Commissione di massimo scoperto (CMS) – cosa è – come si calcola – perchè deve essere cancellata

Commissione di massimo scoperto (CMS) - cosa è - come si calcola - perchè deve essere cancellata

Cosa è la commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto (CMS) è quella percentuale che la banca applica sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre. La commissione di massimo scoperto (CMS) viene applicata per tutto il trimestre, anche se nel trimestre il cliente affidato è andato in “rosso” per un solo giorno.

Prima di esaminare i problemi conseguenti all'applicazione della commissione di massimo scopeto da parte delle banche ai conti in rosso dei clienti, dobbiamo analizzare necessariamente lo scoperto di conto corrente e parlare della differenza che intercorre fra un finanziamento ed una apertura di credito in conto corrente.

Lo scoperto di conto corrente è una particolare forma di finanziamento che viene concesso dall'istituto di credito alle persone sia fisiche che giuridiche (privati, aziende). Lo scoperto do conto corrente è quindi uno strumento che “usiamo” quotidianamente per sopperire a “momentanee” crisi di liquidità.

Lo scoperto di conto corrente è, in sintesi, una linea di credito che la banca accorda ad un cliente e che può essere utilizzata sempre, mai, occasionalmente e comunque ogni qualvolta il cliente ne abbia bisogno. La banca quindi fisserà un tetto massimo, oltre il quale non si deve andare (per evitare il pagamento di ulteriori penali) e l'affidato (il cliente) potrà utilizzare tutta la liquidità necessaria fino al limite imposto.

La differenza tra un finanziamento e un'apertura di credito in conto corrente (con un massimo fissato per lo scoperto) sta nel fatto che nel 1° caso la somma verrà erogata totalmente in un unica volta per poi essere rimborsata a scadenze determinate, mentre nella 2° la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Quindi gli interessi si pagheranno solo sull'effettivo utilizzo.

Le aperture di credito in conto corrente, anche chiamate per cassa, possono essere utilizzate in modi diversi:

Commissione di massimo scoperto (CMS) - cosa è - come si calcola - perchè deve essere cancellata

I primi due grafici rappresentano l'andamento, ipotetico, di un saldo su un conto affidato che può essere giudicato corretto. I successivi sono invece gli esempi di quello che troppo spesso accade. Nel primo caso, sebbene il saldo torni a valori di pareggio, i valori rimangono negativi e quindi il cliente avrà nel tempo una esposizione media costante.

Quindi il finanziamento a breve termine si è così trasformato in uno di lungo periodo ma con una sostanziale differenza in termini di costi che saranno enormemente superiori.

L'ultimo caso è quello più critico dove il cliente si trova in una condizione di stallo poiché il saldo ha assunto un andamento costante e sempre negativo anche oltre il limite di fido concesso. Come può il cliente rientrare di tutto lo scoperto di conto corrente se non riesce neppure a ridurre l'esposizione entro il limite massimo di scoperto concesso?

Ecco perché questa forma di finanziamento risulta essere la più rischiosa, se utilizzata in modo scorretto, e perché oggi molti clienti si trovano in difficoltà. Con l'entrata a regime di Basilea 2 le cose tenderanno a normalizzarsi e quindi il sistema non tollererà più utilizzi “scriteriati” come sconfinamenti non autorizzati costanti.

I costi che gravano sullo scoperto di conto corrente sono essenzialmente gli interessi a debito, la commissione di massimo scoperto e le penali per il superamento del tetto massimo.

In questa sede ci occuperemo del controverso costo relativo alla Commissione di Massimo Scoperto indicata spesso con l'acronimo CMS.

La banca provvederà ad addebitare gli interessi il mese successivo sullo stesso conto e quindi questi interessi matureranno a loro volta altri interessi il trimestre successivo e così via; il famoso anatocismo che altro non è che la semplice capitalizzazione composta, motivo di controversie tra alcune associazioni di consumatori e banche. Oggi la discussione può dirsi conclusa poiché non esiste più alcuna disparità di trattamento tra le parti e quindi gli interessi a credito e a debito sono calcolati con lo stesso metro temporale (in passato era annuale per il cliente e trimestrale o comunque inferiore per la banca).

