Rateazione cartella esattoriale – come pagare a rate

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Introduzione e requisiti per la rateizzazione

È attribuita alle società del Gruppo Equitalia la competenza a rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dagli altri enti creditori che affidano a Equitalia la riscossione a mezzo ruolo.

Equitalia, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè quando ci si trovi nella impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione, può rateizzare il pagamento del debito fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

La rateizzazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo e l'importo della rata non può essere inferiore a €  100.

Per le somme iscritte a ruolo dall'Inps i contribuenti godono di una sorta di "doppio binario" perché il debito può essere rateizzato sia dagli agenti della riscossione sia dagli uffici dell'Istituto.

Alcuni Enti locali hanno mantenuto in proprio la facoltà di concedere la rateizzazione del debito.

Dove e quando  presentare la richiesta di rateizzazione

La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli o a mezzo posta all'agente della riscossione competente per territorio, che ha emesso la cartella di pagamento.

I moduli per richiedere la rateizzazione sono diversificati in base alla tipologia di soggetto richiedente e in  relazione all'importo dovuto. I moduli si possono scaricare dal sito di Equitalia, ove è possibile trovare anche ulteriori informazioni sulla restante  documentazione da  allegare alla domanda.

Numero delle rate e importi

Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un debito complessivo d'importo fino a € 5.000 è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Il pagamento del debito può essere così rateizzato:

Per somme superiori a € 5.000 si applicano modalità differenti a seconda che i debitori siano persone fisiche o ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero società di capitali, società di persone,  associazioni e altre tipologie di soggetti con differente forma giuridica.

Per le persone fisiche e per le ditte individuali in  regimi fiscali semplificati, a completamento della  richiesta dovrà essere presentata la certificazione ISEE.

Per tutte le altre categorie di soggetti la  domanda di rateizzazione dovrà essere accompagnata, se pure in forme differenziate e/o semplificate, dalla documentazione relativa alla situazione economico finanziaria e da un prospetto relativo al valore di due parametri (Indice di Liquidità e Indice Alfa),  finalizzati a valutare la sussistenza del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il piano di rateizzazione del debito iscritto a ruolo

Il piano di rateizzazione del debito iscritto a ruolo comprende l’importo della cartella di pagamento, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ed è frazionato in rate di  uguale importo. Con il pagamento della prima rata devono essere corrisposti i diritti di notifica della cartella e le eventuali spese per le procedure di riscossione coattiva.

E' bene ricordare, infatti,  che a differenza di tutte le altre rate del piano di rateizzazione, che devono essere di pari importo, sulla prima rata sono integralmente ricompresi  i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.  Mentre, in conseguenza della direttiva di gruppo DSR/NC/2009/02 del 14 gennaio 2009, non gravano più sulla prima rata gli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese esecutive e i diritti di notifica che vengono anch’essi  rateizzati. (leggi)

Mancato pagamento della prima rata - conseguenze

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione.

Aggiornamento del 4/9/2009 - Nuove opportunità per i contribuenti che intendono rateizzare le cartelle

Definite le regole per i debitori che già beneficiano di un provvedimento di rateizzazione e chiedono di rateizzare una nuova cartella esattoriale.

La direttiva emanata da Equitalia, stabilisce che ai fini  dell'accesso al beneficio e per il calcolo del numero delle rate deve essere considerato sia il nuovo debito, sia quello complessivo non ancora scaduto e relativo alla rateizzazione già in essere.

Condizione indispensabile per fruire della nuova rateizzazione è, naturalmente, essere in regola con il pagamento della precedente dilazione.

L'indicatore Isee, laddove necessario, andrà ripresentato solo se sono trascorsi dodici mesi dalla precedente certificazione, mentre la documentazione economico patrimoniale necessaria per il calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa dovrà essere riprodotta solo se più vecchia di sei mesi rispetto alla precedente.

La direttiva precisa, anche che la soglia di debito al di sopra della quale, per i citati indici di liquidità ed Alfa, occorre la comunicazione dei professionisti indicati nella direttiva del 6 ottobre 2008, passa dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro.

La guida pieghevole Equitalia alla rateizzazione del debito

rateazione, prima rateazione, rateazioni successive, proroga rateazione

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Per ulteriori approfondimenti su come ottenere e a chi chiedere la rateizzazione della cartella esattoriale, consulta questa sezione del blog.

8 Maggio 2009 · Andrea Ricciardi




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