Cessione crediti ed opponibilità al fallimento del cedente

Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento.

La norma dispone anche che l’efficacia della cessione verso i terzi non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

Il momento dal quale si fa discendere l'opponibilita’ della cessione del credito ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il pagamento del cessionario al cedente.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12994/15.

30 Luglio 2015 · Piero Ciottoli