La commissione di massimo scoperto (CMS) è quella percentuale che la banca applica sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre. La commissione di massimo scoperto (CMS) viene applicata per tutto il trimestre, anche se nel trimestre il cliente affidato è andato in “rosso” per un solo giorno.

Commissione di massimo scoperto (CMS) - cosa è - come si calcola - perchè deve essere cancellata

Ad esempio, per tutto il trimestre T3 sarà applicata una commissione di massimo scoperto all'importo indicato dalla linea tratteggiata rossa.

Anche se l'esposizione debitoria relativa a quell'importo è avvenuta solo in due occasioni e per un numero esiguo di giorni.

Se la cifra tratteggiata in rosso corrisponde ad un valore negativo di 10 mila euro, e ipotizzata una commissione di massimo scoperto pari al 2%, otteniamo una CMS pari a 200 euro relativa al solo terzo trimestre.

Anche se siamo finiti a -10 mila euro per un solo giorno!

Una commissione di massimo scoperto pari a 2%,in un trimestre, genera un interesse passivo aggiuntivo annuo (oltre a quello debitore) pari all'8%. (4 trimestri e dunque 4 volte la CMS).

Tenendo conto anche del normale interesse debitore applicato (che è di solito appena sotto la soglia usuraria) con al tasso di interesse passivo, che deriva dall'applicazione del CMS, si supera abbondantemente il limite di legge previsto per ii tassi usurari.

Ecco perchè a Savona, cinque banche sono state indagate per usura. Finalmente!

Da un articolo di di Davide Carboni.

Liberamente adattato in funzione degli scopi divulgativi di questo weblog. Ci scusiamo con l'autore per aver dovuto sintetizzare il suo ottimo lavoro.

Riepilogo sulla commissione di massimo scoperto

Lo scoperto e il fido di conto corrente

In un conto corrente, se i debiti superano i crediti, la banca anticipa al cliente del denaro. Si ha così lo scoperto (sconfinamento o "rosso") di conto, da rimborsare rapidamente. Altra cosa è il fido, un finanziamento che la banca concede al cliente solo in base a un contratto che ne regola ammontare e condizioni (come il tasso di interesse).

I costi dello scoperto di conto corrente

Sull'importo dello scoperto la banca applica un tasso di interesse a debito del cliente finché non sono versate le somme necessarie a riportare il conto a credito. Oltre agli interessi la banca addebita una percentuale che la compensa per aver messo a disposizione del cliente del denaro utilizzabile in qualsiasi momento: è la commissione di massimo scoperto.

Il calcolo della commissione di massimo scoperto

La commissione è in percentuale sul debito massimo di un periodo (di solito il trimestre). Documento di sintesi e contratto del conto corrente devono indicare la percentuale.

Come ridurre gli oneri della commissione di massimo scoperto

Il saldo del conto va controllato di frequente, soprattutto in prossimità di scadenze di pagamenti (affitti, rate di mutuo) che possono causare lo scoperto. Versamenti tempestivi possono evitare oneri elevati.

Commissioni di massimo scoperto - Il testo dell'articolo 2-bis del decreto anti crisi 2009

Il testo dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito con modifiche nelle legge 28 gennaio 2009, numero 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale.

1.  Sono nulle le clausole contrattuali  aventi a oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del  cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque  denominate, che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato  e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore deila banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del Codice civile, dell'articolo 644 del Codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1936, numero 108. Il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, numero 108,  per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del Codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I  contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, e successive modificazioni.

