Centrale Rischi Bankitalia - Presentazione dell'istanza di accesso ai dati


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Le istanze di accesso ai dati possono essere presentate presso una delle Filiali della Banca d’Italia avvalendosi di appositi moduli reperibili presso gli sportelli della Banca d’Italia o scaricabili dal sito, oppure possono essere inviate per posta o a mezzo fax.

All’istanza devono essere allegati:

  1. fotocopia leggibile del codice fiscale e di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente in materia);
  2. fotocopia leggibile di un documento in corso di validità che attesti la relazione esistente tra il soggetto richiedente e il soggetto al quale si riferiscono i dati richiesti (ad es. visura camerale). Si rammenta la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del dpr. numero 445 del 28 dicembre 2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) e successive modifiche per comprovare, ad esempio, la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o società, tutore, curatore, socio illimitatamente responsabile, erede;
  3. eventuale delega per il ritiro dei dati.

Eventuali falsità riscontrate a seguito degli accertamenti compiuti sulla documentazione prodotta dall’interessato e, in particolare, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio sono perseguibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L’istanza di accesso deve essere sottoscritta, con firma leggibile, dal soggetto richiedente i dati o dal suo legale rappresentante oppure, in caso di impedimento temporaneo dell’interessato per ragioni connesse al suo stato di salute, dai soggetti previsti dall’articolo 4, co. 2 del dpr. numero 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche.

7 Luglio 2013 · Ornella De Bellis

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Commenti e domande

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  • martina 24 Gennaio 2012 at 18:56

    Vorrei sapere quali sono le tempistiche, a decorrere dalla segnalazione effettuata dall’intermediario, per la registrazione dei dati da parte di banca di Italia nella centrale rischi e se esiste un numero minimo di rate o di importo impagato al sussistere del quale può procedersi alla segnalazione. Grazie.

    Mara da Milano

    • Ludmilla Karadzic 24 Gennaio 2012 at 20:58

      La Centrale Rischi della Banca d’Italia, contiene informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito etc. pari o superiori a 30.000 euro. Ricordiamo che dal 1/1/2009 la Centrale Rischi della Banca d’Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC – Centrale Rischi Importo Contenuto – sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

      La rilevazione delle posizioni viene fatta su base mensile aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio (esposizione) trasmesse dai soggetti segnalanti risultanti all’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

      I soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) devono inviare le rilevazioni mensili entro il 25 del mese successivo mentre Banca d’Italia di norma rende disponibili le informazioni circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

      Le segnalazioni negative riguardano crediti in sofferenza e crediti portati a perdita per un importo superiore a € 250.