Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Attenzione - il decreto incentivi,  varato dal governo il 19 marzo 2010, ha eliminato l'obbligo di DIA (dichiarazione inizio attività dei lavori) per i lavori di ristrutturazione casa e lavori  di manutenzione straordinaria.

Attenzione - i benefici previsti (sconto del 20% IRPEF sulle spese sostenute) relativi all'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza, apparecchi televisivi e computer non sono stati prorogati per il 2010.

L'articolo 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, numero 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, numero 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell'agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie " limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, numero 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, numero 244." La detrazione "da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro".

1.  I soggetti che possono beneficiare della detrazione

La nuova detrazione, come si evince dalla formulazione della norma, è ancorata alla fruizione dell'altro beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 Legge 27 dicembre 1997 numero 449 relativamente, però, ai soli "…interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data."

Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, numero 41 e successive modificazioni, recante il Regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione di quest'ultima agevolazione.

In particolare, deve aver inviato, anche in data anteriore all'1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l'apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai "Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione", come data di inizio lavori l'1.07.2008 ovvero una data ad essa posteriore.

Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione in commento, il legislatore richiede tuttavia che il contribuente, dopo l'invio della dovuta comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36 per cento.

2. Gli interventi che costituiscono il presupposto per la detrazione

Nel limitare la fruizione del nuovo beneficio "….agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali..." per i quali si gode della detrazione prevista dal richiamato articolo 1, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge 449 del 1997, l'agevolazione prevista per l'acquisto dei mobili non potrà essere fruita nell'ipotesi di acquisto dell'unità abitativa residenziale dall'impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'immobile.

Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:

  • manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, numero 457;
  • restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, numero 457;
  • ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, numero 457.

La scrivente ha precisato la diversa portata di ciascuna categoria di intervento con circolare 24 febbraio 1998, numero 57.

Per completezza, si osserva che il regime agevolativo previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 della Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato dall'articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge numero 244/2007), come modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge numero 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).

3. I beni agevolabili

La detrazione in argomento è relativa alle spese sostenute per l'acquisto di :

  1. Mobili;
  2. Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
  3. Apparecchi televisivi;
  4. Computer.

Ai fini della fruizione del beneficio, la norma richiede che detti beni siano tutti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e che l'acquisto sia effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.

Per espressa previsione normativa, l'agevolazione in commento non spetta in caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici resta confermata la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 353, della legge numero 296 del 2006, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244.

Quest'ultima detrazione, pari al 20 per cento delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è, però, cumulabile con il beneficio introdotto dall'articolo 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, numero 5.

4. Ammontare della spesa detraibile

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legge 5/2009 precisa che "La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro".

Ne consegue che il predetto importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, e sempreché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, numero 449, il diritto al beneficio di cui all'articolo 2 del Decreto in commento, dovrà essere riconosciuto più volte così che l'importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

5. Adempimenti

Il legislatore, poi, nel legare le due agevolazioni, più volte menzionate, richiede che anche per l'acquisto dei beni finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

6. Monitoraggio dell'agevolazione

L'ultimo comma dell'articolo 2, prevede che il Ministro per lo Sviluppo economico effettui il monitoraggio degli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione in questione sul il settore interessato.

A tal fine, il richiamato Ministero dovrà promuovere un protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, con l'obiettivo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere stesse, nonché il mantenimento delle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

La norma dispone, inoltre, l'emanazione da parte dello stesso Ministero di un decreto che stabilisca le modalità da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

La disposizione di cui al comma 3, finalizzata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere produttive e distributive, non subordina all'adozione dei provvedimenti indicati l'applicazione del beneficio fiscale, il quale è comunque applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009.

7. Come richiedere la detrazione del 36%

Chi può chiedere l'agevolazione

  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
  • inquilino;
  • comodatario;
  • soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) o indivisa (detentori);
  • assegnatari di alloggi;
  • soci di società semplice;
  • familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore, anche senza alcun titolo;
  • promissario acquirente già immesso nel possesso dell'immobile (con compromesso regolarmente registrato presso Ufficio Registro).

Invio del modulo di Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

La prima cosa da fare è inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara. Per ogni unità immobiliare andranno trasmesse altrettante comunicazioni. Il modello va compilato in stampatello e con chiarezza in modo che sia letto dal sistema ottico predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Nel modulo andranno indicati:

a) Dati del dichiarante per agevolazione fiscale

  1. Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.
  2. Barrare la relativa casella se siamo possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell'immobile.
  3. Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.
  4. Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell'apposito spazio il codice fiscale del condominio.

b) Dati dell'immobile per esenzione IRPEF

  1. In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all'immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.
  2. In mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
  3. Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.

c) Documentazione allegata per agevolazioni IRPEF (Barrare le caselle dei documenti allegati alla domanda)

  1. Copia della DIA o permesso per costruire.
  2. Dati Catastali.
  3. Copie delle ricevute del pagamento ICI dal 1997.
  4. Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.
  5. Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Se abbiamo difficoltà a reperire la documentazione suddetta, potremo inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dovremo dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria.

d) E' importante ricordare che:

  • la spedizione ad ufficio incompetente non preclude il godimento della detrazione; provvederanno gli uffici dell'amministrazione ad inoltrare la comunicazione al destinatario competente;
  • è indispensabile individuare con precisione gli immobili oggetto dell'agevolazione all'interno della domanda, perché per ogni immobile si gode di un plafond di 48 mila € e, specialmente dal 2002, eseguire lavori su un immobile separatamente accatastato (anche si di fatto unito o confinante) comporta la possibilità di non ricadere nella limitazione del conteggio del plafond anche sulle opere pagate nei precedenti anni;
  • la spedizione del modello deve essere fatta prima dell'inizio dei lavori.

Comunicazione all'ASL di inizio opera

Sempre prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno) contenente una comunicazione all'ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l'immobile.

Nella comunicazione andranno specificati:

  1. l'ubicazione dei lavori;
  2. i dati del committente;
  3. la natura delle opere;
  4. la data di inizio dei lavori;
  5. l'impresa esecutrice;
  6. l'assunzione, da parte dell'impresa, della responsabilità al rispetto delle regole sulla sicurezza e di contribuzione (deve sempre essere rilasciata dall'impresa ma non sempre inviata, leggi il prossimo box).

Dichiarazione dell'impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali

Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c'è l'obbligo di trasmettere all'ASL la dichiarazione dell'impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.

Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell'impresa.

La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse. Nel caso prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.

Pagamento dei lavori di ristrutturazione

Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:

  1. la causale del versamento;
  2. il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione;
  3. la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.

Va inoltre ricordato che:

  • se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi;
  • nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura, la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico;
  • in caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell'Amministratore, e dell'eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa;
  • in caso di comproprietà dell'immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi. Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi. Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura " Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, numero 41 ".

8. i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%

Possono godere della detrazione i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni;
  • manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell'opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali);
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico, specialmente se rivolte all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, comprendenti anche quelle necessarie alla redazione della documentazione comprovante tale sicurezza;
  • opere che, sfruttando mezzi tecnologici, siano atte a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione da parte di soggetti portatori di handicap;
  • opere destinate alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti di terzi;
  • opere destinate alla prevenzione degli infortuni domestici.

In particolare, ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.

A. Sulle singole unità abitative

Accorpamenti di locali Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche o di altre unità immobiliari - unione di due unità immobiliari con opere esterne

Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio

Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura

Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni

Ampliamento con formazione Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) di volumi tecnici con opere interne ed esterne

Ampliamento locali Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti (Detraibile, purché non sia un nuovo appartamento)

Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno

Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento legge 13/89

Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione

Barriere architettoniche Eliminazione

Box auto Nuova costruzione  (Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)

Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali

Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)

Installazione di macchinari esterni Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti

Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti

Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre

Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne - Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) - Con modifiche distributive interne -  Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti

Contenimento dell'inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere  edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)

Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)

Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti - Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi

Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)

Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti - Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)

Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti

Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla legge 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie - Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione - Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni

Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente

Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente - Nuova installazione con o senza opere esterne

Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori

Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente - Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori

Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti

Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso

Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato

Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all'articolo 1 legge 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)

Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente

Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori

Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti

Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)

Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali

Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi

Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti

Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna

Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi

Porta blindata interna Nuova installazione

Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi - Trasformazione da finestra a porta finestra

Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa

Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse

Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici

Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie  propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Salvavita Sostituzione o riparazione con innovazioni

Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature - Realizzazione di servizio igienico interno

Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni

Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti

Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente

Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti

Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti - Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote -  Adeguamento dell'altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti

Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione

Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti - Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso -  Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume)

Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà

Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti

Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)

Tetto Sostituzione dell'intera copertura -  Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume

Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori

Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche - Sostituzione totale per formazione nuovo tetto

Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente -  Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento - Trasformazione di balcone in veranda

Vespaio Rifacimento

Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi

B. Sulle parti condominiali

Aerosabbiatura Su facciata

Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità

Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni - Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private

Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali

Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Caldaia Riparazione senza innovazioni - Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi

Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)

Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti

Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi

Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato

Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni

Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento Riparazione dell'impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni  (purché conforme alla legge 46/90)

Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni

Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori

Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti

Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori

Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti

Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti

Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente

Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti

Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti

Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti

Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni

Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti

Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)

Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)

Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti

Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali

Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni

Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti

Salvavita Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)

Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti

Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti

Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti

Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche

Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti

Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti

Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)

Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti

Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti

Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori

Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti

Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali

Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali

16 Luglio 2009 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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99 risposte a “Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009”

  1. paola rabellino ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato due alloggi confinanti dichiarando in atto che li avrei accatastati come unica unità immobiliare (pagando così l’imposta di registro al 3% su entrambi gli immobili).
    Adesso ho cominciato i lavori nei due alloggi: unione delle due unità abitative, rifacimento impianto elettrico e di riscaldamento, sostituzione pavimenti, rifacimento bagno. Devo inviare la comunicazione a Pescara ma ho dei dubbi:
    Ne invio una per ogni unità abitativa? (non ho ancora richiesto l’acctastamento ad unico alloggio, lo farò a fine lavori)
    Posso quindi usufruire due volte dell’agevolazione e in entrambi i casi con un massimale di 48.000 euro (per un totale di 92.000)?
    Devo chiedere a chi mi fa i lavori di farmi due fatture differenti in base all’alloggio in cui è stato svolto il lavoro? e per l’impianto elettrico che diventerà uno solo?

    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Avendo dichiarato in atto che avrebbe accatastato i due appartamenti come unica unità immobiliare ((pagando così l’imposta di registro al 3% su entrambi gli immobili), lei non può fruire di un massimale di 92 mila euro.

      Ma deve accontentarsi di poter detrarre una spesa con tetto di 48 mila euro.

  2. Mario ha detto:

    Buongiorno,
    l’anno scorso ho acquistato un garage che ho pagato con assegno bancario non trasferibile riportato peraltro sul rogito notarile. Solo successivamente ho saputo che avrei dovuto fare un bonifico bancario. Potrebbe non essere accettata la domanda per la forma di pagamento ?
    Inoltre, sempre l’anno scorso, ho sostituito il frigorifero con uno a risparmio energetico (classe A+). anche per questo elettrodomestico devo fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di Pescara o è sufficiente dichiararlo sul Mod. 730 ?
    Grazie dell’attenzione
    Mario

    • cocco bill ha detto:

      Il pagamento con bonifico bancario è obbligatorio. Non tanto la domanda può essere rigettata, ma a successive verifiche potrebbe essere contestata la detrazione del 36%.

      Per quanto attiene il frigo, per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico, nonché predisporre un’auto dichiarazione da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.

    • Anonimo ha detto:

      La ringrazio per le informazioni fornite
      cordiali saluti
      Mario

    • Mario ha detto:

      Grazie per le informazioni fornite
      Cordiali saluti,
      Mario

  3. cocco bill ha detto:

    No, al momento non c’è stata proroga per il 2010.

  4. veronica ha detto:

    Buondì!
    Io ed il mio fidanzato stiamo per ristrutturare la casa di sua abitazione (proprietà al 100% di lui)e solo lui ha la residenza. Abbiamo già inviato la comunicazione di inizio lavori a Pescara e abbiamo già depositato la Dia in Comune. Visto che parteciperò anch’io alle spese di ristrutturazione dell’immobile e possibile chiedere in qualche modo anche da parte mia una qualche detrazione? posso detrarre anch’io qualcosa se prendo lì la residenza anche se abbiamo già mandato la comunicazionme a Pescara e non siamo coniugati? dovrei mandare qualche modulo integrativo a pescara?

    grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

      Dunque per poter aver diritto alla detrazione parziale non solo deve avere la residenza, ma deve anche sposarsi. Nel caso, auguri.

