Certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni » Il vademecum

Breve guida alla certificazione dei crediti vantati nei confronti della PA

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubbliche Amministrazione (PA), le stesse devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali ( crediti commerciali).

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento.

Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge.

L'istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:

  • amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  • regioni e province autonome;
  • enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria);
  • enti pubblici nazionali;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • altre P.A. incluse dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300).

Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono il titolare del credito, l'amministrazione o ente debitore (che chiameremo nel seguito P.A.), i creditori subentranti (le banche e gli intermediari finanziari, l'agente della riscossione) e altri soggetti.

Il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'istanza per la certificazione tramite la Piattaforma.

Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A.

La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può:

  • attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito,
  • oppure, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione o compensare un debito verso l'Agenzia delle entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online

La P.A., sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario, i seguenti soggetti subentrano ai creditori originari nel rapporto con la P.A.:

  • le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo (in questo caso, il soggetto che cede il credito risponde dell'eventuale inadempienza del debitore) o pro soluto (in questo caso, il soggetto che cede il credito deve esclusivamente garantire l'esistenza dello stesso). Gli stessi soggetti possono anche, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato;
  • l'Agente della riscossione e l'Agenzia delle entrate intervengono in caso di compensazione del credito certificato. Il credito certificato può essere compensato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, altre entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, sulla base di cartelle esattoriali notificate entro il 30 settembre 2013. La compensabilità si estende a oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Inoltre, è possibile compensare i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario11, indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 on-line.

Le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono anche concedere anticipazioni sui crediti certificati, senza in questo caso subentrare al creditore
originario nel rapporto con la P.A.

Il processo di certificazione dei crediti coinvolge anche altri attori:

  • gli Uffici Centrali di Bilancio - UCB (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) provvedono, in caso di inerzia dell'ente pagatore ed entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza inoltrata dal creditore mediante la Piattaforma, alla nomina del commissario ad acta;
  • i commissari ad acta così nominati, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvedono, entro 50 giorni12 dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Come funziona la certificazione dei crediti

I creditori che intendono presentare l'istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso P.A. devono necessariamente accreditarsi all'interno della Piattaforma - comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all'utilizzo della Piattaforma - seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Se il creditore è una società o un'impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso.

Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l'accreditamento alla Piattaforma.

Si precisa che un utente può operare per più soggetti creditori, ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze una medesima persona (tipicamente, un commercialista) ed enti pagatori distinti possono delegare ad operare per loro conto un unico funzionario. In questi casi all'utente vengono attributi diversi ruoli, uno per ciascuno dei soggetti per conto dei quali è accreditato

Il creditore, dopo aver effettuato l'accreditamento, inoltra l'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.

Il sistema presenta all'utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.

La Piattaforma propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell'istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.

Il creditore riceve notifica sia dell'avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all'indirizzo di Posta elettronica certificata specificato al momento dell'accreditamento.

La P.A. o il commissario ad acta provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità della Piattaforma.

Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore riceve notifica all'indirizzo di Posta elettronica certificata che ha specificato al momento dell'accreditamento.

In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi.

In particolare:

  • può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito
  • oppure, se intende acquisire liquidità immediata, può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato
  • oppure, se ha debiti verso l'erario e intende compensarli, può chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Il sistema provvede automaticamente all'invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.

Al fine di consentire l'immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., i crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le pubbliche amministrazioni (diverse dallo Stato), già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il termine fissato dalla legge (attualmente previsto per il 23 agosto 201416) sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari abilitati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato.

Pertanto, è interesse del creditore (qualora non disponga già della certificazione) procedere quanto prima alla presentazione dell'istanza di certificazione.

In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto dei suddetti crediti avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa (nella misura massima - comprensiva di ogni onere e commissione - dell'1,90% in ragione d'anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell'1,60% in ragione d'anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).

Per semplificare e velocizzare le procedure di cessione, è stata definita un'apposita convenzione quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, che contiene, tra l'altro, il modello del contratto di cessione.

A decorrere dal 1° luglio 2014 sono state introdotte significative novità che riguardano le modalità di utilizzo delle funzionalità della Piattaforma.

Il sistema è stato, infatti, arricchito con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali sarà possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei crediti vantati e dei relativi tempi di pagamento.

Le informazioni monitorate e il relativo aggiornamento sono curati da ciascuna amministrazione interessata.

5 Agosto 2014 · Gennaro Andele


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