Cattivi pagatori » Tutto ciò che bisogna conoscere sulle Centrali Rischi (CR Sic e CAI)

Cattivi pagatori » Tutto ciò che bisogna conoscere sulle Centrali Rischi (CR Sic e Cai)

Cattivi pagatori ed inserimento dei dati nelle famigerate Centrali Rischi, Cr (pubblica), Sic (Sistema di informazioni creditizie - private) o CAI (Centrale d'Allarme Interbancaria): una guida per il debitore in difficoltà o per chiunque voglia saperne di più.

Quando si parla di credito, ogni tanto si sente parlare di Liste dei Cattivi Pagatori, cosa sono di preciso?

Può succedere: una spesa imprevista, una svista, il lavoro che viene a mancare, oppure qualche acquisto di troppo ed il pagamento della rata salta.

Che si tratti di un finanziamento per comprare l’automobile, di un assegno, di un prestito personale o del mutuo per la casa, poco importa: chi non rispetta le scadenze viene segnalato, dagli stessi istituti di credito, a specifici sistemi informativi sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito.

In Italia questi sistemi fanno capo, da un lato a Banca d’Italia che dispone di una propria Centrale dei Rischi (CR), dall'altro ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC, ex centrali rischi private).

Questi due tipi di istituto seguono, in parte, regole e logiche diverse.

In questa sede riassumeremo brevemente come funzionano queste banche dati. Parleremo, inoltre, della Cai, l'archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia.

Chi sono i cattivi pagatori

Cosa significa essere cattivi pagatori e quali sono le conseguenze che un cattivo pagatore deve sapere di poter subire.

Comunemente,  con il termine  cattivo pagatore deve intendersi:

  1. il soggetto moroso, vale a dire il debitore non puntuale nel corrispondere l’importo delle  rate di un finanziamento (sia esso un prestito personale, un mutuo ipotecario, o un affidamento legato alla carta revolving, ecc…) secondo le scadenze previste;
  2. il soggetto incagliato ossia il debitore che, trovandosi in difficoltà momentanee, è costretto a sospendere i pagamenti per un limitato periodo di tempo, manifestando la volontà, (ed essendo giudicato in grado)  di soddisfare comunque il creditore;
  3. il soggetto inadempiente, il cui comportamento si sostanzia in pratiche dilatorie finalizzate unicamente a differire nel tempo  l’attivazione delle procedure giudiziali per il recupero coattivo del credito;
  4. il soggetto insolvente cioè un  debitore che si trova nell'incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo (pignoramento mobiliare ed immobiliare);
  5. il soggetto protestato ovvero che ha emesso assegni o cambiali  che una volta presentati all'incasso si rivelano privi di copertura per la somma indicata nel titolo di credito;
  6. il soggetto revocato, che ha subito, in altre parole,  un provvedimento di revoca del libretto di assegni (assegni a vuoto), della carta di credito o del bancomat (utilizzo  della carta senza disporre dei fondi necessari);
  7. il soggetto fallito che è stato oggetto, cioè, di una sentenza di fallimento;
  8. il soggetto pignorato, che è stato interessato da una azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Per contro, gli eventi pregiudizievoli associati risultano essere:

  1. il ritardato pagamento di una o più rate relative ad un finanziamento;
  2. la sospensione dei pagamenti di una o più rate del finanziamento che porta il credito nello stato di incaglio;
  3. il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento che porta il  credito  nello stato di sofferenza;
  4. l’accertamento, anche ai fini contabili e fiscali, inerente l’impossibilità di recuperare gli importi a credito, con il contestuale passaggio del credito stesso nello stato di inesigibilità;
  5. il protesto, ovvero l’atto pubblico che fa fede dell'avvenuta presentazione di un titolo (assegno o cambiale) e del suo mancato pagamento;
  6. il provvedimento di revoca  del libretto di assegni o della carta di credito o del bancomat;
  7. la sentenza fallimento;
  8. il precetto e l’azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Cr e Sic: cosa sono e quali sono le differenze tra queste due banche dati odiate dai cattivi pagatori

Come accennato nell'incipit, quando si chiede un finanziamento, un prestito, un mutuo, le banche e/o finanziarie verificano la nostra solvibilità in molti modi.