  5. Pietro ha detto:

    Buonasera….io sto per acquistare una casa completamente ristrutturata, i lavori di ristrutturazione/costruzione sono cominciati nell’Ottobre 2006 e non sono ancora finiti, io avrò il rogito a marzo 2010. Avrò diritto alle agevolazioni fiscali? avrò diritto anche alle agevolazioni per l’acquisto dei mobili? spero che qualcuno mi sappia dare cosigli o sugerimenti. saluti Pietro

    • cocco bill ha detto:

      Lei potrà fruire della detrazione del 36% IRPEF sull’ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita.

      Non potrà fruire della detrazione IRPEF pari al 20% della spesa sostenuta sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici perchè questa misura incentivante non è stata prorogata (almeno fino ad oggi) al 2010.

  6. roberto nicoleta ha detto:

    salve.gradirei delle risposte su alcune dommande:
    1)se l’inizio lavori spedita a pescara aveva inizio lavori ad aprile e fine lavori a luglio posso beneficiare della detraz.mobili se li ho pagati con assegni non trasf.(credo di no)……..
    2)posso fare un’altra presentazione 36% su casa di mia moglie diversa dalla casa precedente dove io vi abito ma la mia residenza e’ in un comune diverso essendo appart.forze dell’ordine(credo di si) ……
    3)la casa citata non ha ancora la concessione edil.poiche’ era stata fatta dalla vecchia prop. ma non aveva pagato gli oneri richiesti, dopo tante procedure e docum. il comune ci dato la cifra per pagare gli oneri e ha scritto che nulla osta per avere la concessione.grazie

    • cocco bill ha detto:

      Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

      I pagamenti devono essere effettuati con bonifici bancari citando l’articolo di legge nella causale.

      In ogni caso per ciascuna persona fisica non è superabile il tetto di 48 mila euro di spesa.

  7. Mino ha detto:

    Salve , ho iniziato i lavori di ristrutturazione nel 2008 e non sono ancora stati ultimati , rientrerei nel recupero irpef. Tuttavia non ho comunicato al centro di Pescara l’inizio lavori. Sono in tempo per comunicarlo al fine di eventuali recuperi fiscali successivi? Grazie

  8. dario ha detto:

    Buongiorno, siamo una giovane coppia e abbiamo acquistato il 19/1/2010 da impresa un alloggio ristrutturato.(l’impresa ha ristrutturato un vecchio complesso nel centro storico) Al momento dell atto l’impresario ci ha spiegato che potevamo detrarre il 36%…è possibile? inoltre il pagamento delle varie rate è stato effettuato sempre con assegni…
    grazie per la risposta

    • cocco bill ha detto:

      È stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 la detrazione Irpef del 36 per cento relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

      In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36 per cento calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

      La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
      
      a) l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2011. Il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;

      b) l’unità immobiliare acquistata o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);
      
      c) i lavori devono essere eseguiti dall’impresa dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

      La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo

      ESEMPIO:
      Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro
      Costo forfetario di ristrutturazione (pari al 25% di 180.000 euro) = 45.000 euro
      Detrazione (pari al 36% di 45.000 euro) = 16.200 euro

      da ripartire in 10 rate da 1.620 euro

  9. paolo ha detto:

    buongiorno,
    chiedo scusa per la mia richiesta, ma non mi è ancora chiaro se potrò usufruire delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione che faremo sul nostro appartamento.
    Saranno questi:
    rifacimento pavimenti;
    rifacimento bagno con sostituzione completa di impianto elettrico e idraulico e aggiunta di sanitari non precedentemente esistenti;
    rifacimento impianto elettrico completo;
    rifacimento impianto elettrico ed idraulico della cucina;
    sostituzione caldaia già esistente con una nuova.
    Che procedura devo seguire? Credo che nessuno dei lavori di cui sopra necessiti di Dia…
    Spero mi possiate aiutare.
    Grazie mille anticipate.
    saluti

    • paolo ha detto:

      aggiungo:
      sostituzione tubazione del gas e relativa certificazione della cucina.

    • cocco bill ha detto:

      Per sapere se è richiesta DIA deve rivolgersi all’URP del comune dove è ubicato l’immobile.

      La procedura per fruire del beneficio è descritta nell’articolo, con o senza DIA.

      I lavori che ci accinge ad eseguire possono godere della detrazione se presenti nell’elenco riportato, sempre nell’articolo.

      Se ha qualche dubbio può proporre interpello all’Agenzia delle Entrate.

  10. Mario Zara ha detto:

    Salve,
    sono intenzionato ad acquistare un sistema di allarme completo per una casa nuova appena rogitata e dal documento dell’Agenzia delle Entrate si legge apag.24:

    “Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef del 36%.

    Allarme finestre esterne – Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni”

    pag. 19
    “L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).”

    A questo punto potrebbe cortesemente confermarmi la possibilità di detrazione del 36% dell’impianto dall’arme a l’IVA al 10% dei materiali acquistati, anche nel caso che di casa nuova e di installazione ‘fai da te’?
    La ringrazio ancora per la professionalità e la disponibilità dimostrata fino ad ora,

    Mario Zara

  11. Michele_S ha detto:

    Buongiorno,
    a inizio Dicembre ho sostituito il portoncino d’ingresso della mia abitazione con una porta blindata, ed ho scoperto solo ora che si tratta di un intervento per cui avrei potuto beneficiare di detrazione irpef del 36%.
    Purtroppo non ho mai effettuato comunicazione al Centro di Pescara, il pagamento e’ stato effettuato e la fattura e’ stata emessa. Le chiedo se, non trattandosi di opera con obbligo di DIA, ed avendo io effettuato il pagamento via bonifico bancario, posso comunque effettuare comunicazione (non piu’ preventiva…) e beneficiare della detrazione? Grazie per la disponibilita’ che dimostrate.

    • cocco bill ha detto:

      No signore. Lei non può beneficiare della detrazione.

      Il bonifico bancario deve avere data comunque successiva a quella di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara.

      Inoltre nel bonifico bancario vanno indicati il codice fiscale del percettore delle somme, la tipologia di intervento effettuata nonché la legge in base alla quale si fruisce della detrazione del 36% IRPEF.

      Mi spiace.

