rip - registro informatico dei protesti


Il pubblico registro dei protesti e la riabilitazione dei debitori protestati

18 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il Pubblico Registro dei Protesti e la riabilitazione dei debitori protestati I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l'atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio. Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell'attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente. La cancellazione del protesto La legge 235 del 2000 ha allungato la durata del periodo in cui è possibile ottenere la cancellazione del protesto dal relativo bollettino, passando dai precedenti 60 giorni agli attuali 12 mesi. La procedura prevede la compilazione di un'apposita istanza rivolta al presidente della competente camera [ ... leggi tutto » ]


Cosa è il registro informatico dei protesti (r.i.p.)

24 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Il Registro Informatico dei Protesti, introdotto con legge 18 agosto 2000, numero 235, consente alle Camere di Commercio di provvedere alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco già effettuata dagli stessi enti ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, numero 77. Il Ministero delle Attività Produttive, attualmente Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale9 agosto 2000, numero 316, ha dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti, intendendo così assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale. Nel Registro sono iscritti i dati relativi a: protesti per mancato pagamento di assegni bancari, assegni postali, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari. Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione. Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. [ ... leggi tutto » ]


Registro informatico protesti – centrale allarme interbancaria – centrale rischi » differenze

24 Settembre 2011 - Chiara Nicolai


Differenze strutturali esistenti fra CAI e RIP Innanzitutto, c'è da rilevare che il bollettino informatico dei protesti o Registro Informatico dei Protesti (RIP) raccoglie oltre ai protesti degli assegni anche quelli delle cambiali, mentre la Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) censisce anche dati nominativi e non nominativi concernenti le carte di pagamento revocate ed i dati segnalati rispettivamente dal Prefetto, con riguardo alle sanzioni amministrative concernenti l'illecita emissione di assegni e dall'Autorità giudiziaria, con riferimento alle sanzioni penali sempre connesse all'illecita e reiterata emissione di assegni. La depenalizzazione dell'emissione di assegni a vuoto - nasce la CAI La disciplina dettata dal legislatore nel 1999 al fine di depenalizzare l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, sostituendo il vecchio regime sanzionatorio penale con un impianto articolato di sanzioni civili (revoca di sistema) e amministrative (pecuniarie ed interdittive), rese efficaci ed operative con lo strumento della pubblicità informatica assicurata dalla CAI, non [ ... leggi tutto » ]


Assegno non pagato – rimedi e procedure da seguire

23 Settembre 2011 - Chiara Nicolai


Assegno non pagato - rimedi e procedure da seguire L'assegno rimasto impagato deve essere stato presentato nei termini, affinché il beneficiario possa esperire azione esecutiva contro i giranti; così come prevista dalla legge. Termini di presentazione dell'assegno Ma, cosa significa presentare un assegno  in tempo utile o nei termini? L'assegno deve essere presentato al pagamento subito dopo l'emissione, entro precisi termini  fissati dall'articolo 32 del  regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736 (da qui in avanti, "legge assegni"): otto giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso; quindici giorni se è pagabile in un Comune diverso all'interno del territorio italiano; trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana. L'assegno bancario emesso in Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro 20 [ ... leggi tutto » ]