Cessione del quinto dello stipendio – Vessatoria la clausola intesa a vincolare l’intero TFR a garanzia del finanziamento e non solo l’importo relativo al debito residuo

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di credito ai consumatori non destinata in modo specifico all'acquisto di determinati beni o servizi. Il finanziamento può avere una durata massima di 120 mesi; il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento attraverso la cessione volontaria al creditore di una quota, non superiore al 20%, del proprio stipendio o pensione mensili netti.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto; in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La normativa vigente (articolo 39 DPR 180/1950) vieta di contrarre un nuovo finanziamento dietro cessione del quinto prima che siano trascorsi almeno due o quattro anni dall'inizio della cessione stipulata, rispettivamente, per un quinquennio o un decennio.

In una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco relativamente ad un contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, l’esigenza del lavoratore dipendente di non subire una limitazione ingiustificata nell'esercizio di un diritto riconosciutogli ex lege e l’interesse della società finanziaria di richiedere una garanzia, tale bilanciamento potrebbe, al più, consentire la previsione di una garanzia che, comunque, non può estendersi all'intero ammontare del TFR, ma, con riferimento all'ammontare del prestito contratto, deve essere circoscritta al solo debito residuo.

Nessuna clausola contrattuale, infatti, può avere la funzione di bloccare il TFR quale massima garanzia possibile, poiché così intesa essa determinerebbe uno squilibrio rilevante tra le rispettive posizioni giuridiche che la clausola attribuisce alle parti.

L’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 8216/2015) ha, pertanto, riconosciuto la natura vessatoria (e la conseguente nullità) della clausola contrattuale intesa a vincolare il trattamento di fine rapporto (TFR) a garanzia del finanziamento, imponendo al cliente l’impegno a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto fino al completo rimborso del credito.

La previsione di una garanzia sul TFR può essere consentita, purché non estesa all’intero ammontare del TFR stesso ma corrispondente a un importo pari al solo debito residuo.

11 Agosto 2016 · Loredana Pavolini




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