell'esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l'agente della riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione.

Questa proposta riporta:

  1. il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento;
  2. la tipologia d'imposta oggetto di rimborso;
  3. i recapiti degli sportelli dell'agente a cui inviare il modulo di adesione compilato;
  4. la specifica dei documenti da allegare.

Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si compensano e l'agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l'agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel frattempo sospese.

Restano escluse dalla procedura di compensazione le partite:

  1. oggetto di sgravio, rateazione o sospensione,
  2. oggetto di versamenti ex articolo 12, legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3-quater, decreto legislativo 472/1997,
  3. relative a soggetti deceduti.

Di seguito la direttiva Equitalia n° 6/2009 del 15 giugno 2009

Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta - Modello di comunicazione del rimborso e proposta di compensazione

L'articolo 2 comma 13 del decreto legge del 3 ottobre 2006, numero 262 ha introdotto, nel DPR 602173, l'articolo 28-ter al fine di permettere ai contribuenti il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d'imposta di cui risultino beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate,con Prot. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di approvazione delle tecniche di trasmissione dei flussi informativi e delle relative modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali nonchè delle modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese.

L'articolo 28-ter prevede che, in sede di erogazione di rimborsi d'imposta, L'Agenzia delie Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo; all'uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi .

Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvde a restituirlo alI1Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato fa distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo.

Relativamente ai soggetti che risultino iscritti a ruolo, tale elenco deve altresì indicare:

a) Il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non riscosse alla data del riscontro;
b) La distinzione tra partite notificate e ancora da riscuotere e partite non notificate;
c) L'ammontare delle spese e interessi di mora su tali somme calcolati al 90° giorno successivo alla data del riscontro;
d) La data di notifica delle cartelle di pagamento;
e) Gli Agenti della Riscossione che hanno in carico il ruolo e i dati necessari per accreditare le somme sulle contabilità speciali.

Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 legge numero 28912002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex articolo 25 comma 3-quater del DL numero 47211997, nonch6 quelle relative a soggetti deceduti.

L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90" giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell'importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.

Contestualmente all'invio del riscontro, l'Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Ciò premesso abbiamo ritenuto opportuno, in applicazione di quanto sancito dall'articolo 28-ter del DPR 602173 e di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento numero 11321/2008, predisporre un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agii aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati.

Tale comunicazione, il cui modello alleghiamo alla presente, dovr& essere notificata ai sensi deH1 articolo 26 del DPR 602/73 ai beneficiari dei rimborsi d'imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere.

In particolare la notifica, che awerrà con raccomandata NR, sarà effettuata mediante un nuovo prodotto di Poste Italiane Spa denominato "Rimborsi ex articolo 28 ter". Questa nuova tipologia di documento postale agevolerà gli Agenti della Riscossione nella ricezione del cartaceo, che avverrà in cassette postali dedicate.

25 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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6 risposte a “Compensazione della cartella esattoriale con i crediti di imposta – procedura e modelli”

  1. tania dal ben ha detto:

    a mio papa’ hanno compensato un credito irpef con una cartella pazza, sono passati 2 anni e non ne vengo fuori, qualcuno sa darmi qualche consiglio?

  2. rodolfo imbriani ha detto:

    Crediti di imposta per pagare tasse e multe

    Si chiama “procedura di compensazione” e, nel panorama nazionale, è una novità. Che promette, almeno sulla carta, di rendere più flessibile e intelligente la riscossione dei tributi.

    Promossa da Equitalia Sestri Spa, l’ente a partecipazione pubblica che gestisce il recupero coattivo dei tributi in Liguria e in gran parte del Piemonte, la “procedura di compensazione” è su base volontaria e avviene in tre tappe successive. Prima tappa: Equitalia riceve dall’Agenzia delle entrate l’informazione dell’esistenza di un credito d’imposta nei confronti di un cittadino che è anche debitore di somme iscritte a ruolo. Seconda tappa: Equitalia invia al cittadino, sottoforma di modulo da compilare, una “proposta di compensazione”. Infine, se il cittadino accetta la proposta, gli importi a debito e a credito si compensano ed Equitalia invia al debitore la relativa quietanza.

    Sull’utilità, per il cittadino, di questo nuovo meccanismo, non tutti sono però d’accordo. Secondo Sara Armella, avvocato fiscalista, esperta in diritto tributario, «è un meccanismo che tutela soprattutto lo Stato, non il cittadino». Se un cittadino vanta crediti verso lo Stato ma contemporaneamente risulta debitore nei confronti del fisco, «lo Stato, con questo nuovo meccanismo, gli congela i crediti. Anche quando il debito del cittadino è soltanto presunto, non è stato cioè accertato». Capita, non di rado, di ricevere, per presunte tasse non pagate, cartelle esattoriali sbagliate, che vengono poi contestate e ritirate dall’Agenzia delle entrate. «Con questo meccanismo – spiega Armella – anche se la cartella esattoriale è sbagliata, lo Stato congela al presunto debitore ogni credito».

