Clonazione del Bancomat – No al disconoscimento degli addebiti se si ammette di aver custodito la carta insieme al codice pin

Clonazione del Bancomat - La presunzione di responsabilità per la banca

Com'è noto, quando il titolare del Bancomat disconosce gli addebiti in conto corrente imputandoli a clonazione della carta, le perdite conseguenti, di cui il correntista deve farsi carico, non possono superare, al massimo, i 150 euro.

Naturalmente, ciò vale solo nel caso in cui egli non abbia agito in modo fraudolento e abbia adempiuto agli obblighi a cui è tenuto, esplicitati nel contratto quadro che regola l’emissione e l'uso del Bancomat.

L’onere di provare che il titolare del Bancomat abbia agito con dolo o colpa grave incombe sempre sulla banca. Pertanto, qualora l’utilizzatore del bancomat neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita, la banca non può eccepire che il Bancomat è dotato del microchip di ultima generazione; che risulta tecnicamente e statisticamente remota e trascurabile la possibilità di una clonazione di un tale dispositivo; che l’utilizzo della tecnologia “microchip”, rende impossibile impartire comandi alla carta per comunicare il PIN del richiedente; che, comunque, l’estrazione del PIN, astrattamente possibile, richiederebbe la disponibilità materiale del Bancomat per un periodo di tempo certamente non breve, il che presupporrebbe una colpa grave da parte dell’utilizzatore.

Per rimuovere i rischi derivanti dalla presunzione di responsabilità che la vigente normativa alloca a carico della banca a fronte di un disconoscimento dell'addebito per clonazione da parte del titolare della carta, l'istituto di credito deve attivare ulteriori idonei strumenti di sicurezza, quali l’invio di SMS alert a seguito dei prelievi, in modo da consentire all'utilizzatore di comunicare immediatamente l'uso non autorizzato del Bancomat.

Se il servizio di alert SMS non risulta disponibile è la banca a dover rifondere le perdite subite dal titolare del bancomat (anche se la carta è dotata di tecnologia microchip) in seguito al disconoscimento dell'addebito, a meno che ...

Avevamo accennato in apertura di articolo che il contratto quadro, che regola l’emissione e l'uso del Bancomat, prevede precisi obblighi a cui deve adempiere il titolare della carta: fra questi assume particolare rilevanza quello di custodire separatamente la carta ed il PIN associato.

Clonazione del Bancomat - No al disconoscimento degli addebiti se si ammette di aver custodito la carta insieme al codice pin

Se il titolare del Bancomat disconosce gli addebiti imputandoli a clonazione della carta ma, contestualmente, nell'ingenuo tentativo di allontanare da se stesso qualsiasi responsabilità, ammette di aver tenuto sempre sotto chiave, insieme, carta e codice PIN, le cose per lui si mettono davvero male.

E così finisce com'è finita nella decisione 991/14 del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ... alla luce di tali considerazioni, si può fondatamente argomentare la sussistenza di un comportamento negligente destinato ad assumere un rilievo assorbente e determinante nella concreta concatenazione degli eventi, ogniqualvolta l'utente abbia omesso di custodire il codice PIN separatamente dalla carta, in violazione dei patti, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso. Tale circostanza, nel caso di specie, è pacificamente ammessa dal ricorrente, il quale ha dichiarato di aver sempre custodito la carta di pagamento "nel comodino della camera da letto unitamente al codice PIN senza mai utilizzarla", presumendo, quindi, che la stessa sia stata illecitamente clonata da terzi. Dinanzi ad un così palese inadempimento degli obblighi di custodia e segretezza dei codici dispositivi posti a suo carico, il ricorrente non potrà non incorrere in una responsabilità illimitata, sicché le perdite subite nella propria sfera patrimoniale non possono ricevere alcun ristoro.

16 Settembre 2014 · Simonetta Folliero




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