Reclamo a distacco della linea telefonica
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali. Potrai trovare i post aggiornati sull'argomento nella sezione di approfondimento.
Indice dei contenuti dell'articolo
Se si instaura una corretta procedura di reclamo o di risoluzione della controversia contro il gestore, egli non può sospendere il servizio interessato dal mancato pagamento in pendenza della stessa e negli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per una durata massima di tre mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione.
Entro questo termine deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di conciliazione o di definizione.
Quindi, in caso di traffico contestato, bisogna sempre pagare la parte della fattura che non è oggetto di contestazione (ad. es., il canone).
Inoltre, in sede di conciliazione non esistono limiti prefissati alle richieste delle parti, quindi anche le richieste di rimborso spese e risarcimento danni possono essere prese in considerazione dagli operatori, che le valutano caso per caso; in genere, di fronte ad una situazione conclamata di danno, può succedere che l’operatore riconosca a titolo conciliativo una somma forfetaria a copertura dei pregiudizi causati. Tuttavia assai raramente il danno, morale o materiale, è stato oggetto di autonomo riconoscimento economico da parte dei gestori.
4 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano
Indice dei contenuti dell'articolo
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su reclamo a distacco della linea telefonica. Clicca qui.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
» accesso rapido anonimo (test antispam)
Seguici su Facebook