Commissioni di massimo scoperto - sentenza della Corte di Cassazione numero 798/12 del 15 gennaio 2013

Il correntista, che reclama la restituzione degli importi versati a titolo di commissioni di massimo scoperto e di interessi non dovuti, in conseguenza della illegittima applicazione di clausole contrattuali, nulle ex lege, deve dimostrare di aver effettivamente pagato tali somme.

Questa in sintesi, la pronuncia dei giudici, i quali hanno motivato la decisione aggiungendo che, per ottenere il rimborso di quanto versato alla banca, non basta dimostrare l’esistenza di clausole contrattuali illegittime che prevedono l'applicazione di tassi ultra legali e commissioni di massimo scoperto. Non è neanche sufficiente dimostrare la semplice annotazione in conto corrente di una voce passiva. Tali elementi, infatti, consentono al correntista di ottenere esclusivamente la declaratoria di nullità del titolo esecutivo basato sull'addebito in conto corrente, ma non di reclamare il rimborso di un pagamento che, materialmente, non è stato mai effettuato.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso di un correntista che chiedeva la restituzione degli importi riconducibili all'applicazione illegittima di interessi non dovuti e commissioni di massimo scoperto, nulle in quanto vessatorie per legge, delinea lo scenario che avrebbe reso, invece, accoglibile l'istanza di rimborso. In sostanza, il ricorrente deve, innanzitutto, chiudere il conto corrente lasciando in rosso gli importi imputabili all'applicazione delle clausole contrattuali vessatorie e successivamente pagare quanto preteso dalla banca.

Conoscendo le tariffe praticate dagli avvocati e le spese necessarie per un ricorso in Cassazione, noi ci permettiamo di suggerire ai correntisti di seguire solo in parte i consigli generosamente dispensati dagli ermellini. In altre parole, chiudete pure il conto corrente e lasciate in rosso la somma ritenuta ragionevolmente imputabile agli interessi usurari e alle commissioni di massimo scoperto. E, soprattutto, non pagate, anche quando la banca cercherà di recuperare il presunto credito. Infatti, sapendo bene che si tratta di pretese illegittime, il sedicente creditore non ricorrerà mai per decreto ingiuntivo solo per ottenere un titolo esecutivo che risulterebbe nullo alla prima verifica di legittimità.

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24 Giugno 2008 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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11 risposte a “Commissione di massimo scoperto (CMS) – cosa è – come si calcola – perchè deve essere cancellata”

  1. Ludovica ha detto:

    Vorrei sapere quanto è il tasso di interesse attuale su scoperto di conto corrente. Ho un conto presso il Credem e per uno sconfinamento di circa 150 euro hanno applicato il 12,30%. Non avendo ricevuto l’estratto conto del 31/03/23 non mi sono reso conto ed ho avuto uno scoperto per circa 2 mesi.

    • Il tasso applicabile nel caso di concessione di fido e del 7%: tuttavia, se lo scoperto di conto corrente non è autorizzato (assenza di un fido contrattualizzato) la penale applicata può portare ad un tasso apparente doppio.

  2. Tina Mastrobuono ha detto:

    Io per tutelare la mia società dall’abuso bancario della commissione massimo scoperto, mi sono rivolto alla Comitas che è l’ente di coordinamento della codacons per l’assistenza alle piccole e medie imprese.

  3. Repubblica.it ha detto:

    L’Antitrust ha aperto un procedimento contro Bnl, Monte dei paschi di Siena, Intesa e Unicredit per verificare le modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto nei confronti della clientela. “I procedimenti – si legge in una nota – sono finalizzati ad accertare se “i consumatori siano stati informati, in maniera chiara ed esaustiva, sulle modalità di calcolo e sulla natura della commissione di massimo scoperto”. Le istruttorie, informa ancora il comunicato, sono state aperte lo scorso 4 luglio in base alle competenze sulle pratiche commerciali scorrette affidate all’Antitrust dal Codice del consumo.

