Chiusura delle liti fiscali pendenti

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

Per ridurre sensibilmente il numero delle controversie fiscali minori, è stata prevista l'opportunità di definire le liti pendenti al 31 dicembre 2011 in ogni stato e grado del giudizio (comprese quelle dinanzi alla Corte di cassazione).

Si considera lite pendente al 31 dicembre 2011 quella il cui ricorso è stato presentato entro questa data (notifica e consegna all'Agenzia delle Entrate) e quella sulla quale, alla medesima data, sono intervenute una o più sentenze (non ancora definitive).

La definizione riguarda solo le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi gli atti relativi al recupero di aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dal valore della lite.

La definizione non è possibile per le liti concernenti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e per quelle riguardanti l'omesso versamento di tributi (per esempio, i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate). La chiusura agevolata è ammessa, invece, per i ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale.

Come chiudere le liti pendenti - termini e modalità della definizione

Per beneficiare della chiusura agevolata è necessario pagare in unica soluzione, entro il 2 aprile 2012, le eventuali somme dovute (vedi tabella) ed occorre presentare, sempre entro il 2 aprile 2012, la domanda di definizione all'ufficio che è parte nel giudizio.

Con la risoluzione numero 82/E del 5 agosto 2011 è stato istituito il codice tributo "8082", da indicare nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Non è stata prevista la possibilità di pagare a rate né quella di effettuare la compensazione.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011 ha invece approvato il modello da utilizzare per la domanda di definizione della controversia.

Le somme dovute sono rapportate al valore della lite e all'esito provvisorio del giudizio emesso alla data di definizione.

In caso di soccombenza parziale, cioè quando con l'ultima pronuncia la parte non ha ottenuto l'integrale accoglimento delle proprie richieste, occorre applicare entrambe le percentuali del 10 e del 50%.

Ad esempio, Supponiamo che una sentenza annulla parzialmente un avviso di accertamento riguardante una maggiore imposta per 5.000 euro, dichiarando la legittimità della pretesa tributaria limitatamente a un'imposta di 3.000 euro.

In questo caso, per definire la lite è necessario versare, entro il 2 aprile 2012, l'importo complessivo di 1.700 euro, pari alla somma del:

  •  10% di 2.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) = 200
  •  50% di 3.000 euro (imposta confermata dalla sentenza) = 1.500

Nessun versamento occorre effettuare, invece, se le somme versate in pendenza di giudizio sono superiori all'importo dovuto per la chiusura della lite.

Sospensione dei termini per le liti fiscali pendenti

Per le liti definibili, sono sospesi fino al 30 giugno 2012 i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi quelli per la costituzione in giudizio.

È prevista, invece, fino al 30 settembre 2012 la sospensione delle controversie per le quali viene chiesta la definizione.

Di seguito, le date da ricordare per la definizione delle liti fiscali pendenti.

7 Aprile 2012 · Giorgio Valli


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