La chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti non avrà alcun effetto sull’azione di recupero contributiva

Come è noto, l’Agenzia delle Entrate, provvede al controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi ed effettua i relativi accertamenti. A seguito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, sul maggior reddito accertato verranno calcolati e richiesti anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi.

Al fine di deflazionare il contenzioso in seno alle Commissioni tributarie, è stata introdotta per i contribuenti la possibilità di risolvere le liti giudiziarie con l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.

000 euro, già pendenti alla data del 31 dicembre 2011.

La norma consente di definire tutte le liti fiscali aventi ad oggetto tributi originati da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che presuppongono la rettifica delle dichiarazioni dei redditi.

Con la circolare numero 140/2016, l'INPS chiarisce che l’istituto in esame non assume rilevanza rispetto alle originarie pretese dell’Amministrazione fiscale, ma semplicemente consente la definizione agevolata del processo tributario mediante il versamento di una somma forfettaria di 150 euro per valori di lite fino a 2 mila euro ed in percentuale variabile dal 10 al 50% per importi tra 2 mila e 20 mila euro.

E che, pertanto, non può ritenersi che la definizione della lite nella modalità in trattazione determini la quantificazione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell’accertamento.

Quindi, in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall'INPS, il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull'intero ammontare originariamente accertato.

In definitiva, i contributi richiesti dall'INPS con avviso di addebito (o cartella esattoriale) non potranno essere oggetto di annullamento o sgravio in conseguenza ad eventuali accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti intervenuti e dovranno comunque essere versati dal debitore per l’intero ammontare originariamente quantificato dall'Agenzia delle Entrate.

5 Agosto 2016 · Tullio Solinas




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