Cattivi pagatori e centrali rischi private – Nuove regole a partire dal 12 marzo 2020 » Istituito un organismo indipendente per vigilare sull’operato dei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) e novità nelle modalità di notifica del preavviso di segnalazione

Cosa si intende per Sistema di Informazioni Creditizie (SIC)

Per Sistema di Informazioni Creditizie (o SIC) si intende una banca di dati gestita da una persona giuridica, un ente, un’associazione o un altro organismo in ambito privato. Il SIC può contenere, in particolare: informazioni di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti; informazioni di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel SIC al momento del loro verificarsi.

Il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie è il soggetto privato, che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione; mentre il partecipante è il soggetto privato, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo SIC e può accedere ed utilizzare i dati presenti nel sistema.

Chi può accedere ai dati contenuti nei SIC

Il partecipante comunica al gestore i relativi dati personali dei debitori in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti: rientrano nella categoria dei partecipanti le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, le società finanziarie e tutti gli intermediari finanziari, i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l’attività di factoring, soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari, gli istituti di pagamento, i soggetti privati che, nell’esercizio di attività commerciale o professionale, concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, ovvero svolgono l’attività di leasing anche operativo, o l’attività di noleggio a lungo termine, nonché l’attività di gestione di piattaforme digitali per prestiti tra privati.

Il legislatore è intervenuto per consentire l’accesso ai dati presenti nei SIC a ulteriori soggetti. In particolare:

  • i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (tra cui, quindi, le società telefoniche);
  • le imprese di assicurazione;
  • i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente.

Tali soggetti (cosiddetti accedenti), attualmente hanno facoltà di consultare i dati personali presenti nei SIC, stipulando a tal fine appositi accordi con uno o più gestori di Sic.

Quali categorie di dati personali possono essere registrate nei SIC

I SIC possono trattare le seguenti categorie di dati personali:

  1. dati identificativi, anagrafici e socio demografici (quali, ad esempio: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice Iban, dati relativi alla occupazione/professione, al reddito, al sesso, all’età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare);
  2. dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
  3. dati di tipo contabile, relativi, in particolare, agli utilizzi o ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
  4. dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati.

Laddove per richiesta/rapporto si intende una qualsiasi richiesta o rapporto (successivo alla richiesta) riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di un credito, di una dilazione di pagamento, di un pagamento differito, di un finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanziaria; rientrano nell'accezione di facilitazione finanziaria, il noleggio a lungo termine, il leasing operativo, la cessione di crediti e di dilazioni di pagamento e il prestito tra privati gestito attraverso piattaforme digitali (cosiddetto peer to peer lending).

Nell'ambito di un SIC possono essere registrati i dati personali riferiti all'interessato che chiede di instaurare un rapporto con un partecipante, nonché al coobbligato; al terzo ceduto (in relazione all'ipotesi di cessione di crediti o dilazioni di pagamento); all'esponente aziendale o al partecipante al capitale della società e/o ente, che è parte di una richiesta/rapporto.

I dati personali registrati nei SIC possono essere trasferiti verso partecipanti, gestori e/o, comunque, altri destinatari, titolari o responsabili del trattamento, ubicati in paesi anche non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

I dati personali registrati nei SIC possono essere trasferiti verso partecipanti, gestori e/o, comunque, altri destinatari, titolari o responsabili del trattamento, ubicati in paesi anche non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Diniego di accesso al credito e informativa dovuta al richiedente

Quando la richiesta di credito o di un servizio o prodotto non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta, ha consultato dati personali relativi ad informazioni di tipo negativo in uno o più SIC, indicandogli gli estremi identificativi del SIC da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.

Nei casi in cui il gestore di un SIC, direttamente o per il tramite di società controllate o collegate, effettua in ogni forma il trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere a tali dati, i dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti, se registrati, devono figurare in banche di dati personali separate dal SIC.

Quando la richiesta di credito non è accolta, l’interessato può richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti ed ottenere dettagli circa la fonte da cui provengono i dati medesimi e gli estremi identificativi del gestore che ha fornito tali informazioni.

I dati personali registrati nei SIC possono essere trasferiti verso partecipanti, gestori e/o, comunque, altri destinatari, titolari o responsabili del trattamento, ubicati in paesi anche non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Obbligo di notifica del preavviso di segnalazione nei SIC al debitore inadempiente

Fermi restando gli strumenti già individuati con il provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 (ad esempio la posta elettronica certificata (PEC) con evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplice), si considera altresì idoneo a garantire l’adempimento dell'obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo di cui al presente Codice di condotta l’invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna. Il documento contenente il preavviso di segnalazione viene inviato tramite un servizio di postalizzazione che preveda la tracciatura della spedizione con certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell’avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato.

Inoltre il preavviso, se inviato con una delle modalità di seguito indicate, previamente concordate con l'interessato, si presume conosciuto da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione:

  1. messa a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente. Il documento contenente il preavviso è messo a disposizione in un’area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso (qualora, ad esempio, il cliente abbia già effettuato almeno un accesso in tale area), nell’ambito del sito web del partecipante (home banking o analogo servizio), accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata;
  2. comunicazione telefonica con registrazione della chiamata. Il preavviso di segnalazione viene comunicato tramite contatto telefonico registrato (al numero fornito dal cliente) previa e documentata verifica dell’identità del soggetto rispondente;
  3. in considerazione dell’estrema diffusione di modalità di contatto e comunicazione digitali e innovative, fruibili anche tramite device, il preavviso di segnalazione può essere validamente inviato utilizzando forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare anche l’avvenuta consegna del preavviso

Tempi di conservazione dei dati

Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un SIC fino a dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

Decorsi tali termini temporali, i dati sono eliminati dal SIC se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell’interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione.

Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest’ultimo caso, al massimo fino a cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.

I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento.

Organismo di Monitoraggio (OdM)

L'Organismo di Monitoraggio sarà chiamato a gestire i reclami eventualmente insorti esclusivamente tra gestori ed interessati, relativamente a violazioni del del nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Fatto salvo il diritto dell’interessato alla presentazione di un reclamo al Garante per il trattamento dei dati personali e/o all'avvio di procedure giudiziali di tutela dei propri diritti, ogni interessato che ritenga che i propri diritti e le proprie libertà siano stati lesi da uno o più trattamenti svolti da un gestore aderente al presente Codice di condotta, potrà proporre reclamo all’OdM inviando apposita segnalazione scritta che dovrà contenere una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato. Il reclamo riguardante l’esercizio dei diritti potrà essere proposto all’OdM esclusivamente dopo aver infruttuosamente contestato l'inadempimento al gestore del SIC ed atteso un mese per l'eventuale riscontro.

La presentazione di un reclamo al Garante o l’avvio di un procedimento in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa preclude l’avvio, o determina l’improcedibilità, qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all’OdM.

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte dell’interessato, l’OdM dovrà darne notizia al gestore coinvolto, affinché quest’ultimo possa, entro i successivi trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie. Garantendo la pienezza del contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti già consentano all’OdM di definire la controversia, quest’ultimo dovrà adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte del gestore. Diversamente, l’OdM potrà richiedere ad entrambe le parti ulteriori precisazioni, così come l’acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potrà avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso da parte dell’interessato

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Le misure necessarie per l’applicazione del nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di sei mesi dall'approvazione (sei mesi a partire dal 12 settembre 2019).

24 Settembre 2019 · Ornella De Bellis




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