Tra questi, è compresa la consultazione di particolari banche dati dove confluiscono i dati di coloro che non pagano (o pagano in ritardo) rate di finanziamenti, prestiti, mutui.

Tali banche dati, denominate Sic (Sistema di informazioni creditizie) o Centrali Rischi, hanno infatti la funzione di fornire a chi concede credito informazioni sull'affidabilità dei debitori.

Ogni banca e/o finanziaria, oltre a consultarle, le aggiorna periodicamente con i dati dei soggetti che non pagano, pagano in ritardo, rate di finanziamenti, prestiti, mutui.

E' prevista anche la (breve) iscrizione di coloro che semplicemente chiedono un finanziamento, anche senza ottenerlo, nonché l'informativa positiva sui rapporti che si concludono regolarmente.

Fino a qualche anno fa le modalità di gestione di questi registri erano difformi e disorganizzate, con conseguenze nefaste per chi voleva accedere al credito.

Dal 2005 in poi, vi sono precise e comuni regole a cui riferirsi, fissate dal Garante della Privacy con un Codice deontologico.

Queste disposizioni riguardano il tipo di dati che possono essere gestiti dalle banche dati, gli scopi del loro utilizzo, i tempi massimi di conservazione, nonchè gli obblighi di informazione al debitore sui suoi diritti in merito ai dati stessi.

Da sapere che i debitori devono essere preavvisati della potenziale iscrizione ad una di queste banche dati, in occasione del sollecito di pagamento, con comunicazione di altro tipo o con una comunicazione specifica.

Se un prestito o finanziamento viene negato a causa delle informazioni presenti in una banca dati rischi, inoltre, la banca/finanziaria dovrà informare immediatamente e gratuitamente l'interessato del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati dove questi risulta segnalato negativamente.

Il Codice deontologico regola l'attività delle banche dati private (CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc.) ma non di quella pubblica per eccellenza, la CR (centrale rischi) della Banca d'Italia, disciplinata dal Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative del CICR e della Banca d'Italia stessa.

Va detto, peraltro, che dal Gennaio del 2009 la CR della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza inglobando la CRIC (centrale rischi di importo contenuto), sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo ridotto.

Comunque, mentre nella Centrale Rischi Bankitalia la posizione del cattivo pagatore è inserita solo a protesto avvenuto, nei Sic  dati dei cattivi pagatori sono visibili sin dall'inizio della sofferenza. I SIC, inoltre contengono dati concernenti  non solo  la delibera o l’erogazione di un mutuo ma anche la sua sola richiesta.

La CRIF, ad esempio, è un circuito di informazioni delle esposizioni finanziarie gestito da una società privata. Esso non avendo carattere di obbligatorietà, contiene solo dati volontariamente comunicati dagli enti eroganti finanziamenti. Per l’utilità delle informazioni fruibili è comunque in genere molto aggiornata e completa. Essa contiene non solo le sofferenze intese come mancati pagamenti, ma anche la puntualità degli stessi.

Se una persona paga le sue rate mai alle scadenze dovute, e sempre irregolarmente, queste informazioni visibili dalla CRIF, lo mostrano come un cattivo pagatore. E certamente non sarà ben visto agli occhi di una banca che deve prestargli svariate decine di migliaia di Euro.

Così come le informazioni circa la situazione finanziaria del rimborso di un prestito di ammontare totale anche solo di 100 € (Es. per l'acquisto di un telefonino a rate). E la cattiva conduzione del rimborso di un irrisorio prestito, può pregiudicare anche la richiesta di un mutuo di consistente cifra.

La CR o Centrale dei Rischi è, invece, un organismo costituito presso la Banca d'Italia il 1° aprile 1964 dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ha come scopo principale quello di fornire ai partecipanti una informazione globale dei crediti concessi dall'intero sistema creditizio a una determinata impresa, persona o ente.