  12. Marco ha detto:

    1a domanda: ho effettuato la comunicazione a Pescara, ma ho dimenticato di accludere l’autocertificazione di possesso della documentazione. Posso inviare una nuova raccomandata con l’autocertificazione per integrare la domanda? Cosa mi consigliate?
    2a domanda: ho acquistato una cucina che ho regolarmente pagato con bonifico. La fattura però mi dicono che la emetteranno solo al momento della consegna a gennaio 2010. Può essere un problema la fattura nel 2010? (anche se il bonifico è avvenuto enro il 31.12.2009). Ringrazio anticipatamente per le risposte e buon anno a tutti!

    • cocco bill ha detto:

      Deve esserci nel contribuente uno spiccato tropismo alle complicazioni.

      Punto 1) Provi ad inviare l’integrazione della documentazione. Sempre meglio che non farlo.

      Punto 2) E’ certamente un problema la fattura ed il pagamento del bonifico nel 2010 per quel che attiene gli importi sostenuti per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Se i benefici non verranno riconfermati per il 2010 le suggerisco di non procedere alla detrazione. Se verranno riconfermati, potrà fruire della detrazione a partire dal 2011, sempre se sarà possibile associare l’acquisto dei mobili ad una ristrutturazione effettuata nel 2009. Staremo a vedere.

    • Marco ha detto:

      Ribadissco che il bonifico è già avvenuto (quindi nel 2009). Sarà solo la fattura nel 2010.
      Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Io le ribadisco che non posso rispondere alla sua domanda. Non è che non voglia.

      E’ il primo anno in cui c’è questa normativa e dunque non c’è esperienza e documenti su cui basare una interpretazione.

      Il bonifico nel 2009 e la fattura (con la consegna dei mobili) nel 2010 è una situazione anomala.

      Una qualsiasi mia risposta sarebbe un azzardo.

      Deve utilizzare lo strumento dell’interpello. Non è cosa astrusa.

      Qui trova le indicazioni sul come procedere.

    • Marco ha detto:

      Mi scusi, non volevo assolutamente forzare una sua risposta. E’ solo che mi sembrava di non essermi espresso bene al riguardo, visto che nella sua prima risposta scriveva “la fattura ed il pagamento del bonifico nel 2010”. La ringrazio comunque dei preziosi suggerimenti.

    • cocco bill ha detto:

      Si figuri. Volevo solo precisarle quali fossero il contesto ed il problema.

    • andrea ha detto:

      marco il venditore avrebbe dovuto farti la fattura se ha già incassato i soldi…o sbaglio?

  13. max ha detto:

    salve, all’inizio di dicembre ho inviato a Pescara la raccomandata per usufruire della detrazione del 36% per l’installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore. Volevo sapere se ciò mi dà la possibilità di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili e televisore. Se posso, devo fare ulteriori pratiche (altre comunicazioni a Pescara o quant’altro) oppure è sufficiente pagare con bonifico entro il 31/12 e conservare la fattura?
    max

    • cocco bill ha detto:

      Se la tipologia di lavori da lei effettuati è fra quelle che danno diritto alla detrazione del 36% IRPEF, non ha altri adempimenti, se non il pagamento di quanto acquistato come arredo entro il 31 dicembre, attraverso bonifico bancario.

      La fattura va, ovviamente, conservata come un qualsiasi altro documento che attesti il diritto ad una detrazione fiscale.

  14. Roberto ha detto:

    Ho un dubbio che nessuno ha finora segnalato: La detrazione del 36% spetta anche per i fabbricati per i quali è già stata presentata istanza di condono edilizio senza aver ancora avuto riscontro dal Comune interessato?
    Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Il dubbio può essere sciolto rispondendo alle domande seguenti:

      1. può essere presentata al comune una DIA per l’immobile?

      2. è stata pagata l’ICI per l’immobile?

      Se entrambe le domande sono affermative, allora la detrazione del 36% è fruibile.

  15. Lino ha detto:

    Salve, ho già mandato il modulo per la richiesta delle detrazioni IRPEF del 36% ad inizio Dicembre all’Agenzia di Pescara. La data di inizio lavori sarà giorno 11/01/2010. Vorrei sapere se posso usufruire anche delle agevolazioni del 20% su mobili, elettrodomestici, PC e televisori. So già che l’agevolazione scadrà entro il 31/12/09. Comprando questi beni entro la fine dell’anno per l’arredamento della prima casa che sto andando a ristrutturare, seguendo la stessa procedura di bonifico, posso usufruire ugualmente dell’agevolazione anche se la data di inizio lavori è prevista per Gennaio? Io ho già comunicato via raccomandata tutto quanto, quindi in teoria si deduce che io possa usufruire.

    Grazie

    • Lino ha detto:

      Mi rispondo da solo…

      Allora ho chiamato all’AdE e mi hanno spiegato che prima di effettuare pagamenti per i mobili devo fare un pagamento tramite uno specifico bonifico che indichi l’acquisto di materiale edilizio. Dopo è possibile anche fare acquisti per mobili.

  16. alba ha detto:

    buongiorno. il mio fidanzato può chiedere detrazione 36% per spese ristrutturazione e 20% mobili per la casa di mia proprietà dove LUI ha la residenza (e io non ancora)? oppure devo avere residenza anch’io?
    (DIA già operativa e stiamo preparando documenti per pescara)
    grazie!

    • c0cc0bill ha detto:

      Come può agevolmente rilevare dall’articolo, la detrazione del 36%+20% può essere richiesta da:

      * proprietario o nudo proprietario;
      * titolare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
      * inquilino;
      * comodatario;
      * soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) o indivisa (detentori);
      * assegnatari di alloggi;
      * soci di società semplice;
      * familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore, anche senza alcun titolo;
      * promissario acquirente già immesso nel possesso dell’immobile (con compromesso regolarmente registrato presso Ufficio Registro).

      Dunque o al suo fidanzato concede un contratto di affitto registrato, oppure gli fa un contratto di comodato d’uso gratuito, oppure ci va a convivere, trasferendo la residenza.

  17. Vito ha detto:

    Complimenti per la competenza e per la cortesia nel rispondere così ripetutamente.

    Vi sottopongo il mio caso:

    ho il rogito per una casa nuova il 10 dicembre e provvederò successivamente a piccole ristrutturazioni edilizie che necessitano di DIA. Vorrei però usufruire della detrazione del 20% anche per mobili, elettrodometici e pc, allora mi chiedo, visto che i 30 giorni del silenzio-assenso del comune sulla DIA scadranno a gennaio, posso comunque chiedere la detrazione del 20%?

