Fido in conto corrente – Dalla Commissione di Massimo Scoperto (CMS) alla Commissione di Affidamento (CA)

Fido in conto corrente e Commissione di Massimo Scoperto - Evoluzione della normativa e della giurisprudenza

La commissione di massimo scoperto (CMS) venne introdotta nei contratti bancari a partire dal gennaio 1952 come il corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo (determinato o indeterminato), indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, finalizzata a compensare i costi industriali e finanziari derivanti da tale disponibilità.

Nella pratica si tradusse in una commissione rilevata trimestralmente sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo superiore ad una soglia prefissata, per cui la commissione veniva calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in certo arco temporale, con la funzione di remunerare la banca non tanto per disponibilità concessa al cliente (accordato), quanto piuttosto per quella dallo stesso effettivamente utilizzata.

Nel tempo, poi, la prassi bancaria si è allontanata dallo schema originario, applicando la commissione di massimo scoperto anche ai cosiddetti fidi di fatto (scoperti e sconfinamenti di conti correnti, anche senza formale apertura di credito) giustificata come remunerazione del maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente nel periodo o a compensazione del costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.

Con l'evoluzione del contenzioso tra correntisti e banche, a seguito divieto dell'anatocismo bancario, la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi in controversie che avevano per oggetto la domanda di restituzione degli importi versati a titolo di Commissione di Massimo Scoperto che, rilevati trimestralmente, andavano a produrre, anch'essi, interessi passivi in conto corrente.

Con l'entrata in vigore della legge 154/1992, che introdusse norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sancì che i contratti, redatti in forma scritta, dovessero indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati e che le clausole contrattuali di rinvio agli usi fossero nulle, è stata sostenuta la nullità della Commissione di Massimo Scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati sia il tasso sia le modalità di calcolo sia la periodicità.

Chiamati a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della Commissione di Massimo Scoperto, i giudici della Corte di cassazione sostennero che se tale commissione aveva una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, allora essa doveva essere conteggiata solo alla chiusura definitiva del conto corrente.

La stessa Banca d'Italia, nella circolare dell'ottobre '96, in riferimento alle istruzioni per la rilevazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) ai sensi della legge sull'usura, affermò che la commissione di massimo scoperto non dovesse entrare nel calcolo del TEGM, definendola come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto e asserì che tale compenso dovesse essere applicato allorché il saldo del cliente fosse risultato a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

L'entrata in vigore del decreto legge 185/2008 stabilì, invece, che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedevano una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dovevano essere ritenuti comunque rilevanti ai fini della determinazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) ai sensi della legge sull'usura.

Fido in conto corrente - La Commissione di Massimo Scoperto (CMS) adesso si chiama Commissione di Affidamento (CA)

Successivamente, la legge 102/2009 introdusse un limite percentuale alla Commissione di Massimo Scoperto, imponendo che l'ammontare del corrispettivo non potesse comunque superare il mezzo punto percentuale, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Tirando le somme, con l'intervento del legislatore del 2009 veniva dunque affermata sostanzialmente la legittimità della commissione di massimo scoperto nonché la nullità delle (sole) clausole contrattuali che prevedessero una Commissione di Massimo Scoperto in misura superiore al mezzo punto percentuale, per ciascun trimestre, dell'importo dell'affidamento.

In conclusione, secondo la disciplina oggi vigente, di cui all'articolo 117 bis del Testo Unico Bancario (TUB), i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali oneri per il cliente, da un lato, una commissione, indicata come Commissione di Affidamento (CA), purché inferiore allo 0,5 per cento per trimestre, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione e alla durata dell'affidamento, dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Quindi, non sono più consentite commissioni che, indipendentemente dalla denominazione loro attribuita, siano calcolate in maniera non proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. E, analogamente, nemmeno sono prevedibili oneri ulteriori rispetto alla nuova commissione di affidamento, né per la messa a disposizione di fondi, né per il loro utilizzo, tra cui la commissione per l'istruttoria, nonché ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento.

La Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) in caso di sconfinamenti rispetto al fido concesso in conto corrente

Per quanto riguarda invece gli sconfinamenti, è stabilito che gli unici oneri prevedibili a carico del cliente sono una commissione di istruttoria veloce (CIV) e il tasso d'interesse debitore.

La CIV è applicabile sia a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento, sia a fronte di addebiti che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente (se determinano la necessità di una nuova istruttoria), sempre che vi sia uno sconfinamento sul saldo disponibile di fine giornata.

È altresì stabilito che la commissione di istruttoria veloce sia determinata nel contratto in misura fissa, espressa in valore assoluto (non in percentuale), commisurata ai costi: costi che possono considerarsi il limite intrinseco, se non la misura, dell'importo richiedibile a tale titolo.

Devono essere resi noti alla clientela i casi di applicazione della commissione, quali stabiliti dall'intermediario nell'ambito delle procedure appositamente formalizzate. La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1 luglio 2012.

14 Ottobre 2017 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!