Tutela dei cattivi pagatori censiti nelle Centrali Rischi - Ricorso all'Autorità per la tutela della privacy o all'Autorità giudiziaria ordinaria
Nel caso in cui le istanze rivolte alle Centrali Rischi o agli enti finanziari per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy non abbiano avuto risposta entro i termini previsti o non l'abbiano avuta in maniera completa, è possibile proporre ricorso, alternativamente, al Garante o all'Autorità giudiziaria. I requisiti e le modalità della presentazione del ricorso sono quelli di cui agli articoli 145 e s. del Codice privacy.
In casi particolari il giudice può provvisoriamente sospendere la visualizzazione dei dati e, se ritiene fondato il ricorso, può ordinarne la cancellazione o la modifica o l'integrazione e, comunque, la cessazione del comportamento illecito. Nel caso in cui l'interessato abbia subito un danno in seguito all'illegittimo trattamento dei dati, può adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento, in quanto l'Autorità per la tutela della privacy non è competente in materia.
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Stai leggendo Tutela dei cattivi pagatori censiti nelle Centrali Rischi - Ricorso all'Autorità per la tutela della privacy o all'Autorità giudiziaria ordinaria • Autore Ornella De Bellis
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