    Il procedimento dell’Autorità sulla concorrenza arriva dopo diversi richiami e dopo che lo stesso governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, proprio nei giorni scorsi, parlando all’assemblea annuale dell’Abi, aveva lanciato un nuovo appello agli istituti di credito, invitandoli a eliminare quanto prima la commissione.

    “Occorre procedere alla sostituzione della commissione di massimo scoperto con forme trasparenti di remunerazione commisurate al fido”, aveva detto Draghi. Poi, quasi a voler anticipare l’intervento dell’Antitrust, il governatore aveva aggiunto: “È molto bello fare da soli piuttosto che aspettare forme di coercizione”. Annunciando che due colossi come Banca-Intesa e Unicredit hanno iniziato a muoversi per cancellare il balzello, Draghi aveva sollecitato le altre ad affrettarsi “a sostituire una commissione opaca con un sistema trasparente”.

    Quella per l’abolizione della commissione sul massimo scoperto è una vecchia battaglia delle associazioni dei consumatori, ma sulla questione si è espressa con una sentenza anche la Corte di Cassazione dopo che diversi istituti di credito sono finiti sotto inchiesta per il reato di usura. Un altro tentativo di eliminare la commissione era passato poi attraverso i provvedimenti di liberalizzazione promossi nella passata legislatura dall’ex ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani.

    Secondo la definizione data dalla Cassazione, la commissione di massimo scoperto è la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”. Il problema è innanzitutto di chiarezza, in quanto le clausole bancarie standard non forniscono informazioni in merito e non esplicano il meccanismo operativo di calcolo della commissione, nascondendo integralmente la causa giustificatrice della commissione di massimo scoperto. Inoltre il costo della commissione viene in molti casi operato sulla base di tassi d’interesse usurai, come hanno accertato alcune recenti sentenze.

  4. Redazione Milano Finanza ha detto:

    L’abolizione della commissione di massimo scoperto era stata invocata dal Governatore di Bankitalia, Mario Draghi, nelle ultime considerazioni finali e poi anche all’assemblea dell’Abi lo scorso 9 luglio.

    A giugno era stato invece lo stesso presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà, a richiamate l’attenzione su una «prassi iniqua» e «da abolire» in quanto «penalizzante per le famiglie e le imprese». Proprio di fronte alla platea dei banchieri riuniti in assemblea ad inizio luglio Draghi, dopo aver nuovamente sollecitato le banche ad «agire prontamente» contro il massimo scoperto, aveva annunciato di aver raccolto la disponibilità dei due maggiori istituti bancari italiani a rivedere il massimo scoperto.

    Lo scorso mercoledì Roberto Nicastro, deputy ceo di UniCredit, ha annunciato il lancio dei primi prodotti per famiglie e aziende senza la commissione: prodotti poi disponibili per tutti i clienti a partire dal prossimo novembre. Intesa Sanpaolo, ha annunciato nei giorni scorsi il direttore generale Pietro Modiano, conta di eliminare da tutti i contratti con la clientela la commissione di massimo scoperto entro la fine del 2009.

  5. Antitrust ha detto:

    L’Antitrust ha avviato il 4 luglio scorso quattro distinti procedimenti nei confronti di Bnl, Intesa Sanpaolo, Mps e Unicredit Banca di Roma per verificare le modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto nei confronti della clientela.

    “I procedimenti sono finalizzati ad accertare se i consumatori siano stati informati in maniera chiara ed esaustiva sulle modalità di calcolo e sulla natura della commissione di massimo scoperto. Le istruttorie sono state avviate in base alle competenze sulle pratiche commerciali scorrette affidate all’Antitrust dal Codice del consumo”.

  6. Giuliano Barbolini ha detto:

    “Il Pd si aspetta che il governo e la maggioranza traducano tempestivamente in norma il contenuto dell’Odg oggi approvato nelle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato e che prevede l’abolizione della commissione di massimo scoperto alle banche. Una clausola che penalizza molti cittadini e molte imprese”. Lo dichiara il senatore del Partito Democratico Giuliano Barbolini, capogruppo in Commissione Finanze e primo firmatario dell’Odg.

