Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – accesso ai dati dei cattivi pagatori censiti

Accesso ai dati dei cattivi pagatori censiti nella Centrale Rischi (CR) BANKITALIA

La Centrale Rischi della Banca d'Italia (CR), contiene informazioni su mutui, anticipazioni e aperture di credito pari o superiori a 30 mila euro. Ricordiamo che dal 1/1/2009 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC - Centrale Rischi Importo Contenuto - sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

I dati personali registrati presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia sono riservati.

Gli interessati possono chiedere di conoscere le informazioni presenti a proprio nome in Centrale dei rischi. La Banca d'Italia fornisce i dati a titolo gratuito con l’indicazione delle banche e/o intermediari finanziari che hanno comunicato le informazioni alla Centrale dei rischi.

Sono  legittimati all'accesso ai dati

Può accedere ai dati della Centrale dei rischi: la persona a nome della quale sono registrate le informazioni oppure il suo tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità).

I dati di società, associazioni, enti e organismi possono essere richiesti:

  • dal legale rappresentante;
  • dal curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza della società, associazione, ente e organismo;
  • dai soci illimitatamente responsabili di società di persone (inclusi i soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni), i quali possono conoscere i dati della società relativi all'arco di tempo in cui hanno rivestito la qualità di soci e al periodo precedente al loro ingresso nella società.

Centrale Rischi Bankitalia - Presentazione dell'istanza di accesso ai dati

Le istanze di accesso ai dati possono essere presentate presso una delle Filiali della Banca d'Italia avvalendosi di appositi moduli reperibili presso gli sportelli della Banca d'Italia o scaricabili dal sito, oppure possono essere inviate per posta o a mezzo fax.

All'istanza devono essere allegati:

  1. fotocopia leggibile del codice fiscale e di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente in materia);
  2. fotocopia leggibile di un documento in corso di validità che attesti la relazione esistente tra il soggetto richiedente e il soggetto al quale si riferiscono i dati richiesti (ad es. visura camerale). Si rammenta la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del dpr. numero 445 del 28 dicembre 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) e successive modifiche per comprovare, ad esempio, la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o società, tutore, curatore, socio illimitatamente responsabile, erede;
  3. eventuale delega per il ritiro dei dati.

Eventuali falsità riscontrate a seguito degli accertamenti compiuti sulla documentazione prodotta dall'interessato e, in particolare, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio sono perseguibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L’istanza di accesso deve essere sottoscritta, con firma leggibile, dal soggetto richiedente i dati o dal suo legale rappresentante oppure, in caso di impedimento temporaneo dell'interessato per ragioni connesse al suo stato di salute, dai soggetti previsti dall'articolo 4, co. 2 del dpr. numero 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche.

Consegna dei dati relativi ai cattivi pagatori censiti nella CR BANKITALIA

In risposta all'istanza di accesso, la Banca d'Italia fornisce all'interessato un prospetto contenente i dati richiesti, corredato da un Foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale dei rischi.

I dati sono comunicati all'interessato senza ritardo; viene fornita risposta anche nel caso in cui non risultino segnalazioni a nome dell'interessato per il periodo richiesto.

La consegna dei dati è di norma effettuata a mezzo posta all'indirizzo indicato dall'interessato nell’istanza. E’ tuttavia possibile chiedere di ritirare i dati personalmente presso una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia; in tal caso il ritiro può essere effettuato anche da un terzo munito di apposita delega rilasciata dall'interessato.

Per porre una domanda sull'accesso ai dati dei cattivi pagatori censiti nella Centrale Rischi (CR) BANKITALIA, sulla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), sugli altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e sui cattivi pagatori clicca qui.

7 Luglio 2013 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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2 risposte a “Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – accesso ai dati dei cattivi pagatori censiti”

  1. martina ha detto:

    Vorrei sapere quali sono le tempistiche, a decorrere dalla segnalazione effettuata dall’intermediario, per la registrazione dei dati da parte di banca di Italia nella centrale rischi e se esiste un numero minimo di rate o di importo impagato al sussistere del quale può procedersi alla segnalazione. Grazie.

    Mara da Milano

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La Centrale Rischi della Banca d’Italia, contiene informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito etc. pari o superiori a 30.000 euro. Ricordiamo che dal 1/1/2009 la Centrale Rischi della Banca d’Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC – Centrale Rischi Importo Contenuto – sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

      La rilevazione delle posizioni viene fatta su base mensile aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio (esposizione) trasmesse dai soggetti segnalanti risultanti all’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

      I soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) devono inviare le rilevazioni mensili entro il 25 del mese successivo mentre Banca d’Italia di norma rende disponibili le informazioni circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

      Le segnalazioni negative riguardano crediti in sofferenza e crediti portati a perdita per un importo superiore a € 250.

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