Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – guida informativa

Cosa è e quali funzioni svolge la Centrale Rischi della Banca d'Italia

Una breve panoramica su cosa è e quali funzioni svolge la Centrale Rischi della Banca d'Italia: quali sono gli obblighi degli intermediari tenuti a comunicare mensilmente l’esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. Il dettaglio dei dati positivi e negativi registrati in questa Centrale Rischi.

La Centrale Rischi (CR) è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e delle società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia.

Essa ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio ed, in ultima analisi, accrescerne la stabilità.

La Centrale Rischi della Banca d'Italia, contiene informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito etc. pari o superiori a 30.000 euro. Ricordiamo che dal 1/1/2009 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC - Centrale Rischi Importo Contenuto - sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

Gli intermediari che partecipano alla Centrale Rischi comunicano alla Banca d'Italia l’esposizione nei confronti dei propri clienti e ricevono, per ciascuno di essi, le informazioni sulla complessiva posizione di rischio verso il sistema creditizio.

I soggetti interessati a conoscere la propria posizione presso la Centrale Rischi possono farne richiesta secondo le modalità previste nella sezione 'Accesso ai dati CR da parte degli interessati'.

Centrale Rischi (CR) Banca d'Italia - Obblighi degli intermediari

Alla Banca d'Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Tutte le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare mensilmente l’esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali l’attività di credito al consumo rappresenti oltre il 50% dell'attività di finanziamento.

Analogamente la Banca d'Italia fornisce mensilmente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni (banche e intermediari finanziari) la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

Qualora il soggetto affidato voglia conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, deve presentare apposita istanza ad una Filiale della Banca d'Italia la quale fornisce un prospetto contenente i dati richiesti corredato da un foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale Rischi.

La rilevazione delle posizioni viene fatta su base mensile aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio (esposizione) trasmesse dai soggetti segnalanti risultanti all'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

I soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) devono inviare le rilevazioni mensili entro il 25 del mese successivo mentre Banca d'Italia di norma rende disponibili le informazioni circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

L’informazione fornita ai soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) in caso di assenza di indicazioni specifiche di questi, riguarda le ultime 36 rilevazioni mensili per le richieste di prima informazione (nuovi affidamenti su nominativi non segnalati), mentre l’informazione fornita ai soggetti affidati, sempre in caso di assenza di indicazioni specifiche di questi, riguarda le ultime 12 rilevazioni mensili.

In ogni caso, è bene tenere presente che, qualora la banca e/o l’interessato (soggetto affidato) lo richiedano, è possibile avere le rilevazioni di periodi precedenti risalenti fino ai primi anni 90.

Tutte le richieste di prima informazione vengono memorizzate ed integrate nella base dati riferita al soggetto. Ciò vuol dire che la banca o l’intermediario finanziario che effettua una visura informativa su di un determinato soggetto viene a conoscenza di tutte le sue richieste precedenti inoltrate presso altri istituti.

Infine la Banca d'Italia in quanto ente pubblico non economico non necessita del consenso degli interessati per il trattamento dei dati e quindi anche i soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) essendo tenuti per legge a fornire a Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela, sono anch’essi esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati. Se ne desume che non è possibile chiedere la cancellazione della storicità delle segnalazioni di rischio (andamento dell'esposizione nel tempo) ma solo la rettifica in caso di inesattezze

Contenuti della Centrale Rischi

Dati positivi: crediti per cassa o firma, garanzie personali o reali a favore di terzi superiori a € 30.000 in essere alla data di riferimento.

Dati negativi: crediti in sofferenza e crediti portati a perdita per un importo superiore a € 250.

E' possibile effettuare qui il download di un dettagliato foglio informativo sulla CR, a cura della Banca d'Italia.