    I passi sarebbero:

    rogito 10 dicembre – DIA – comunicazione a pescara – acquisto mobili con bonifico entro l’anno – in caso di silenzio/assenso inizio dei lavori verso metà gennaio

    …o prima del silenzio-assenso non posso fare alcunchè (perdendo quindi il diritto alla detrazione del 20%)?

    Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Lei ha centrato il suo problema, complimenti.

      A rigore lei potrebbe solo sperare in una proroga al 2010 del provvedimento riguardante la detrazione IRPEF 20% sulle spese sostenute per l’acquisto del mobilio.

      Affermare in seguito ad un potenziale controllo “ho comprato i mobili e li ho pagati entro il 31 dicembre con bonifico bancario confidando in un assenso a gennaio …” la espone a qualche rischio che solo lei può valutare se vale la pena correre.

      Si potrebbe però anche “stralciare” qualche intervento che non necessita di DIA e procedere subito … associando l’acquisto di mobili a quell’intervento.

      Di lavoretti che normalmente non richiedono DIA ce ne sono tanti nel menù fornito dall’ADE …

    • Vito ha detto:

      ottima osservazione.
      In quel caso mi consiglia di procedere come se fossero due interventi di ristrutturazione distinti, giusto? Quindi due raccomandate a Pescara (una senza DIA e una con DIA), due pratiche distinte, etc.

      Non c’è, quindi, limite alle richieste di ristrutturazione? L’unico limite sono i 48.000 euro annui?

      Grazie per il consiglio

    • c0cc0bill ha detto:

      Potrebbe essere una soluzione. L’unico limite è quello, 48 mila euro, e vale per ciascuna abitazione.

  18. Milena D'Urso ha detto:

    Buonasera,io ho comprato dei mobili perchè andrò a vivere con il mio ragazzo a casa di proprietà della nonna. Noi abbiamo fatto tutti i lavori di ristrutturazione e domani ci porteranno appunto i mobili. Il tipo del mobilificio ha detto che la fattura deve essere intestata alla nonna perchè l’abitazione è sua.è vero?io non posso usufruire della detrazione fiscale?
    Cordiali saluti Milena

    • c0cc0bill ha detto:

      Il tipo del mobilificio ha torto.

      Può richiedere l’agevolazione:

      * il proprietario o nudo proprietario;
      * il titolare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
      * l’inquilino;
      * il comodatario;
      * i soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) o indivisa (detentori);
      * gli assegnatari di alloggi;
      * i soci di società semplice;
      * il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore, anche senza alcun titolo;
      * il promissario acquirente già immesso nel possesso dell’immobile (con compromesso regolarmente registrato presso Ufficio Registro).

    • Milena D'Urso ha detto:

      Quindi posso richiedere l’agevolazione senza troppi problemi? anche per la ristrutturazione? allora perchè questa gente racconta cose non vere se non conosce bene la legge? allora domani dico di intestare la fattura a me

    • c0cc0bill ha detto:

      Gentile Milena, le ho riportato quanto prescrive la legge.

      Si presume, è ovvio, che lei risieda presso sua nonna (che sia sua convivente).

      Se così non fosse, prima di farsi intestare fattura presenti almeno istanza di variazione di residenza all’Anagrafe.

  19. Ivan ha detto:

    Salve, io sto per acquistare una cucina e contestualmente sto cambiando la serratura e sto installando una cassaforte. E’ possibile solo con la fattura (entro il 2009) ottenere il beneficio del 20% e saldare il pagamento nel 2010?

    • c0cc0bill ha detto:

      E’ il primo anno, il 2009, quello in cui è possibile fruire del beneficio della detrazione IRPEF relativa al 20% delle spese per mobili ed arredo.

      Quindi non si ha una storia consolidata delle eventuali contestazioni mosse dall’ADE ai contribuenti.

      Il beneficio scade il 31 dicembre 2009 e logica vorrebbe che, saldando nel 2010, si resta fuori da esso.

      Io pagherei nel 2009 o rinuncerei. Ma si tratta di una scelta personale. Non è detto che non possa andar bene.

      Può anche darsi che la norma venga estesa al 2010. In tal caso tutto andrebbe a posto da solo.

  20. Stefania ha detto:

    Buongiorno,
    la mia domanda è semplice: posso comprare i mobili prima di inviare la comunicazione di inizio lavori a Pescara?
    Grazie per l’aiuto.

    • c0cc0bill ha detto:

      Non si ha ancora notizia di un contenzioso tributario in tal senso. Spero che lei non voglia candidarsi.

      La scelta è solo sua.

    • Stefania ha detto:

      Quindi secondo Lei corro il rischio di non usufruire del rimborso del 20% sui mobili?
      Io però credo che sia plausibile che una persona dia almeno un anticipo per l’acquisto di mobili che poi utilizzerà per la casa che andrà a ristrutturare dopo due mesi.
      In effetti, la circolare dell’Ageniza delle Entrate non specifica questo particolare …

    • c0cc0bill ha detto:

      Anche io, gentile Stefania credo sia plausibile.

      Ma una cosa è ritenere un’ipotesi plausibile e l’altra è saperla certa.

  21. mauretto ha detto:

    Salve a tutti,
    vorrei sapere se installando io stesso un impianto d’allarme antifurto o contro le fughe di gas, posso usufruire delle detrazioni del 36% sui materiali acquistati, e se in seguito a ciò posso detrarre il 20% per i mobili/elettrodomestici/tv/pc.
    Grazie in anticipo
    Mauretto

    • c0cc0bill ha detto:

      Gli impianti di allarme antifurto e quelli di sicurezza per segnalare le fughe di gas dovrebbero essere installati da ditte specializzate.

      Non solo, trattandosi di interventi che non richiedono DIA, lei non potrà specificare che i lavori verranno effettuati in economia.

      Il suggerimento è di affidarsi ad una ditta specializzata a cui bonificare l’importo della fattura come richiesto.

      Per le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici il beneficio della detrazione IRPEF 20% scade il 31 dicembre 2009.