    “Avendo respinto un emendamento al Dl 93 del 2008, in corso di conversione al Senato, che prevedeva di annullare, così come previsto nel complesso delle misure elaborate a suo tempo dall’allora Ministro Bersani, la clausola del massimo scoperto in banca, i relatori in commissione, d’intesa con la maggioranza e il governo, hanno poi fatto proprio il contenuto proposto dai senatori Pd come Ordine del giorno approvato con l’unanimità dei presenti.

    In esso si prevede l’annullamento non solo delle clausole contrattuali che prevedono il massimo scoperto ma anche di tutte quelle che dispongono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma e dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente”.

    “L’approvazione di questo Odg – conclude Barbolini – vede riconosciuta una rivendicazione giusta e da troppo tempo disattesa sui costi impropri a carico dei clienti, cittadini o imprese che siano”.

  7. Mario Draghi ha detto:

    Procedere alla sostituuzione della commissione sul massimo scoperto e attuare in tempi rapidi la portabilita’ dei mutui. Il Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, parlando nel corso dell’Assemblea annuale dell’Abi torna a puntare l’attenzione sulle due questioni bancarie piu’ spinose. ”Occorre procedere alla sostituzione della commissione di massimo scoperto con forme trasparenti di remunerazione commisurate al fido”. Non solo. sul fronte dei mutui, ”le innovazioni normative degli ultimi anni -ha spiegato Draghi- e le recenti iniziative del Governo e dell’Associazione bancaria pongono le basi per un’effettiva portabilita’ interna ed esterna dei contratti. Le banche devono attuare prontamente tali iniziative, prestare la necessaria assistenza alla clientela, cogliere le opportunita’ concorrenziali”. ”Ritengo -ha concluso il Governatore- che le banche siano ormai pienamente consapevoli della necessita’ di agire con prontezza ed efficacia su questi due fronti, anche per la salvaguardia della reputazione del sistema”.

  8. Corrado Faissola ha detto:

    E’ necessario un ripensamento della commissione di massimo scoperto”. E’quanto ha affermato il presidente dell’Abi, Corrado Faissola, alla vigilia dell’assemblea dell’associazione bancaria. Rivolgendo questo invito alle banche, ha sottolineato Faissola, l’Abi assume “una posizione di estrema importanza, direi storica”. Nei giorni scorsi sia il governatore della Banca d’Italia, sia il presidente dell’Antitrust avevano chiesto l’abolizione dell’istituto. Il numero uno dell’associazione bancaria ha quindi spiegato che Palazzo Altieri e’ pronto a “collaborare con Banca d’Italia” per realizzare un “passaggio fluido e facile” che traghetti le banche dall’eliminazione della commissione di massimo scoperto verso “altre forme di corrispettivo”. Quella dell’Abi, ha comunque chiarito Faissola, e’ solo una ‘moral suasion’ visto che “spetta esclusivamente alle singole banche definire i rapporti con la clientela”. La commissione, ha aggiunto il presidente dell’organizzazione di Palazzo Altieri, “ha piu’ di mezzo secolo di vita” e i tempi sono maturi per “trovare un’altra formula, piu’ simile a quelle presenti in altri Paesi”. Per esempio, ha spiegato, si potrebbero stabilire delle “commissioni sull’accordato”, un meccanismo che garantirebbe “sinallagmicita’”. L’entita’ delle commissioni potrebbe essere stabilita “in base al rating del cliente” e le banche “potrebbero farsi concorrenza” su questo fronte. Infine, Faissola ha affermato che oggi la commissione di massimo scoperto garantisce “un introito molto consistente” alle banche, anche se l’Abi non puo’ sapere esattamente quanto perche’ questi dati non vengono comunicati a Palazzo Altieri