CENTRALE RISCHI C/O BANCA D’ITALIA
Via XX Settembre numero 97/E, 00187 ROMA
Tel. 06/47921

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7 Luglio 2013 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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14 risposte a “Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – guida informativa”

  1. MARCO ha detto:

    Ciao Patrizia, anche a me e’ successa la stessa cosa. Ho chiesto un consulto al mio avvocato.
    Prima cosa da fare e’: stampare il modulo per la richiesta di una visura decennale della tua situazione in CR, mandarla via fax alla Banca D’Italia piu vicina a te e attendere circa 10 gg per riceverla al tuo indirizzo di abitazione. Successivamente, dovresti controllare chi e’ stato il primo istituto Bancario a fare la segnalazione ( magari come successo a me che mi e’ tornato in mente di un prestito chiesto nell 2000 ).

    Poi, se sono passati 3 anni dall’ultima vera o presunta rata, chiamare alla Banca D’italia per chiedere la cancellazione definitiva come previsto dalla legge.

    Non posso aggiungere altro perche’ io devo chiamare lunedi in Banca D’italia.

    Comunque spero di esserti tornato utile per il momento. ln caso di esito positivo della mia cancellazione dalla banca dati CR magari puo’ tornare utile a tutti quelli che come noi, avranno lo stesso problema per l’acquisto della prima casa o altro.

    Saluti.

  2. Quintino Calati ha detto:

    seguito alla lettera grazie FAX INVIATO

  3. karalis ha detto:

    @ quintino

    L’accesso ai dati della CR le consente di sapere chi l’ha segnalata e per quale motivo.

    Le procedure per accedervi sono descritte nell’articolo che le ho indicato.

  4. Quintino Calati ha detto:

    chiedo scusa, ma… non si tratta di sapere se sono un cattivo pagatore ma altro. Da un’altra fonte “banca” sono venuto ha conoscenza che in Banca Italia ho una segnalazione come Soggetto facilmente fallibile a causa di una cattiva gestione conto corrente da parte della mia banca, poiché questo è gestito dal direttore di filiale, per tanto vorrei conoscerne il motivo nello specifico.

  5. Quintino Calati ha detto:

    Buongiorno, vorrei cortesemente sapere se mi è permesso accedere sia come ditta che come persona fisica hai dati CR di Banca Italia che mi riguardano, come posso muovermi? Grazie.

  6. Andretto monica ha detto:

    vorrei sapere come si fa ad essere risarciti da una banca che ti ha segnalato al crif usando il tuo nomitivo in modo illegale , dati che con tale banca nn ho mai avuto rapporti….. la segnalazione è di una somma 1.330.936.00

    • cocco bill ha detto:

      Certamente, medio tempore, promuovendo un’azione legale per risarcimento del danno.

      Certamente, medio tempore, promuovuendo un’azione legale per risarcimento del danno.

      Nel breve, presentando al Garante per la Privacy una segnalazione, un reclamo oppure un ricorso. Si tratta di strumenti flessibili e modulabili in ragione del tempo e dell’impegno che il cittadino, ingiustamente segnalato, intende profondere .

      Senz’altro costa meno che che chiedere tutele attraverso un avvocato e l’azione sarà, nell’immediato, senz’altro più incisiva e “dolorosa” per questi signori che pretendono di violare la privacy, procurando danni, ma senza pagare pegno.

      SEGNALAZIONE

      Che cosa è e quali diritti tutela

      Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una segnalazione (art. 141, comma 1, lett. b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

      Modalità per la presentazione

      La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

      Gratuità

      La presentazione di una segnalazione è gratuita.

      RECLAMO

      Che cosa è e quali diritti tutela

      Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all’articolo 7, sia per promuovere una decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

      Modalità per la presentazione

      Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni del Garante, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

      Diritti di segreteria

      Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.

      RICORSO

      Che cosa è e quali diritti tutela

      Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.

      Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice (art. 141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

      Diritti di segreteria

      Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:

      * conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. – IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
      * bollettino di conto corrente postale n. 96677000,

      tutti intestati a “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.

      Spese del procedimento

      A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

      La determinazione dell’ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (art. 154, comma 4).