    • mauretto ha detto:

      Grazie della risposta rapida ed esaustiva,
      seguirò il suo consiglio.
      Saluti
      Mauretto

  22. Lino ha detto:

    Salve, ho ricevuto in donazione un appartamento che vorrei ristrutturare. Ho presentato la DIA al comune ma non sono ancora passati 30 giorni. Visto che sto per spedire il modello all’Agenzia di Pescara, vorrei sapere che tipo di documenti devo mettere in allegato al modello. Credo che io debba mandare solo la copia della DIA in quanto, essendo un appartamento già accatastato (scrivendo foglio, particela e sub sul modello) deduco che non sia necessaria nessuna copia di domanda di accatastamento. Tantomeno, se il comune approva la DIA si deduce anche che la copia della concessione edilizia o dell’autorizzazione edilizia io non debba allegarla in quanto non si potrebbe presentare una DIA senza prima essere state approvate le sopracitate.

    Alla fine in questo modello io devo barrare solo la voce di “COPIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’) e mettere in copia la DIA (o fare l’autocertificazione che la possiedo).

    Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Sarà sufficiente inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dichiarerà di essere in possesso della documentazione necessaria.

    • Lino ha detto:

      Sì, ma quale documentazione devo inviare?

      Perché dovrei mandare la copia della domanda di accatastamento se già sul modulo ho indicato il foglio, particella e sub già esistenti?

      Perché devo inviare la copia della concessione edilizia e della autorizzazione edilizia se io ho già ottenuto la DIA che non potrebbe essere rilasciata se non presenti questa concessione e autorizzazione?

      Sarebbe come dire: Per dimostrarvi che questa casa abbia un tetto, vi faccio vedere che ci sono anche le colonne, le pareti e le fondamenta!?

      Scusate l’esempio ridicolo!

      Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      L’esempio non è affatto ridicolo, e devono essersene accorti anche loro se hanno previsto anche la possibilità di inviare un’autocertificazione (atto notorio) in cui si dichiara di essere in possesso della doumentazione richiesta e di poterla esibire all’occorrenza.

      Se vuole e crede (non ci sono feedback in tal senso) aggiunga pure che i lavori li effettuerà in proprio, senza ricorrere a ditte specializzate, e pertanto si avvarrà – negli anni avenire – della detrazione del 36% IRPEF relativa alle sole spese per il materiale necessario ad installare gli impainti.

    • Lino ha detto:

      Penso che la cosa più opportuna da fare sia quella di certificare il possesso di tutti i documenti (anche di quelli di cui si deduce la matematica esistenza confermata da un altro documento).

      Se io non dovessi dichiarare di possederlo, potrebbero farmi decadere dall’agevolazione.

      Nel caso in cui invece, dichiaro di possedere un documento superfluo (ad esempio la domanda di accatastamento in quanto esistono già al catasto i dati relativi all’immobile già comunicati nel modello), non potrebbero farmi decadere in quanto non riterrebbero opportuna la presenza del documento stesso.

      Meglio quindi renderli contenti dichiarando di avere dei documenti inutili.

    • c0cc0bill ha detto:

      Concordo pienamente.

  23. DAVIDE ha detto:

    Salve,

    ieri abbiamo scelto la cucina da comprare e vorrei poter usufruire della detrazione del 20 percento sui mobili (che scade a fine anno) e non so se ci riusciro visto che presentero’ la DIA solo in settimana…

    – Devo aspettare i 30 giorni dopo presentazione DIA prima di scrivere all’agenzia delle entrate o lo posso fare una volta presentata la dia ?

    grazie e saluti

    • c0cc0bill ha detto:

      La comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate può essere fatta contestualmente alla presentazione della DIA.

      Ma, in teoria, lei non potrebbe iniziare i lavori se non dopo i trenta giorni concessi al Comune per negarle il permesso.

      A meno che i lavori di ristrutturazione (impianto di allarme, impianti di sicurezza per segnalazione perdite gas ecc.) non richiedano la presentazione di DIA.

      In questo caso potrebbe poi anche accedere alla detrazione IRPEF del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ecc., purchè il pagamento avvenga, sempre con bonifico bancario, entro il 31 dicembre prossimo venturo.

  24. Gabriele ha detto:

    Salve,
    mi scusi il mio dubbio amletico ma sto davvero nel pallone.
    Ho la DIA aperta,
    ho ricevuto fattura per i lavori di ristrutturazione (pagati con bonifico ect..),
    ho comprato mobili pagati con bonifico,
    ho già mandato comunicazione a pescara.
    Ma quando e come segnalo a Pescara l’importo soggetto a detrazione del 36% e del 20% per i mobili?

    Scusate ma mi manca questo punto.

    Grazie mille per l’aiuto.

    • c0cc0bill ha detto:

      Il dubbio amletico a questo punto assale anche me.

      Lei la presenta la dichiarazione dei redditi? Le paga le tasse?

    • Gabriele ha detto:

      ironia fuori luogo.
      certo che pago tasse,
      bastava dire che andava dichiarata in quella fase.
      poteva anche essere dichiarata in fase di invio comunicazione a Pescara no?

      Complimenti per l’educazione.

    • c0cc0bill ha detto:

      poteva anche essere dichiarata in fase di invio comunicazione a Pescara no?

      No, perchè nel modulo non è prevista l’indicazione dell’importo lavori, proprio perchè in quella fase il contribuente non conosce ancora le spese a cui andrà incontro.

      Comunque non vedo la ragione di tanta indignazione. Era solo una battuta, se l’ho offesa, le chiedo scusa.

  25. cristian ha detto:

    questo blog è molto esaustivo ma io avrei una domanda…..sto ristrutturando un appartamento ma senza dia perchè faccio solo manutenzione ordinaria ma per l’acquisto dei mobili posso usufruire anche io dell’iva agevolata? e di quanto? …grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Per poter fruire della detrazione IRPEF del 20% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili, deve aver istruito precedentemente la pratica per la detrazione IRPEF del 36% conseguente alla ristrutturazione (manutenzione straordinaria) dell’immobile.

      Può anche non essere presentata DIA se il Comune di residenza non la prevede per la tipologia dei lavori che ci si accinge ad eseguire. Ma è sempre obbligatoria la comunicazione al centro operativo di Pescara dell’ADE.

      Per l’acquisto del materiale impiegato nella ristrutturazione è prevista l’aliquota IVA al 10% quando i lavori, però, sono eseguiti da un’impresa.

