Trattenute coesistenti sullo stipendio

L'articolo 545 del codice di procedura civile tace per quel che riguarda il simultaneo concorso di delegazioni di pagamento, cessioni del quinto e pignoramenti. Esso si limita a stabilire che il pignoramento per il simultaneo concorso di crediti esattoriali, ordinari e alimentari non può estendersi oltre la metà dell'ammontare della retribuzione e che, nel caso di pensioni, può essere pignorata solo la parte eccedente il minimo vitale, corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.

Fatta questa premessa, va detto che la legge speciale 180/1950 aggiunge, all'articolo 68, che qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio (o della pensione) valutato al netto delle ritenute per oneri fiscali, e la quota ceduta.

E vero anche che l'articolo 69 della legge 180/1950 dispone che quando preesista, delegazione di pagamento, i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto della delegazione e l'importo della delegazione. Tuttavia, la stessa legge, all'articolo 58 chiarisce cosa si intenda per delegazione di pagamento: ovvero la facoltà di rilasciare delega per il pagamento della pigione o della rata di mutuo afferenti ad alloggi di edilizia economica e popolare.

Pertanto la legge non si occupa della limitazione del pignoramento per lo stipendio già gravato da delega di pagamento riconducibile ad un prestito.

Se ne conclude che il creditore potrà pignorare un importo massimo capiente nella differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto della quota ceduta, e la quota ceduta.

4 Maggio 2018 · Ludmilla Karadzic