      Il Garante ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all’incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

  7. ANTONIO ha detto:

    vi chiedo come devo fare x spedire i documenti via fax se non riesco ad accedere nel canpo modulisticoho rifatto la richiste ma mirisponde che non è possibile x 2 volte nel medesimo giorno mail modulo non sono riuscito a stanparllo come devo fare a ripredere la prima domande x conpletare la richiesta grazie

  8. karalis ha detto:

    Non riesco a trovare sul sito della BdI i tempi di conservazione dei dati: nello specifico si tratta di una sofferenza passata a perdita. Sapete per quanto tempo rimarrà la registrazione, considerato che il finanziamento era del 2001, scadenza naturale 12/2004 ed in CRIF è già stato cancellato perché sono trascorsi i 36 mesi dalla scadenza naturale.
    Grazie anticipate della eventuale risposta.

    Commento di Patrizia M. | Giovedì, 18 Settembre 2008

    La Banca d’Italia in quanto ente pubblico non economico non necessita del consenso degli interessati per il trattamento dei dati e quindi anche i soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) essendo tenuti per legge a fornire a Banca d’Italia i dati relativi all’indebitamento della clientela, sono anch’essi esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati. Se ne desume che non è possibile chiedere la cancellazione della storicità delle segnalazioni di rischio (andamento dell’esposizione nel tempo) ma solo la rettifica in caso di inesattezze.

    Comunque, la consultabilità dei dati da parte di terzi sembrerebbe limitata ad un periodo temporale di dodici mesi.

  9. Patrizia M. ha detto:

    Non riesco a trovare sul sito della BdI i tempi di conservazione dei dati: nello specifico si tratta di una sofferenza passata a perdita. Sapete per quanto tempo rimarrà la registrazione, considerato che il finanziamento era del 2001, scadenza naturale 12/2004 ed in CRIF è già stato cancellato perché sono trascorsi i 36 mesi dalla scadenza naturale.
    Grazie anticipate della eventuale risposta.

  10. karalis ha detto:

    Buongiorno, vorrei cortesemente sapere se mi è permesso accedere sia come ditta che come persona fisica hai dati CR di Banca Italia che mi riguardano, come posso muovermi? Grazie.

    Lei ha sbagliato di poco l’articolo da leggere. Per cui apprezzando la buona volontà mostrata :-)) le indico l’articolo un attimino più su che avrebbe risposto alle sue domande. Lo trova qui.

    Se entrate dai bottoni verdi è tutto più semplice. Se lei Quintino fosse entrato dal bottone verde “cattivi pagatori” avrebbe trovato subito l’articolo di interesse

  11. karalis ha detto:

    @ Giacchetti Massimiliano

    Nessuno, senza una tua specifica e formale delega, potrebbe mai accedere alle informazioni che ti riguardano in una qualsiasi banca dati di cattivi pagatori.

    Di questo tipo di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), poi, ne esistono moltissimi. E ciascuno di essi raccoglie dati relativi ad una particolare categoria di rischio e/o sofferenza.

    Esistono banche dati per assegni emessi senza la necessaria copertura, banche dati che segnalano un prestito erogato a fronte del quale non è stato rispettato il piano rateale di restituzione (ciascuna di esse caratterizzata a sua volta da un massimale di importo), banche dati per ritardi nei pagamenti delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) ecc. ecc. ecc.

    Quindi per sapere se sei o non sei un cattivo pagatore devi personalmente rivolgerti al gestore della banca dati (o SIC) nella quale presumi di essere registrato come cattivo pagatore.

    L’aiuto che possiamo darti è eventualmente quello di dirti a chi rivolgerti. Ma, prima, dovresti tu dirci che tipo di debito “presumi” di non aver onorato …

  12. giacchetti massimiliano ha detto:

    io vorrei sapere se giacchetti massimiliano e un mal pagatore questo non e un commento e una richiesta

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