  9. Gianluigi De Marchi ha detto:

    La commissione di massimo scoperto è il prelievo che le banche applicano sul “massimo scoperto”, il picco di rosso sul conto corrente toccato nel trimestre e che può far salire il costo del fido oltre la soglia di usura. Secondo il Governatore Draghi dev’essere abolita. Ma le aziende di credito continuano ad applicarla. La soluzione? Trattare condizioni più eque. E se non basta ricorrere all’avvocato

    Prendereste dei soldi a prestito a un tasso del 243%? O anche del 38%? No di certo. Eppure sono questi i tassi che le banche fanno pagare attraverso la famigerata commissione di “massimo scoperto”. Si tratta di una commissione che viene applicata sulla punta massima di scoperto registrata in un trimestre: se il rosso sul conto corrente è di 50 mila euro per 80 giorni, e di 100 mila euro per dieci giorni, paga su questa “punta”.

    È “un istituto di scarsa trasparenza e va abolito”, ha detto il governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, nelle sue Considerazioni finali, lo scorso 31 maggio. La seconda “lenzuolata” dell’ex ministro Bersani sembrava andare in questa direzione: il decreto disponeva infatti: “Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca … indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma”. Una modifica prontamente annullata da un emendamento in base al quale le clausole di massimo scoperto sono nulle, “salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio”.

    E la norma è stata tranquillamente evasa dalle banche che hanno continuato ad applicarla.

    Ora però della faccenda si stanno occupando i tribunali. La procura di Savona ha recentemente impugnato la prassi del massimo scoperto sostenendo che viola la legge 108/96 (quella che condanna l’usura) se la commissione, aggiunta al normale interesse, comporta un onere superiore a quello previsto per il reato di usura. E per i dirigenti delle banche la prospettiva è seria, poiché l’usura è un reato penale, e perché potrebbero essere imputati di violazione anche del codice penale che (articolo 644, terzo comma) dispone che sia considerato usurario anche l’interesse inferiore al limite indicato per l’usura se altri oneri risultano sproporzionati rispetto alla prestazione del denaro.

    Secondo la definizione che si trova nel sito della Banca d’Italia, per di più, la commissione di massimo scoperto è “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente”: dovrebbe quindi applicarsi solo sull’eccedenza di utilizzi rispetto ai fidi concessi, non tout court sulla punta trimestrale massima di scoperto.

    Il Tribunale di Palmi ha sostenuto che “la metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione … (si realizzava) applicando in maniera abnorme la commissione di massimo scoperto, la quale non è altro che un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice “strumento” per ottenere un aumento del tasso effettivo applicato”.

    Le banche si difendono invocando il testo della circolare della Banca d’Italia del 30/09/1996 secondo la quale la commissione non rientra nel calcolo del Tasso effettivo globale. Ma una circolare della Banca d’Italia non può vanificare una norma penale: e le responsabilità del sistema bancario sono evidenti.

    Per i correntisti, c’è una sola cosa da fare: difendersi, protestando con lo sportello e negoziando condizioni più accettabili (non solo il tasso d’interesse, ma le valute, la commissione di massimo scoperto, il costo per operazione e così via). E se non basta, bisogna avere il coraggio di rivolgersi a un legale, per recuperare il “maltolto”. E impostare il rapporto con la banca su basi di “pari dignità”, come il buon senso (e la legge) vogliono.

  10. Antitrust ha detto:

    Con riferimento più diretto alla tutela dei consumatori, l’Antitrust chiede l’abolizione della commissione di massimo scoperto, definendola “una prassi iniqua e penalizzante per i risparmiatori e per le imprese”. Sulla mancata osservanza delle norme sulla portabilità dei mutui, Catricalà ricorda che ormai le procedure istruttorie aperte sono arrivate a 23: “Molte banche si sono ostinatamente attardate in una prassi che noi riteniamo elusiva della legge che impone la portabilità dei mutui senza oneri per i risparmiatori”.

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