  26. Mirko ha detto:

    Buongiorno
    Ho ristrutturato casa e stò beneficiando del 36% sui 48.000 € spesi in 10 anni. L’agevolazione sull’acquisto dei mobili è cumulativa (20% in 5 anni su un tetto max di 10.000)? Quest’ultima agevolazione scadrà il 31/12/09 o è prevista una proroga anche per il 2010?
    Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
    Cordiali saluti
    Mirko

    • c0cc0bill ha detto:

      La detrazione IRPEF del 20% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili è stata prevista, per un importo massimo di 10 mila euro ed in seguito a ristrutturazione, per il 2009.

      La possibilità di accedere al beneficio scade il 31 dicembre 2009. Non posso dirle, ovviamente, se la legge sarà prorogata.

      E così rispondo anche alla sua ipotesi: tetto massimo di 10 mila euro per questo anno. Al momento. Non essendo prevista l’estensione dell’opportunità nel futuro.

  27. Stefano ha detto:

    Salve,

    Ho un altro dubbio: Ho inviato la richiesta per le detrazioni a Pescara, con in allegato la DIA elencando le attività oggetto della ristrutturazione; adesso ho intenzione di far installare un impianto antifurto,attività non inserita nella dia. posso detrarre comunque la spesa?

    stesso discorso vale per l’acquisto dei nuovi mobili?

    Grazie per l’aiuto!

    • c0cc0bill ha detto:

      Per l’impianto antifurto le suggerisco una nuova comunicazione al centro operativo ADE di Pescara.

      Per i mobili non è necessario. Può detrarre il 20% di un max di 10 mila euro per tutti quelli che acquisterà e pagherà (tramite bonifico) entro il 31 dicembre 2009.

  28. Stefano ha detto:

    Salve,

    La scorsa settimana ho inviato il modulo per la detrazione a Pescara, c’è modo di sapere se la mia richiesta è stata approvata?

    Inoltre da quando posso iniziare i pagamenti tramite bonifico?

    Le fatture, oltre a scindere la manodopera e le forniture, devono essere compilate tenendo conto altre cose?

    Grazie

    Saluti

    • c0cc0bill ha detto:

      Non deve attendere nulla da Pescara.

      Piuttosto deve attendere i tempi di silenzio assenso relativi alla DIA presentata in Comune.

    • Stefano ha detto:

      Cosa intende per “i tempi di silenzio assenso relativi alla DIA” ?

      Ma posso già effettuare dei pagamenti?
      Devo richiedere qualche precisazione sulle fatture?

    • c0cc0bill ha detto:

      Da WIKIPEDIA

      La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo che, nel mondo dell’edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

      Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all’art.26 “opere interne”, obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una “relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere, un Architetto,Perito Edile, Dottore Agronomo o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) […] che asseveri le opere da compiersi […]”.

      Oggi la D.I.A. è uno strumento estremamente potente, che serve alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con una D.I.A. oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, si possono effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile, si possono, addirittura, costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato.

      La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: comunicata alla pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l’attività, il soggetto, generalmente decorsi 30 giorni può darvi inizio, dandone notizia. Entro i 30 giorni (dalla data di protocollo) l’uffico tecnico comunale può chiedere integrazioni o inibire l’inizio dei lavori per mancanza di documentazione o difformità rispetto alle norme vigenti e/o agli strumenti urbanistici. Citazione: Tar Campania – sentenza n. 8707 del 27 giugno 2005. Il potere inibitorio previsto dal co. 6 dell’art. 23 del D.P.R. 380/01, può essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale possono soltanto essere emanati provvedimenti d’autotutela e sanzionatori. Il dispositivo di sentenza precisa che alla scadenza del termine di trenta giorni matura l’autorizzazione implicita ad eseguire i lavori progettati ed indicati nella D. I. A., fermo restando il potere dell’Amministrazione comunale di provvedere anche successivamente alla scadenza del termine stesso, ma non più con provvedimento inibitorio (ordine o diffida a non eseguire i lavori) bensì con provvedimento sanzionatorio (se i lavori sono gia’ stati eseguiti, in tutto o in parte) di tipo ripristinatorio o pecuniario, secondo i casi, in base alla normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi. In ogni caso, l’inizio dei lavori deve avvenire non prima di 30 giorni della presentazione della denuncia, e comunque non oltre un anno, e dovranno concludersi entro 3 anni.

  29. andrea ha detto:

    Ho acquistato un immobile da ristrutturare ho inviato la domanda domanda a pescara per la detrazione del 36%.

    Se acquisto una vasca idromassaggio in sostituzione di una già presente nell’immobile posso usufruire dell’iva agevolata al 10% anziche al 20%.

    La vasca idromassaggio non viene installata dal negozio che me la vende.

    Grazie per la risposta.

  30. Toby ha detto:

    Se dopo aver inviato la comunicazione a Pescara con i relativi allegati, ordino i mobili pagando l’anticipo con bonifico, ma questi vengono consegnati dopo il 31/12/2009 posso detrarre il 20% almeno sull’anticipo?
    Grazie e cordiali saluti.

    • c0cc0bill ha detto:

      Se acquista mobili, elettrodomestici ecc… saldando l’importo (tramite bonifico) prima del 31 dicembre può detrarre il 20% dell’intera spesa.

  31. Giuseppe ha detto:

    Posso avere la detrazione del 36% per completamento di una recinzione con muro in cemento e profilati metallici. La DIA recita” la recinzione sara’completata ristrutturando il muretto esistente adeguandolo alle esigenze progettuali”.Trattasi di abitazione singola e il muro esistente e’in percentuale minima

    • c0cc0bill ha detto:

      Nell’elenco relativo agli interventi previsti sulle singole unità abitative è previsto: “Muri di cinta – Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente”.

      Ritengo pertanto che lei possa procedere tranquillamente con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara.

  32. egico ha detto:

    ho notato che spesso non fornisce risposta alla domanda se i benefici fiscali si possono ottenere anche per l’acquisto di condizionatori inverter con pompo di calore.
    c’è una ragione? ci può fornire dei chiarimenti?
    Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Può essere.

      Il problema è che la lista dei lavori ammessi a detrazione del 36% IRPEF, e indicata nell’articolo, è quella fornita dall’Agenzia delle Entrate.

      L’Agenzia delle Entrate è l’unica Autorità a poter decidere se un lavoro, un impianto o una installazione comporta la detrazione del 36%.

      Se ragionando per estensione o similitudine io arrivo a dedurre che il lettore, con quel lavoro, quell’impianto, o quella installazione (non presente nella lista) potrà dedurre il 36% IRPEf senza alcun ostacolo in caso di controlli, allora mi assumo la responsabilità di scriverlo.