Le istituzioni creditizie possono così conoscere in ogni istante qual è l’esposizione globale e quindi cautelarsi contro i rischi derivanti dalla concessione di fidi multipli ad un unico soggetto da parte di più aziende di credito.

La CR censisce le posizione superiori a € 30.000. I crediti in sofferenza, sono però comunicati qualunque sia il loro importo. La sofferenza, in caso di piccolo finanziamento, è intesa non come ritardo dei pagamenti, ma come mancato pagamento. La comunicazione dei dati alla CR da parte delle banche è obbligatoria. L’aggiornamento della stessa può avvenire anche mensilmente (dipende dal tipo di informazioni censite).

I cattivi pagatori e la Centrale Rischi CR della Banca d'italia

La Centrale Rischi della Banca d'Italia, CR, contiene informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito etc. pari o superiori a 30.000 euro.

Ricordiamo che dal 1/1/2009 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC - Centrale Rischi Importo Contenuto - sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

I dati personali registrati presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia sono riservati.

Gli interessati possono chiedere di conoscere le informazioni presenti a proprio nome in Centrale dei rischi. La Banca d'Italia fornisce i dati a titolo gratuito con l’indicazione delle banche e/o intermediari finanziari che hanno comunicato le informazioni alla Centrale dei rischi.

Può accedere ai dati della Centrale dei rischi esclusivamente la persona a nome della quale sono registrate le informazioni oppure il suo tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità).

I dati di società, associazioni, enti e organismi possono essere richiesti:

  • dal legale rappresentante;
  • dal curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza della società, associazione, ente e organismo;
  • dai soci illimitatamente responsabili di società di persone (inclusi i soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni), i quali possono conoscere i dati della società relativi all'arco di tempo in cui hanno rivestito la qualità di soci e al periodo precedente al loro ingresso nella società.

Le istanze di accesso ai dati possono essere presentate presso una delle Filiali della Banca d'Italia avvalendosi di appositi moduli reperibili presso gli sportelli della Banca d'Italia o scaricabili dal sito, oppure possono essere inviate per posta o a mezzo fax.

All'istanza devono essere allegati:

  1. fotocopia leggibile del codice fiscale e di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente in materia);
  2. fotocopia leggibile di un documento in corso di validità che attesti la relazione esistente tra il soggetto richiedente e il soggetto al quale si riferiscono i dati richiesti (ad es. visura camerale). Si rammenta la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del dpr. numero 445 del 28 dicembre 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) e successive modifiche per comprovare, ad esempio, la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o società, tutore, curatore, socio illimitatamente responsabile, erede;
  3. eventuale delega per il ritiro dei dati.

Eventuali falsità riscontrate a seguito degli accertamenti compiuti sulla documentazione prodotta dall'interessato e, in particolare, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio sono perseguibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L’istanza di accesso deve essere sottoscritta, con firma leggibile, dal soggetto richiedente i dati o dal suo legale rappresentante oppure, in caso di impedimento temporaneo dell'interessato per ragioni connesse al suo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

In risposta all'istanza di accesso, la Banca d'Italia fornisce all'interessato un prospetto contenente i dati richiesti, corredato da un Foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale dei rischi.

I dati sono comunicati all'interessato senza ritardo; viene fornita risposta anche nel caso in cui non risultino segnalazioni a nome dell'interessato per il periodo richiesto.

La consegna dei dati è di norma effettuata a mezzo posta all'indirizzo indicato dall'interessato nell'istanza. E’ tuttavia possibile chiedere di ritirare i dati personalmente presso una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia; in tal caso il ritiro può essere effettuato anche da un terzo munito di apposita delega rilasciata dall'interessato.

I cattivi pagatori e le centrali rischi private (Sic)

I SIC, le ex “centrali rischi”, sono banche dati che raccolgono informazioni sui prestiti a persone fisiche e imprese. Queste informazioni provengono dalle banche e dalle società finanziarie.

