Compensazione della cartella esattoriale con i crediti di imposta – procedura e modelli

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Compensazione della cartella esattoriale con i crediti di imposta

compensazione

Con la direttiva di Equitalia del 15 giugno 2009 il contribuente può scegliere di pagare i debiti indicati nella cartella di pagamento utilizzando i crediti d’imposta di cui è beneficiario. Prende avvio, dunque, la procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento ed i crediti di imposta.

Equitalia, infatti, per permettere ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d'imposta di cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari, ha definito le procedure ed i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione. In particolare, ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate l'informazione dell'esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l'agente della riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione.

Questa proposta riporta:

  1. il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento;
  2. la tipologia d'imposta oggetto di rimborso;
  3. i recapiti degli sportelli dell'agente a cui inviare il modulo di adesione compilato;
  4. la specifica dei documenti da allegare.

Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si compensano e l'agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l'agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel frattempo sospese.

Restano escluse dalla procedura di compensazione le partite:

  1. oggetto di sgravio, rateazione o sospensione,
  2. oggetto di versamenti ex articolo 12, legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3-quater, decreto legislativo 472/1997,
  3. relative a soggetti deceduti.

Di seguito la direttiva Equitalia n° 6/2009 del 15 giugno 2009

Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta - Modello di comunicazione del rimborso e proposta di compensazione

L'articolo 2 comma 13 del decreto legge del 3 ottobre 2006, numero 262 ha introdotto, nel DPR 602173, l'articolo 28-ter al fine di permettere ai contribuenti il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d'imposta di cui risultino beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate,con Prot. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di approvazione delle tecniche di trasmissione dei flussi informativi e delle relative modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali nonchè delle modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese.

L'articolo 28-ter prevede che, in sede di erogazione di rimborsi d'imposta, L'Agenzia delie Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo; all'uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi .

Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvde a restituirlo alI1Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato fa distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo.

Relativamente ai soggetti che risultino iscritti a ruolo, tale elenco deve altresì indicare:

a) Il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non riscosse alla data del riscontro;
b) La distinzione tra partite notificate e ancora da riscuotere e partite non notificate;
c) L'ammontare delle spese e interessi di mora su tali somme calcolati al 90° giorno successivo alla data del riscontro;
d) La data di notifica delle cartelle di pagamento;
e) Gli Agenti della Riscossione che hanno in carico il ruolo e i dati necessari per accreditare le somme sulle contabilità speciali.

Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 legge numero 28912002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex articolo 25 comma 3-quater del DL numero 47211997, nonch6 quelle relative a soggetti deceduti.

L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90" giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell'importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.

Contestualmente all'invio del riscontro, l'Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Ciò premesso abbiamo ritenuto opportuno, in applicazione di quanto sancito dall'articolo 28-ter del DPR 602173 e di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento numero 11321/2008, predisporre un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agii aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati.

Tale comunicazione, il cui modello alleghiamo alla presente, dovr& essere notificata ai sensi deH1 articolo 26 del DPR 602/73 ai beneficiari dei rimborsi d'imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere.

In particolare la notifica, che awerrà con raccomandata NR, sarà effettuata mediante un nuovo prodotto di Poste Italiane Spa denominato "Rimborsi ex articolo 28 ter". Questa nuova tipologia di documento postale agevolerà gli Agenti della Riscossione nella ricezione del cartaceo, che avverrà in cassette postali dedicate.

25 Agosto 2013 · Paolo Rastelli




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