  3. antonio criscione ha detto:

    Rimborsi fiscali e debiti a ruolo, al via la compensazione

    Il primo effetto della direttiva di Equitalia Spa, la n. 6/2009 del 15 giugno, alle società partecipate, per permettere la compensazione tra crediti tributari e cartelle esattoriali sarà l’invio ai contribuenti di proposte di compensazione per 100milioni.

    La possibilità di compensazione, fanno sapere da Equitalia, sarà attivabile se i contribuenti sono debitori di un tributo erariale o di un tributo locale. In questa prima fase le proposte di transazione riguarderanno circa 166mila soggetti persone fiche con importi medi di poco superiori ai 600 euro per ciascuna transazione.

    La procedura avviene su base volontaria e l’eventuale accettazione deve essere comunicata ad Equitalia entro 60 giorni dal ricevimento della proposta L’invio della proposta comporta che l’agente della riscossione sospende tutte le azioni di recupero in corso e l’accettazione impedirà l’avvio di procedure esecutive a carico dei contribuenti.

    L’avvio della procedura si avrà con l’incrocio dei dati da parte di Equitalia e agenzia delle Entrate per arrivare a individuare i contribuenti che risultano, da un lato, creditori di rimborsi d’imposta e, dall’altro, siano debitori del Fisco per somme iscritte a ruolo.

  4. sergio trovato ha detto:

    Compensazione, silenzio-rifiuto dopo 60 giorni

    L’attuazione dell’articolo 28-ter del Dpr 602/1973 trova conferma nel via libera alla compensazione tra debiti iscritti a ruolo e crediti d’imposta arrivato con la direttiva 6/2009 di Equitalia.

    Nei confronti dei soggetti che hanno debiti non solo con l’agenzia delle Entrate, ma anche con altri enti creditori, la norma prevede che non possono essere effettuati rimborsi.

    L’agenzia delle Entrate, prima di restituire le somme richieste dal contribuente, deve verificare se il beneficiario risulti iscritto a ruolo. In tal caso le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell’agente stesso sulle apposite contabilità aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato.

    Ricevuta la segnalazione, l’agente notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito. L’accettazione dell’interessato, autorizza l’agente a movimentare le somme e a riversarle all’ente creditore nei limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

    Il riversamento all’ente creditore delle somme deve avvenire entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Il termine di riversamento, per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche, decorre dal giorno individuato con decreto ministeriale.

    Se la proposta viene rifiutata o è tardiva l’agente deve comunicare in via telematica alle Entrate che l’interessato non ha accettato la compensazione. La mancata risposta entro 60 giorni dall’invio della proposta equivale a un rifiuto.

    Decorsi 80 giorni possono nuovamente essere attivate le azioni esecutive per la riscossione coattiva delle somme dovute al Fisco.

  5. antonella ha detto:

    Sono 400 mila le raccomandate che in questi giorni raggiungeranno i contribuenti italiani e contengono un preavviso di fermo amministrativo per 950mila autovetture. Lo comunica Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani che con Lo Sportello del Contribuente monitora costantemente Equitalia, la società per azioni a totale capitale pubblico che si occupa della riscossione del credito su tutto il territorio nazionale.

    Le prime duecentomila sono già partite la settimana scorsa e sono arrivate a destinazione, le prossime duecentomila sono in partenza in questi giorni. E per tutti quelli che hanno già un piede in vacanza sarà un inizio d’estate all’insegna dell’avventura.
    «Il preavviso di fermo amministrativo dell’auto – afferma Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani – di norma è la conseguenza di cartelle esattoriali non pagate.

    In sostanza se un cittadino non paga una multa o una tassa riceve una cartella esattoriale ed ha 60 giorni di tempo per pagare. Scaduto questo termine, Equitalia può mandare il preavviso di fermo amministrativo. In genere, lo invia a ridosso delle vacanze per invogliare gli evasori a pagare. Ma il più delle volte le cartelle sono pazze».

    Secondo le stime dello Sportello del Contribuente, la maggior parte dei fermi amministrativi dei concessionari è scattata per multe automobilistiche o debiti tributari ultradecennali, quindi prescritti, mentre il 33,8% dei casi analizzati sono errati in quanto il contribuente è risultato in regola con i pagamenti.

    Il preavviso di fermo viene inviato anche per valori minimi, 50 – 100 euro, fino ad un massimo di 10mila euro di debito.

    «Le fasce sono tre – affermano i funzionari dello Sportello del Contribuente – La prima va dai 50 ai 2mila euro. In questo caso scatta il fermo su un solo veicolo. Dai 2mila ai 10mila euro di debito se si tratta di una ditta scatta il fermo fino a 10 veicoli, oltre i 10mila euro scatta il fermo per tutto il parco macchine. Se invece si tratta di un privato, oltre gli 8mila euro di debiti scatta l’ipoteca sulla casa».

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