Per ogni segnalazione possono essere trattati questi dati:

  1. dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA;
  2. dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi della tipologia di contratto, dell'importo del credito, delle modalita' di rimborso e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
  3. dati di tipo contabile relativi a pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria, anche residua, e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
  4. dati relativi all'attività di recupero del credito o all'eventuale contenzioso, alla cessione del credito o a vicende eccezionali che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale delle persone segnalate.

Il trattamento dei dati e' effettuato con esclusive finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi, in particolare per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati, la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti.

E' previsto un aggiornamento continuo dei dati, con cadenza mensile, su comunicazione delle banche/finanziarie che hanno proceduto all'iscrizione.

E' vietato l'utilizzo per qualsiasi altro scopo, specie quello relativo a ricerche di mercato o promozione, pubblicità e vendita di prodotti e/o servizi.

Non possono essere gestiti dati sensibili e giudiziari, e comunque dati eccedenti rispetto e quelli necessari al raggiungimento delle finalità perseguite.

Le banche dati conservano le informazioni sia per verificare il totale dei finanziamenti ottenuti, sia per verificare l'eventuale morosità di un consumatore.

Il codice deontologico regola i tempi massimi di conservazione dei dati, differenziati in base alle diverse situazioni in cui si trova il rapporto tra chi riceve il finanziamento e chi lo concede.

Nei sic sono immagazzinate informazioni sulle richieste di finanziamento.

Ciò perchè le banche/finanziarie comunicano ai Sic (centrali rischi) i dati personali di chi richiede una concessione di credito già in fase d'istruttoria. Il tempo massimo di conservazione di questi dati tiene conto del tempo necessario all'istruttoria stessa e non deve comunque superare i 180 giorni dalla richiesta.

Se la richiesta di credito non è accolta o è il consumatore a rinunciare, la banca/finanziaria deve comunicare ai gestori delle banche dati, in occasione della comunicazione mensile, il mancato prestito. Da quel momento questa informazione, con specifica delle cause (non accoglimento o rinuncia del consumatore) può' rimanere alla banca dati per massimo 30 giorni.

Nei Sic, cono incluse anche informazioni negative sui ritardi nei pagamenti delle rate (temporanea morosità) E' il caso di quei risparmiatori che dopo un ritardato pagamento provvedono a regolarizzarsi.

Se il ritardato pagamento non supera i due mesi, o due rate, le relative informazioni di morosità possono essere conservate al massimo per 12 mesi dalla regolarizzazione, Da agosto del 2014, se il ritardo riguarda una sola rata con pagamento entro 60 giorni dalla scadenza, le segnalazioni del ritardo devono essere cancellate decorsi sei mesi dal pagamento.

Se invece il ritardato pagamento supera i due mesi o le due rate il tempo massimo di conservazione e' di 24 mesi.

Decorso il termine massimo i dati sono cancellati dall'archivio, a meno che nel frattempo non risultino registrati, per quella persona, ulteriori ritardi nei pagamenti.

La segnalazione può avvenire solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla spedizione di un preavviso di iscrizione al debitore.

Le banche/finanziarie, infatti, devono preavvisare il debitore, magari in occasione dell'invio di un sollecito di pagamento, riguardo all'imminente iscrizione delle informazioni del ritardato pagamento in una centrale rischi.

Da notare bene che i dati relativi al PRIMO ritardo di pagamento vengono resi pubblici solo dopo 60 giorni dall'aggiornamento mensile fatto dalla banca/finanziaria oppure quando siano scadute (insolute) almeno due rate mensili consecutive oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime rate.

Nelle banche dati che raccolgono solo informazioni negative (CTC per esempio) tali dati vengono resi pubblici quando il ritardo eccede i 4 mesi (precisamente 120 giorni) oppure in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate.

I dati degli eventuali ritardi successivi al primo sono invece pubblicati subito, all'atto dell'aggiornamento mensile.