      Altrimenti non rispondo perchè sarebbe troppo facile, ma anche oltremodo scorretto, dare a chi legge la sicurezza di essere in regola quando la cosa non è assolutamente sicura.

      In questo caso c’è un solo modo per essere certi di procedere giustamente e correttamente. Utilizzare lo strumento dell’ Interpello, purtroppo poco conosciuto dai contribuenti.

      Si scrive, cara ADE io vorrei installare un condizionatore inverter con pompa di calore, ritieni tu che io possa poi fruire della detrazione IRPEF del 36%?

      Non è difficile come vede e soprattutto come potrà leggere in questo articolo, che tratta appunto di come interagire con il Fisco attraverso l’INTERPELLO.

  33. Attilio ha detto:

    Devo eseguire alcuni lavori di ristrutturazione nella mia abitazione che rientrano nei parametri per la detrazione del 55% per il risparmio energetico.
    Posso usufruire anche della detrazione IRPEF del 20% sulle spese sostenute per l’acquisto di elettrodomestici o questa è associata solo alle agevolazioni per la ristrutturazione della casa con detrazione del 36%?

    Grazie anticipatamente per l’attenzione.

    • c0cc0bill ha detto:

      Vanno insieme solo detrazione IRPEF al 36% per spese di ristrutturazione dell’abitazione e detrazione IRPEF al 20% per acquisto mobili ecc.

  34. Paolo ha detto:

    Buongiorno; ho inoltrato la domanda per la detrazione del 36% per l’acquisto e installazione di un condizionatore con tecnologia Inverter e pompa di calore; sono inoltre prossimo all’acquisto di una camera per i miei bambini; le domande sono:
    1- con l’acquisto del condizionatore, ho diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto dei mobili?
    2- nel caso in cui non ne avessi diritto, posso inoltrare la domanda per la detrazone del 55% sul condizionatore, anche se ho già presentato quella del 36%.
    Ringrazio per la vostra disponibilità

    • c0cc0bill ha detto:

      Caloriferi e condizionatori: Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi.

      Può dunque procedere a richiedere la detrazione IRPEF del 36% secondo le procedure indicate.

  35. Ugo Marino ha detto:

    Domande:tra gli elettrodomestici, ad acquisto agevolato,sono inseribili una macchina da cucire, un aspirapolvere, un ferro da stiro con il proprio asse? Relativamente al computer è possibile l’acquisto agevolato di una stampante?
    Relativamente alla televisione è possibile l’acquisto agevolato di un decoder e di un lettore dvd?
    Ringrazio anticipatamente per la gradita risposta

    • c0cc0bill ha detto:

      Tutti gli elettrodomestici -macchina da cucire, aspirapolvere, ferro da stiro – devono essere di classe non inferiore ad A+.

      L’asse da stiro se è accoppiato in offerta al ferro, la stampante va bene (per computer si intende l’insieme della CPU e le periferiche).

      Il lettore DVD, per quanto appena detto, va bene se sulla fattura è elencato insieme al PC.

      Il decoder è adesso integrato in tutte le TV e qui la vedo dura ….

  36. ANGELO M. ha detto:

    salve, ho questo problema interpretativo, nel testo si legge: elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo. MA COS’è QUESTO SECONDO PERIODO?!!!

    • c0cc0bill ha detto:

      Il secondo periodo è

      La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro”.

      Dunque si escludono i frigoriferi, i congelatori e la loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Nel senso che la detrazione del 20% per frigoriferi di classe A+ può essere cumulata con quella relativa a i frigoriferi, i congelatori e la loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Ma la detrazione dei frigoriferi, dei congelatori e la loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 va fatta secondo le disposizioni previste dalla legge della legge 27 dicembre 2006.

      Un pò contorto, convengo. Ma così è: si tratta di una circolare dell’ADE.

  37. raffaela ha detto:

    Buonasera!
    devo acquistare il mobilio per la mia casa che non è in fase di ristrutturazione,posso usufruire della detrazione del 20%? Se si,quali documenti procurare?
    Per il pagamento si possono utilizzare assegni o assegni circolari?
    Distinti saluti.

  38. giacomo ha detto:

    Salve

    Ed un sentito ringraziamento ad gli specialisti del settore.
    Ho un dubbio al riguardo delle detrazioni del 36%.
    A breve devo sostenere dei lavori alla mia abitazione, nel caso specifico dovro: ristrutturare i servizi igienici demolendoli e facendoli completamente nuovi sostituendo anche le tubature per gli scarichi; sostituire i pavimenti per tutta l’abitazione; ed in cucina fare oltre che i pavimenti anche i rivestimenti sostituendo anche il tubo del GAS Metano; tinteggiare tutti i muri; sostiture la porta d’inresso dell’abitazione con una blindata.
    Le mie domande sono due:
    1)Rientro nei lavori straordinari per usufruire delle detrazione del 36%?
    2)inoltre i lavori non saranno svolti da un impresa/ditta, ma bensi da me, e altri familiari, di conseguenza ci saranno solo i costi dei materiali e non della mano dopera.
    leggevo sul sito dell’ agenzia delle entrate che ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori, per le sole spese dei materiali utilizzati… però.
    Vi chiedo delle delucidazioni al riguardo, e se contestualmento poi potro usufruire delle detrazioni del 20% per l’acquisto dei mobili?

    Grazie mille del vostro servizio.

    Giacomo

    • c0cc0bill ha detto:

      1) I lavori rientrano fra quelli che beneficiano della detrazione IRPEF del 36%;

      2) nella DIA potrà indicare che i lavori saranno effettuati in economia da lei stesso. Ovviamente potrà detrarre solo il 36% IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, importi che salderà con bonifico bancario;

      3) in seguito potrà detrarre il 20% (fino ad un massimo di 10 mila euro) IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto di arredamento, elettrodomestici, ecc.., importi che salderà tramite bonifico bancario;

      4) nella causale di versamento dei bonifici per l’acquisto di materiali da costruzione bisognerà indicare il riferimento a ” Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 “;

      5) nella causale di versamento dei bonifici per l’acquisto di di arredamento, elettrodomestici ecc.. bisognerà indicare il riferimento a “Articolo 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33”

    • giacomo2 ha detto:

      Ancora grazie per il grosso aiuto che ci date,e complimenti per la mattutina e dettagliata risposta.

      Giacomo

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