Cessione crediti – La notifica al debitore


La cessione del credito, disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile, è stata riformata dall’Autorità per la tutela della privacy mediante il provvedimento del 18 gennaio 2007. Più semplice è adesso la procedura di informativa da produrre in caso di cessione dei crediti. La funzione dell’informativa, in questo ambito, è di comunicare al debitore l’esistenza e l’identità di un nuovo titolare del trattamento (non più la società cedente, bensì la cessionaria).

Il debitore, infatti, ha diritto ad essere informato dell’avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo e quali operazioni in futuro saranno compiute sui propri dati. In assenza di semplificazioni, la cessionaria avrebbe il compito di inviare comunicazioni ad personam, quindi una per ogni debitore, contenente gli elementi previsti dell’art 13 del Codice e, in particolare, l’indicazione del nuovo titolare: operazione da compiere nella fase immediatamente successiva alla realizzazione della cessione e antecedente all’inizio di ogni nuova attività.

La procedura di comunicazione al debitore, prima molto gravosa e di difficile realizzazione, è stata notevolmente semplificata dall’Autorità per il trattamento dei dati personali e da oggi l’obbligo di informativa grava unicamente sulla società cessionaria. Con il trasferimento dei diritti di credito, infatti, la cedente si libera da ogni obbligo nei confronti del debitore.

Appena realizzata la cessione, inoltre, l’obbligo di informativa può essere assolto mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non più mediante comunicazione ad personam); successivamente deve essere assolto anche singolarmente con riguardo a ogni debitore, ma non più mediante l’invio di una comunicazione ad hoc da realizzarsi prima dell’inizio delle attività di trattamento, bensì, come chiarito dal Provvedimento, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria – o chi agisce su suo mandato – invia al debitore.

Per fare una domanda sull’esigenza di notifica al debitore in caso di cessione crediti, sulle tecniche di phone collection, sulle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero crediti, sul recupero crediti in generale e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

9 Luglio 2013 · Paolo Rastelli

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Stai leggendo Cessione crediti – La notifica al debitoreAutore Paolo Rastelli Articolo pubblicato il giorno 9 Luglio 2013 Ultima modifica effettuata il giorno 19 Giugno 2016 Classificato nelle categorie , , Numero di commenti e domande: 7. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

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  • enzodi 15 Giugno 2012 at 23:24

    mi e’ capitata una strana vicenda due anni fa ho fatto un cessione del quinto ora ho saputo che la finanziaria e fallita cedendo il mio nominativo e credito ad un altra societa che comunica questo alla mia azienda la quale versa la cssione per un anno da un mese la seconda societa scrive alla mia azienda dicendo che io non risultavo tra i loro debitori e che le rate versate fino adesso mi sarebbero state ridate l azienda per sicureza ha riscritto alla societa ma questa ha confermato di non avere nulla a pretendere da me vi chiedo puo capitare che in caso di fallimento di una societa di prestiti non si debba dare piu nulla a nessuno?

    • Annapaola Ferri 15 Giugno 2012 at 23:27

      Vicenda molto strana ma, almeno, fortunata per lei. Mi spiace, ma non ho esperienza di casi simili.

  • Rosaria Proietti 25 Aprile 2012 at 17:00

    La cessione del credito, disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile, è stata recentemente riformata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali mediante il provvedimento del 18 gennaio 2007. Più semplice è adesso la procedura di informativa da produrre in caso di cessione dei crediti. La funzione dell’informativa, in questo ambito, è di comunicare al debitore l’esistenza e l’identità di un nuovo titolare del trattamento (non più la società cedente, bensì la cessionaria).

    Il debitore, infatti, ha diritto ad essere informato dell’avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo e quali operazioni in futuro saranno compiute sui propri dati. In assenza di semplificazioni, la cessionaria avrebbe il compito di inviare comunicazioni ad personam, quindi una per ogni debitore, contenente gli elementi previsti dell’art 13 del Codice e, in particolare, l’indicazione del nuovo titolare: operazione da compiere nella fase immediatamente successiva alla realizzazione della cessione e antecedente all’inizio di ogni nuova attività.

  • c0cc0bill 6 Novembre 2008 at 20:48

    nel testo in esame (cessione crediti .notifica al debitore ) si accenna ad un provvedimento dell’autorità Garante del 18 gennaio 2007.
    E’ possibile conoscere il testo integrale ?
    Grazie

    Commento di Rino Fusco | Giovedì, 6 Novembre 2008

    Eccolo.

  • Rino Fusco 6 Novembre 2008 at 19:35

    nel testo in esame (cessione crediti .notifica al debitore ) si accenna ad un provvedimento dell’autorità Garante del 18 gennaio 2007.
    E’ possibile conoscere il testo integrale ?
    Grazie

  • karalis 19 Settembre 2008 at 14:31

    Ho ricevuto comunicazione da parte di Intesa San Paolo con cui ho attivo un mutuo per la casa che hanno ceduto il credito che hanno con me. Mi devo preoccupare?

    Commento di Roxanne | Venerdì, 19 Settembre 2008

    Hanno una società apposita per la gestione dei mutui.
    A suo tempo cedettero anche il mio.

  • Roxanne 19 Settembre 2008 at 14:24

    Ho ricevuto comunicazione da parte di Intesa San Paolo con cui ho attivo un mutuo per la casa che hanno ceduto il credito che hanno con me. Mi devo preoccupare?