Accanto ai dati deve comunque essere presente l'annotazione dell'avvenuto pagamento.

Le banche/finanziarie, infatti, devono dare informazione ai gestori delle banche dati anche della data dell'avvenuto pagamento che deve essere annotata negli archivi. La comunicazione della banca/finanziaria al gestore deve avvenire entro 15 giorni dal pagamento, e il gestore deve poi procedere all'annotazione entro 10 giorni dalla ricezione.

Nei casi in cui il mancato pagamento non venga regolarizzato, i dati negativi di tale definitiva morosità, possono restare in archivio per massimo 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, dopodiché devono essere comunque cancellati.

In caso di altre vicende rilevanti relative al pagamento il termine decorre dalla data di ultimo aggiornamento o comunque da quanto il rapporto e' cessato.

Nei Sic vengono raccolte anche informazioni positive su rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi).

La presenza di un finanziamento in corso con i pagamenti in regola rimane nella memoria della banca dati, ma anche dopo che il rapporto si e' concluso regolarmente e' prassi delle banche dati tenere in memoria i dati del finanziamento e della "buona condotta" del consumatore.

Il Codice dispone che queste informazioni positive rimangano in memoria al massimo 24 mesi dalla cessazione del rapporto (scadenza contrattuale).

Le informazioni positive possono essere conservate per più tempo qualora nell'archivio, per quella determinata persona, siano presenti anche informazioni negative relative ad altri finanziamenti. In questi casi le informazioni vengono poi cancellate tutte insieme, allo scadere del termine di conservazione di quelle negative.

Queste informazioni sono cancellate, in ogni caso, qualora il consumatore/interessato ne faccia richiesta revocando il consenso al trattamento, entro 90 giorni dalla comunicazione fatta alla banca/finanziaria.

Comunque, chi chiede o attiva un finanziamento deve essere informato, tra le altre cose, anche sulla gestione dei propri dati nell'ambito delle informazioni creditizie.

Deve essergli consegnata un'informativa che contenga i dati delle centrali rischi a cui vengono comunicati i dati personali e in quali casi, nonché, i tempi di conservazione degli stessi e le modalità per esercitare i propri diritti al riguardo (ai sensi dell'art.7 del codice della privacy, vedi prossima sezione).

A livello di obblighi informativi,la normativa vigente ha precisato anche che il consumatore a cui viene negato un finanziamento deve inoltre essere informato nel caso in cui la motivazione del diniego sia collegata all'iscrizione del proprio nominativo su una banca dati, in modo che possa prendere provvedimenti al riguardo.

Inoltre, il consumatore in ritardo nel pagamento di una o più rate deve essere preventivamente informato dell'iscrizione del proprio nominativo dalla banca/finanziaria e delle conseguenze che cio' comporta, all'atto di invio di solleciti di pagamento o con lettera separata.

Per quanto riguarda l'accesso, la rettifica o l'eliminazione dei dati, gli interessati, ovvero coloro a cui corrispondono i dati registrati nelle banche dati, hanno diritto ad esercitare i diritti previsti dal Codice della privacy, sia presso le banche/finanziarie che hanno effettuato l'iscrizione, sia direttamente presso i gestori delle banche dati stesse.

E' possibile richiedere, peraltro:

  • notizie sull'esistenza di propri dati detenuti e gestiti;
  • che venga specificata l'origine dei dati personali detenuti (quale banca/finanziaria ha effettuato l'iscrizione, se ci si rivolge alla centrale rischi);
  • gli estremi del titolare che gestisce i dati (quale centrale rischi gestisce i dati, se ci si rivolge alla banca/finanziaria);
  • che i dati vengano integrati, corretti od aggiornati;
  • che i dati vengano cancellati se trattati in violazione di legge (per esempio perché è già decorso il termine massimo di conservazione negli archivi);
  • l'opposizione al trattamento nel caso in cui vi siano motivi legittimi (per esempio nel caso di trattamento delle informazioni "positive" dette sopra o nei casi estremi di contratti attivati indebitamente).

