La cessione del quinto della pensione – Nuova convenzione INPS

Come è noto, la cessione del quinto della pensione costituisce lo strumento ideale con il quale anche soggetti, censiti come cattivi pagatori nelle centrali rischi pubbliche e private e/o protestati, possono ottenere un prestito senza dover ricorrere ad un garante o ad iscrizioni ipotecarie su immobili di proprietà. In particolare, la cessione del quinto della pensione attraverso banche e finanziarie aderenti allo schema di convenzione INPS, consente di accedere al credito a tassi agevolati ed in tempi rapidi.

Il 30 novembre 2018 l’Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le disposizioni per la cessione del quinto della pensione.

Non possono formare oggetto della cessione del quinto pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni straordinari di sostegno al reddito, assegni al nucleo familiare e l'assegno pensionistico volontario (APE) sociale.

Per individuare la quota cedibile va innanzitutto calcolata la pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute. Qualora il quinto della pensione netta ecceda la differenza fra la pensione netta e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile va ridotta al risultato di tale differenza. Altrimenti la quota cedibile coincide con il quinto della pensione netta.

Per trattamento minimo (da non confondere con il minimo vitale, pari al massimo dell'assegno sociale aumentato della metà) va inteso l'importo destinato alla tutela dei pensionati con un reddito non elevato che percepiscono una pensione (frutto dei contributi versati durante l'attività lavorativa) non sufficiente a garantire un livello vita dignitoso. Il trattamento minimo per il 2018 è pari a 507,42 euro, mentre l'importo massimo dell'assegno sociale ammonta a 453 euro.

Ad esempio, se la pensione netta è di 600 euro, il quinto assomma a 120 euro: ma poiché la differenza fra pensione netta e la misura del trattamento minimo (507 euro) è pari a 93 euro, la quota cedibile si riduce a soli 93 euro.

Per i soggetti titolari di più trattamenti pensionistici (ad esclusione di assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni straordinari di sostegno al reddito, assegni al nucleo familiare e l'assegno pensionistico volontario sociale) la quota cedibile va determinata sul complesso di tutti i trattamenti.

La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della richiesta del prestito, ma essa può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. In caso di diminuzione, ovvero azzeramento, della quota cedibile conseguente a variazioni della pensione ceduta, l'INPS comunica il nuovo importo della quota cedibile alla Banca od Intermediario Finanziario erogante il prestito. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive.

Pertanto, alla scadenza naturale del contratto di finanziamento potranno risultare totalmente o parzialmente insolute alcune rate del piano di ammortamento originario: in tale evenienza, con il consenso del pensionato gli importi residui continueranno ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell'interessato. Il recupero di eventuali insoluti verrà effettuato mediante trattenute sulla pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto. Gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, dovranno essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di prestito.

Nell'ambito del nuovo schema convenzionale, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha aggiornato l'onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati cessionari nella misura di 1,86 euro per ogni rateo pensionistico con trattenuta della rata di rimborso. Le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati, invece, dovranno corrispondere all'INPS un onere pari a 98,25 euro in ragione d’anno, per ciascun contratto di cessione, e 8,19 euro per ogni rateo pensionistico con trattenuta della rata di rimborso cessione.

20 Dicembre 2018 · Tullio Solinas


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2 risposte a “La cessione del quinto della pensione – Nuova convenzione INPS”

  1. Anonimo ha detto:

    Attualmente è in corso una cessione del quinto e una delegazione di pagamento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro il TFR va versato interamente a saldo della cessione del quinto in quanto precedente alla delegazione di pagamento, la parte residua del TFR va versata alla delegazione di pagamento.

    Nel caso in cui la cessione del quinto viene estinta anticipatamente e sostituita da una nuova cessione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro il TFR va ripartito in egual modo dando la precedenza alla cessione del quinto anche se notificata in data successiva alla delega?

    • La nuova cessione sarà condizionata dal residuo del TFR disponibile al cessionario del quinto. Si tratta di informazioni che il creditore chiederà al datore di lavoro prima di accordarle il prestito.

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