Rateazione cartella esattoriale – come pagare a rate

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Introduzione e requisiti per la rateizzazione

È attribuita alle società del Gruppo Equitalia la competenza a rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dagli altri enti creditori che affidano a Equitalia la riscossione a mezzo ruolo.

Equitalia, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè quando ci si trovi nella impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione, può rateizzare il pagamento del debito fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

La rateizzazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo e l'importo della rata non può essere inferiore a €  100.

Per le somme iscritte a ruolo dall'Inps i contribuenti godono di una sorta di "doppio binario" perché il debito può essere rateizzato sia dagli agenti della riscossione sia dagli uffici dell'Istituto.

Alcuni Enti locali hanno mantenuto in proprio la facoltà di concedere la rateizzazione del debito.

Dove e quando  presentare la richiesta di rateizzazione

La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli o a mezzo posta all'agente della riscossione competente per territorio, che ha emesso la cartella di pagamento.

I moduli per richiedere la rateizzazione sono diversificati in base alla tipologia di soggetto richiedente e in  relazione all'importo dovuto. I moduli si possono scaricare dal sito di Equitalia, ove è possibile trovare anche ulteriori informazioni sulla restante  documentazione da  allegare alla domanda.

Numero delle rate e importi

Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un debito complessivo d'importo fino a € 5.000 è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Il pagamento del debito può essere così rateizzato:

  • fino a € 2.000 18 rate,
  • da € 2.000 a 3.500 24 rate,
  • da € 3.500 a 5.000 36 rate.

Per somme superiori a € 5.000 si applicano modalità differenti a seconda che i debitori siano persone fisiche o ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero società di capitali, società di persone,  associazioni e altre tipologie di soggetti con differente forma giuridica.

Per le persone fisiche e per le ditte individuali in  regimi fiscali semplificati, a completamento della  richiesta dovrà essere presentata la certificazione ISEE.

Per tutte le altre categorie di soggetti la  domanda di rateizzazione dovrà essere accompagnata, se pure in forme differenziate e/o semplificate, dalla documentazione relativa alla situazione economico finanziaria e da un prospetto relativo al valore di due parametri (Indice di Liquidità e Indice Alfa),  finalizzati a valutare la sussistenza del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il piano di rateizzazione del debito iscritto a ruolo

Il piano di rateizzazione del debito iscritto a ruolo comprende l’importo della cartella di pagamento, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ed è frazionato in rate di  uguale importo. Con il pagamento della prima rata devono essere corrisposti i diritti di notifica della cartella e le eventuali spese per le procedure di riscossione coattiva.

E' bene ricordare, infatti,  che a differenza di tutte le altre rate del piano di rateizzazione, che devono essere di pari importo, sulla prima rata sono integralmente ricompresi  i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.  Mentre, in conseguenza della direttiva di gruppo DSR/NC/2009/02 del 14 gennaio 2009, non gravano più sulla prima rata gli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese esecutive e i diritti di notifica che vengono anch’essi  rateizzati. (leggi)

Mancato pagamento della prima rata - conseguenze

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione.

Aggiornamento del 4/9/2009 - Nuove opportunità per i contribuenti che intendono rateizzare le cartelle

Definite le regole per i debitori che già beneficiano di un provvedimento di rateizzazione e chiedono di rateizzare una nuova cartella esattoriale.

La direttiva emanata da Equitalia, stabilisce che ai fini  dell'accesso al beneficio e per il calcolo del numero delle rate deve essere considerato sia il nuovo debito, sia quello complessivo non ancora scaduto e relativo alla rateizzazione già in essere.

Condizione indispensabile per fruire della nuova rateizzazione è, naturalmente, essere in regola con il pagamento della precedente dilazione.

L'indicatore Isee, laddove necessario, andrà ripresentato solo se sono trascorsi dodici mesi dalla precedente certificazione, mentre la documentazione economico patrimoniale necessaria per il calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa dovrà essere riprodotta solo se più vecchia di sei mesi rispetto alla precedente.

La direttiva precisa, anche che la soglia di debito al di sopra della quale, per i citati indici di liquidità ed Alfa, occorre la comunicazione dei professionisti indicati nella direttiva del 6 ottobre 2008, passa dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro.