Nella richiesta il soggetto interessato deve indicare, se possibile, il proprio codice fiscale e/o partita IVA, per agevolare le ricerche. Può procedere alla richiesta anche un soggetto terzo, debitamente delegato per iscritto.

Il riscontro da parte della banca/finanziaria o del gestore deve pervenire entro 15 giorni dall'invio della richiesta. Nel caso in cui si rendano necessarie particolari verifiche e la questione risulti complessa, il termine può raddoppiarsi fino a massimo 30 giorni. L'accesso ai dati -quindi il riscontro positivo ad una richiesta di conoscere i propri dati presenti in archivio- deve essere sempre agevolato, con tutti i mezzi.

Le richieste di accesso ai dati (di esistenza dei dati, della loro origine e della finalità di trattamento) per le quali viene fornito un indirizzo e-mail per la risposta sono gratuite, senza limiti di numero.

Se viene richiesta una risposta con altri mezzi (fax, lettera, etc.) la gratuità e' limitata alla prima volta nell'arco di un anno.

Per le richieste successive alla prima, sempre nell'arco dell'anno, si potrà dover pagare fino a 7 euro, a cui se ne possono aggiungere 3 (10 euro in totale) se la richiesta e' incompleta e sia quindi necessario un contatto per completarla. Per le risposte inviate oltre i termini (15 oppure 30 giorni) non può essere richiesto alcun pagamento.

I cattivi pagatori e la CAI (Centrale d'Allarme Interbancaria)

La Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) è il database informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia a seguito alla depenalizzazione di una serie di reati minori tra cui l'emissione di assegni senza provvista o autorizzazione.

La Banca d'Italia ne ha affidato gestione alla S.I.A, Società Interbancaria per l'Automazione.

Sono obbligati alle segnalazioni le banche, le poste, gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, le prefetture e l'autorita' giudiziaria (per mezzo del ministero della Giustizia).

Nell'archivio confluiscono i seguenti dati:

  1. le generalità (come dati anagrafici, codice fiscale e domicilio) dei soggetti che emettono assegni (bancari o postali) senza autorizzazione o non coperti. In questi casi scatta la cosiddetta “revoca di sistema”, ovvero il divieto ad emettere assegni per sei mesi e l'obbligo di restituire quelli posseduti. Tale revoca comporta -in concreto- il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell'archivio
  2. gli estremi ( come coordinate, divisa, importo) degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;
  3. le generalità dei soggetti a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'uso di carte di credito e di debito (bancomat) a causa di mancati pagamenti delle somme relative a prelievi o transazioni effettuati con le stesse. Questa iscrizione rimane per due anni ma non comporta lo scatto di alcun divieto. Il soggetto potrebbe ottenere quindi altre carte di pagamento, a discrezione dell'ente emittente.
  4. i dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all'utilizzo;
  5. le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista (che potrebbero prevedere il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni), nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo definitivo;

Nell'archivio vengono anche registrati i dati non nominativi (anonimi) relativi agli assegni e alle carte a rischio, ovvero, per esempio, quelli per i quali e' stato denunciato il furto o la perdita (per gli assegni vengono segnatale le coordinate, la divisa, l'importo, per le carte l'emittente, il numero e la scadenza).

Dal momento in cui il protesto (per mancanza fondi) viene elevato, il soggetto interessato, che viene debitamente preavvisato dell'inizio della procedura con il cosiddetto preavviso di revoca, ha 60 giorni di tempo per pagare.

Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

Il pagamento, detto tardivo, comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto e di gestione), nonchè una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell'importo dell'assegno.

Esso può avvenire presso lo sportello della banca su cui e' tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto.

Da notare bene che il pagamento dev'essere anche dimostrato presso l'ufficiale che ha elevato il protesto (o presso la banca, in mancanza di protesto) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. Tale dimostrazione può avvenire con quietanza con firma autenticata o attestazione della banca.

Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l'assegno viene coperto. Contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni (vedi sotto).

Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l'assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).

Successivamente, più precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni, viene emessa e notificata un'ordinanza di ingiunzione. Contro di essa si può fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga ne' si contesta, arriverà, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.

Gli eventuali successivi assegni protestati del soggetto già iscritto al CAI per protesto vengono iscritti al CAI immediatamente, senza attendere i 60 giorni.

La tolleranza non viene applicata anche se i protesti sono causati da una firma non conforme (tipicamente l'emissione senza autorizzazione) o riguardano soggetti interdetti. In questi casi l'ufficiale che eleva il protesto effettua l'iscrizione al CAI ed informa la prefettura subito, entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

Per quanto riguarda le sanzioni, per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.

Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.

In ambedue i casi la sanzione accessoria consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni. Nel primo caso tale divieto si applica quando l'importo dell'assegno emesso senza provvista (oppure l'importo di più assegni emessi in tempi ravvicinati) e' superiore ai 2.582,28 euro.

Quando invece l'importo dell'assegno (o di più assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie più pesanti (come l'interdizione all'esercizio dell'attività professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite può scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.

Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l'entità a seconda della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno.

Da ricordare che, anche se un assegno impagato non viene protestato si potrebbe comunque essere iscritti al CAI e dover pagare le sanzioni amministrative di cui sopra. La segnalazione al Prefetto, in questo caso, invece di arrivare dall'ufficiale che ha elevato il protesto arriva direttamente dalla banca o dalla posta (comunque sempre dopo che sono decorsi i 60 giorni utili per pagare).

Per dimostrare il pagamento entro 60 giorni, in questo caso, ci si deve rivolgere all'ufficio postale o alla prefettura chiedendo che la procedura venga bloccata.

Il pagamento tardivo, anche se viene fatto subito dopo la levata del protesto, non da' diritto alla cancellazione di quest'ultimo. La cancellazione del protesto può essere ottenuta solo dopo che sia decorso un anno, se nel frattempo non si viene protestati di nuovo, rivolgendosi al tribunale e poi alla camera di commercio.

Per quanto riguarda i dati nominativi la consultazione può avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato) sia presso una delle filiali della banca d'Italia che presso l'ente che ha effettuato l'iscrizione (banca, posta, etc.).

Se ci si rivolge alla banca d'Italia il servizio e' gratuito, altrimenti valgono le tariffe eventualmente previste dal singolo ente.

I dati non nominativi (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia: si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l'iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell'autorizzazione alla loro emissione), ovvero bloccati per qualsiasi motivo nonchè i dati della carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.

La consultazione può avvenire presso la banca d'Italia o qualsiasi sportello bancario che offra il servizio, presso gli uffici postali e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento.

In tutti i casi e' necessario compilare un modulo predisposto dalla banca e reso disponibile presso le filiali.

Un modo alternativo e veloce per cercare dati (ma relativi ai soli assegni) e' telematicamente, tramite il sito della SIA.

Per quanto riguarda, invece, l'iscrizione degli assegni irregolari, decorsi i sei mesi di revoca di sistema, ovvero di divieto di emettere assegni, l'iscrizione decade automaticamente e viene cancellata. L'iscrizione delle revoche di utilizzo delle carte di pagamento dura invece due anni pur se, come già detto, essa non comporta alcun divieto ma solo un dato di riferimento per le banche.

Per quanto concerne la cancellazione/modifica su istanza dell'interessato, in tutti i casi in cui il soggetto iscritto intenda chiedere la cancellazione dei dati riferiti a lui o la loro modifica prima dei suddetti termini, dovrà rivolgersi all'ente segnalante, ad un giudice o al Garante della Privacy (a seconda del caso).

Questi organi poi provvederanno a comunicare la disposizione alla banca d'Italia. E' possibile anche rivolgere la richiesta direttamente alla Banca d'Italia.

