Come il coniuge beneficiario può riscuotere coattivamente l’assegno di mantenimento dal coniuge obbligato inadempiente ex articolo 156 del codice civile, senza effettuare il pignoramento presso il datore di lavoro o l’INPS

L'articolo 156 del codice civile stabilisce che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

In particolare, poi, l'articolo 8 della legge 898/1970 dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

In conseguenza ad alcune sentenze della Corte Costituzionale (144/1983, 5/1987), gli effetti dell'articolo 156 del codice civile si applicano anche a favore dei figli di coniugi consensualmente separati nonché dei coniugi stessi consensualmente separati.

Da considerare, infine, che non esiste, ad oggi, una norma che equipari anche l'ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, ad un pignoramento e limiti, quindi, l'entità della somma assegnata al beneficiario del mantenimento. In altre parole può capitare che la busta paga (o la pensione) del coniuge obbligato al pagamento possa essere oberata da prelievi alla fonte, in conseguenza di pignoramenti, cessione del quinto e ordine di pagamento diretto, ex articolo 156 del codice civile, in misura superiore alla metà.

Significativo, in questo contesto, è quanto chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione 9671/2013, secondo la quale l'articolo 156 del codice civile prevede varie garanzie in caso d'inadempimento all'obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli: l'ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte venga direttamente versata all'avente diritto, ovvero il sequestro dei beni del coniuge obbligato, garanzie che possono essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato.

E ancora, in tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all'art. 156 del codice civile, nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell'assegno, individua il soggetto obbligato non necessariamente nel datore di lavoro, potendo essere, come nella specie, un ente erogatore di pensione, ovvero il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge onerato; tuttavia tale terzo, pur dovendo essere individuato esattamente, non è parte del procedimento, con la conseguenza che, qualora egli si rifiuti di adempiere, resta a carico del coniuge promuovere, nelle forme ordinarie, giudizio di accertamento del debito.

2 Gennaio 2018 · Ornella De Bellis




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