Lavori di riqualificazione energetica delle singole unità abitative – Gli aventi diritto possono cedere il credito per la detrazione d’imposta loro spettante in base alle agevolazioni fiscali » Anche all’impresa che ha eseguito l’intervento
Dal primo gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (Irpef o Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare. Il credito può essere ceduto ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad altri soggetti privati, comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (nel caso di interventi condominiali, per esempio, la detrazione può essere ceduta nei confronti degli altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi condominiali).
Il credito non può essere ceduto alle banche, agli intermediari finanziari e alla Pubblica Amministrazione.
La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica dell'immobile oggetto dell'intervento: ovvero il proprietario, il titolare di un diritto di abitazione, l'usufruttuario, il titolare di un contratto di comodato, compresi i familiari conviventi (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) (titolare di un diritto di abitazione, usufruttuario, titolare di un contratto di comodato), nonché il convivente more uxorio (componente di una coppia di fatto), non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato.
Possono cedere il credito d'imposta, anche i soggetti indicati al paragrafo precedente che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Mi accingo a ristrutturazione con opere di efficientamento energetico in un appartamento. Sono libero professionista in regime forfettario (no tax area).
Vivo da solo.
Vorrei sapere se sia possibile la cessione del credito verso un famigliare non convivente (mio padre)
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’interrogativo da lei sollevato. Nel caso rappresentato, il padre dell’istante, titolare della detrazione in quanto soggetto che ha sostenuto le spese agevolabili, intende cedere a favore del figlio il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sia sulle parti comuni che sulle singole abitazioni. In particolare, tenuto conto che l’istante precisa di non avere alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione medesima, si ritiene che tale collegamento non possa ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario.
I contribuenti possono cedere, sotto forma di credito, la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali da parte dei soggetti “no tax area” ovvero quella spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e del 75 del cento, da parte dei soggetti diversi dai soggetti “no tax area”.
Altrimenti, la cessione può avvenire solo nei riguardi di fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad altri soggetti privati, comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.