Ciò potrà essere fatto, ovviamente, nei casi in cui vi siano i presupposti giusti, ovvero qualora l'iscrizione fosse illecita od errata, utilizzando la modulistica messa a punto dal Garante della Privacy o redigendo una propria lettera di messa in mora. In ambedue i casi e' opportuno l'invio tramite raccomandata a/r o Pec.

Come accennato, i soggetti iscritti al CAI possono esercitare tutti i diritti previsti dalla legge sulla privacy, ovvero accedere ai dati o chiederne la modifica/cancellazione, rivolgendosi direttamente all'ente che ha fatto la segnalazione o alla Banca d'Italia.

La modifica o cancellazione dei dati può tuttavia avvenire, come già detto, anche attraverso l'intervento di un giudice (in casi estremi) o del garante della Privacy.

In caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell'ente segnalante e/o della Banca d'Italia, l'interessato può infatti ricorrere al Garante della Privacy chiedendone l'intervento.

Se contestualmente alla richiesta di cancellazione/modifica si intendesse ottenere un risarcimento del danno all'invio della messa in mora dovrà seguire una causa giudiziale, magari preceduta da un tentativo di conciliazione.

15 Gennaio 2015 · Gennaro Andele


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6 risposte a “Cattivi pagatori » Tutto ciò che bisogna conoscere sulle Centrali Rischi (CR Sic e CAI)”

  1. Silvialaura ha detto:

    E l’essere iscritta in CAI nel segmento relativo alle carte di credito cosa comporterà?
    1) ritiro dell’altra carta che possiedo?
    2) ritiro del bancomat?
    3) impossibilità di accesso al credito?
    4) altro?
    Grazie.

    • L’essere stata iscritta in CAI, nel segmento relativo alle carte di credito, comporterà il ritiro della carta che possiede e, forse, l’impossibilità di ottenerne un’altra da diverso emittente. Scrivo forse, perchè la segnalazione in CAI nel segmento carte di credito non comporta l’obbligo, per gli operatori, del divieto di emettere una nuova carta in suo favore. Si tratta, infatti, solo di una eventualità discrezionale.

  2. Silvialaura ha detto:

    Sono una pensionata ed ho avuto una forte esborso imprevisto 4 mesi fa (spese funerarie di stretto congiunto) cui ho tentato di far fronte anche con prelievi di contante su carta di credito Visa della Deutsche Bank. Non credo di poter far fronte ai prossimi due addebiti mensili, di € 7.000 l’uno, né posso chiederne la rateizzazione, secondo quanto rispostomi per tel da Visa, in quanto gli “input” di addebito sono già partiti.
    Presso la mia banca (che non è la Deutsche) mi è stato detto che all’eventuale storno dell’addebito per incapienza, Visa mi contatterà per concordare una rateizzazione. Quello che vorrei sapere è se questo comporterebbe o meno l’iscrizione in Cai. Grazie

  3. genova49 ha detto:

    Salve, ero segnalato in Cr da findomestic per 9000 Euro su due finanziamento uno da 7200 e l’altro da 1800. Su quello da 7200 ho fatto un Saldo e stralcio da 1500 Euro e quello da da 1800 è stato ceduto. In Cr risulta 7500 passaggio a perdita e poi 7500 ceduto a terzi. E’ corretto?

    • Prima di pagare a seguito di un accordo transattivo a saldo stralcio bisogna farsi rilasciare, dal responsabile legale della finanziaria o della societa’ di recupero crediti cessionaria, copia sottoscritta dei termini e delle condizioni concordate, nonche’ la liberatoria da presentare in Centrale Rischi non appena matureranno i tempi per la cancellazione della posizione (due/tre anni a partire dalla data del saldo stralcio – dipende da cosa c’e’ scritto nella liberatoria).

      Temo che nel suo caso la finanziaria abbia considerato i 1.500 euro come un mero anticipo sui 9.000 pretesi. Di conseguenza, il residuo credito di 7.500 euro e’ stato successivamente ceduto ad altra societa’ che, prima o poi, li reclamera’.

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