Citazione del debitore presso una sede giudiziale incompetente – Società di recupero crediti sanzionata dall’Antitrust
E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Nel determinare se una pratica commerciale comporta molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
- i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
- il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
- lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita' tale da alterare la capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
- qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
- qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Inoltre, per le controversie fra consumatore e professionista, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Sulla base di quanto disposto dal Codice del consumo (i cui contenuti, per quel che qui interessa, sono stati appena sopra riportati) l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM o Antitrust) con il provvedimento 25642/15 ha sanzionato con 2 milioni di euro una società di recupero crediti che notificava sistematicamente ai debitori, tramite un avvocato, atti di citazione davanti a giudici di pace territorialmente incompetenti.
Secondo l'Antitrust, la condotta posta in essere dalla società di recupero crediti sanzionata determinava nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che fosse preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso una sede lontana e non agevole.
E' evidente, secondo quanto argomentato nelle motivazioni del provvedimento, che, nell'ottica del consumatore medio il quale riceve un atto di citazione a comparire davanti ad un giudice, l'alternativa che si pone, immediatamente, è quella di rivolgersi ad un esperto perché lo aiuti a esaminare la questione.
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