La guida pieghevole Equitalia alla rateizzazione del debito

rateazione, prima rateazione, rateazioni successive, proroga rateazione

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8 Maggio 2009 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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10 risposte a “Rateazione cartella esattoriale – come pagare a rate”

  1. asylum ha detto:

    salve,ho un debito con Equitalia di 66.000 euro + 9.000 di mora,è possibile contrattare il debito ? devo rateizzare il pagamento,con chi mi consigliate di presentrmi presso equitalia? un legale,un commercialista ?

    • Purtroppo, non c’è alcuna possibilità di trattativa (almeno per la cifra in gioco). Le suggeriamo di recarsi personalmente in agenzia, oppure servirsi del servizio estratto conto online.

      Una volta verificato che non ci siano errori macroscopici (cartelle intestate ad omonimi o scambi di persona) se lei sa fare di conto può evitare di corrispondere salate parcelle ad avvocati e fiscalisti per un’assistenza che si limiterebbe al solo conforto psicologico.

      La rateazione le spetta di diritto e gli addetti le indicheranno la documentazione da produrre.

  2. altiero spinelli ha detto:

    Ho un debito per cartelle esattoriali con Equitalia di ca 50.000 euro. Equitalia ha posto l’ipoteca su un mio immobile per euro 50.000, successivamente il debito verso Equitalia è salito a euro 65.000. E’ possibile pagare i 50.000 coperti da ipoteca e rateizzare i successivi 15.000?

    • consulente fiscale ha detto:

      E’ possibile ottenere la riduzione dell’ipoteca, ovvero la riduzione della somma iscritta o la liberalizzazione di uno o più immobili, quando sia stata estinta almeno la quinta parte del debito originario. La riduzione è ottenibile in proporzione alla somma iscritta.

      Nel momento in cui il debitore estingue il debito collegato all’ipoteca automaticamente viene meno l’efficacia dell’ipoteca: malgrado l’ipoteca non sia cancellata (risulterà ancora collegata all’immobile) non potrà più esser fatta valere in quanto estinta.

      Pertanto, per cancellare l’iscrizione ipotecaria è necessario estinguere la totalità del debito, diversamente potrà chiedersi una riduzione.

  3. marcello altamura ha detto:

    FISCO: AG.ENTRATE, INTERESSI MORA PIU’ LEGGERI SU PAGAMENTI IN RITARDO

    Interessi di mora piu’ leggeri di oltre un punto e mezzo, a partire dal mese prossimo, per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.

    Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, ridetermina infatti dall’8,4% al 6,8358% il tasso da applicare su base annua a partire dal primo ottobre 2009. La rideterminazione degli interessi (prevista dall’art. 30 del dpr 602/73) e’ stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento all’anno 2008, comunicata dalla Banca d’Italia.

    Il provvedimento firmato oggi – si legge in una nota dell’Agenzia delle Entrate – completa il quadro gia’ delineato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.

    In particolare, tra le novita’ piu’ significative del decreto, si segnala la riduzione dal 6 al 4% degli interessi per i contribuenti che pagano a rate o in ritardo le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap.

    La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall’art. 27 del dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell’art. 30 del dpr 602/73.

  4. anna bianchi ha detto:

    Cartelle di pagamento – nuove opportunità per chi sceglie la rateazione

    Equitalia, nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio 2009, ha emanato una direttiva con la quale vengono fornite ai contribuenti nuove opportunità quando richiedono la rateazione delle cartelle di pagamento.

    Nel dettaglio, sono state definite le regole nei confronti di quei contribuenti che sono in debito a livello fiscale e tributario e chiedono di rateizzare il pagamento dopo aver già in corso una rateazione su altre cartelle di pagamento; ebbene, su tale tipologia di contribuenti sarà concesso l’accesso al beneficio di una seconda rateazione del debito tenendo conto anche del debito complessivo residuo, e non ancora scaduto, relativo alla prima rateazione; chiaramente, la condizione necessaria per poter accedere ad un altro beneficio di rateazione di cartelle di pagamento è quello di essere in regola con la rateazione in corso.

    Inoltre, per la seconda rateazione, i contribuenti saranno esentati dalla presentazione della certificazione dell’indice della situazione economica equivalente (ISEE) se questa per la prima rateazione è stata presentata in una data tale che non siano già trascorsi dodici mesi.

  5. pierluigi ha detto:

    si può inviare la domanda per posta per ottenere la rateizzazione per 24 mensilità di 3200 euro, e se,si quale documenti inviare e in quante copie e se occorrono marche da bollo. Inoltre, bisogna utilizzare l’indirizzo dell’agente che l’ha inviata? Grazie Pierluigi

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