Non è possibile chiudere un conto corrente se è utilizzato per il pagamento delle rate di un prestito concesso dalla stessa banca

Abbiamo già avuto modo di vedere, in altri articoli, che è illegittimo il rifiuto della banca alla chiusura del conto corrente motivandolo con l'esistenza di un saldo negativo, dal momento che la giurisprudenza ha evidenziato che il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato è riconosciuto al correntista ai sensi del codice civile (art. 1855) e, pertanto, l’estinzione del conto corrente costituisce, per la banca, un atto dovuto.

Tuttavia, è legittimo il rifiuto della banca alla chiusura del conto corrente se le parti hanno espressamente pattuito, ad esempio, nell'ambito di un contratto di mutuo, che l'operazione deve essere regolata attraverso il conto corrente acceso presso la banca: con tale clausola il cliente sostanzialmente rinuncia, fino a che il mutuo fosse risultato in ammortamento, ad avvalersi del potere di recedere dal contratto.

Più in generale, la banca non è obbligata a chiudere il conto corrente quando il medesimo è utilizzato per il pagamento delle rate relative a un prestito erogato dalla stessa banca: in tal caso infatti il correntista si impegna a mantenere sul conto corrente disponibilità sufficienti a effettuare i pagamenti dovuti al creditore.

In questi termini si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 6045/14.

9 Luglio 2015 · Marzia Ciunfrini


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